mercoledì 2 maggio 2018

ALFIE E LA VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DA PARTE DEL REGNO UNITO


di Luca Martinelli

LA GRAN BRETAGNA
Sono passati 2018 anni dopo la nascita di Gesù Cristo, eppure ancora oggi ci sono paesi in cui esiste un Re, una Regina, Principi e Principesse, carrozze regali, Lord, servitù, sudditi fedeli, paesi dove tutti trattengono il fiato perché la principessa aspetta un figlio e non si sa se farà un maschio, paesi che si paralizzano per le nozze del suo principe, paesi in cui un Re è contemporaneamente anche il capo della chiesa, paesi in cui un sedere, se è quello della sorella della principessa, può divenire un caso nazionale.

Uno di questi paesi è la Gran Bretagna, paese firmatario della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convenzione firmata dalla Gran Bretagna il 19 aprile 1990, ratificata il 16 dicembre 1991, in vigore dal 15 gennaio 1992).

LA SAPIENZA DELLA SCIENZA
Il rispetto dei diritti e della dignità della persona passa anche attraverso il rispetto del diritto alla vita ed alla salute, il diritto alle cure così come il rifiuto delle cure, la libertà di lasciarsi morire ma anche di vivere ed essere sostenuti anche in condizioni disperate. 

La storia insegna che la scienza non ha mai avuto tutte le risposte. Pilastri su cui la scienza si basava a volte sono stati spazzati via in un attimo da successive scoperte.
In altre parole abbiamo fatto passi da giganti, specie negli ultimi anni, ma non ci è dato di sapere tutto.
Figuriamoci cosa può sapere l’uomo a riguardo di una patologia che non è nota.

LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
La convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. si basa sostanzialmente su quattro principi:

-Principio di non discriminazione
Art.2:
1.Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2.Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

-Superiore interesse del bambino
Art.3:
1.In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2.Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3.Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

-Diritto alla vita
Art.6:
1.Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2.Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

-Ascolto delle opinioni del bambino
1.Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2.A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Gli articoli della convenzione sono 54, l’Art.24 recita:
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2.Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
a)diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b)assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c)lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d)garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e)fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f)sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3.Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4.Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

LE VIOLAZIONI
-Il modo in cui è stato trattato Alfie viola l’Art.6 (1.Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2.Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo);

-Il divieto di poter usufruire del servizio di assistenza medico offerto dall’Italia staccando il respiratore viola l’Art.24 (1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi).

PERCHE?
Da dove nasce la irremovibile volontà di uno stato europeo di esautorare i genitori della patria genitoriale per poter sopprimere il loro bambino?
Quale problema può rappresentare per un paese civile mantenere in vita non un criminale internazionale ma un bambino?
Se rappresentava un problema perché non è stato concesso il permesso di portarlo in Italia visto poi che nel frattempo Alfie era divenuto anche cittadino italiano?
Perché obbligare i genitori e il bambino a rimanere in patria? Per evitare magari che per un puro caso, per un “miracolo” Alfie sfuggisse alla morte facendo fare la figura dei fessi ai medici del paese dove ancora esistono re e principesse?
Un problema fra religione anglicana e cattolica?
Un problema di “lesa Maestà” in tutti i sensi?

Mi chiedo, che differenza c’è allora fra questo provvedimento e quello che facevano i nazisti ai bambini del programma AktionT4?

Certo lo scandalo del 2000 (i bambini “fatti a pezzi”) proprio all’ospedale di Liverpool non dona luce al comportamento dei sanitari inglesi.

E mi chiedo ancora, se Alfie Evans figlio di Thomas Evans, elettricista, e Kate James, estetista, fosse invece stato  Sua Altezza Reale George Alexander Louis Mountbatten-Windsor, Principe del Regno Unito ovvero il figlio di Sua Altezza Reale William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, Duca di Cambridge, Conte di Strathearn, Barone di Carrickfergus, Principe del Regno Unito e di Sua Altezza Reale Catherine Elizabeth Middleton Duchessa di Cambridge, Contessa di Strathearn, Baronessa di Carrickfergus, Principessa del Regno Unito per matrimonio
-Il Servizio Sanitario nazionale inglese, l’equipe medica, avrebbe chiesto di staccare l’ossigeno al piccolo principino? 
-Il giudice avrebbe ugualmente desautorato i genitori e imposto e ottenuto di porre fine alla vita del principino?
-Il giudice avrebbe vietato alla famiglia Reale di recarsi in Italia con il principino?

Personalmente sono convinto di no e questo rende ancor più grave ciò che è stato fatto ad Alfie e ai suoi genitori.
  
Conclusioni
La politica è arte e scienza di amministrare uno stato, l’economia è un aspetto che essa tratta. Oggi non sono più i politici a studiare le strategie per amministrare ma gli economisti che indicano ai politici cosa devono fare.
Se serve a risparmiare anche pochi soldi stacchiamo le spine dei morenti di qualsiasi età senza alcuna pietà umana, senza il minimo scrupolo.

Aldilà di tutte le altre considerazioni fatte fino ad oggi, la Gran Bretagna ha palesemente violato la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di cui è firmataria.

Vediamo adesso se il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia ne terrà conto visto che si è trattato di un evento pubblico e che non c’è bisogno di leggerlo nei rapporti che i paesi devono stilare periodicamente, e cosa farà la Commissione sui Diritti Umani.

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