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sabato 20 luglio 2024

REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI E RELAZIONE CON LE FIGURE DEL SETTORE ODONTOIATRICO

 REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI 

E RELAZIONE CON LE FIGURE DEL SETTORE ODONTOIATRICO 


Luca Martinelli

Pubblicazione del 20.07.2024

1.PREMESSA

Nel mondo normativo-regolatorio la definizione tipo di un certo tipo di operatore sanitario è: Persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale.

Il regolamento dispositivi medici è di respiro internazionale, europeo, per cui è possibile che in alcune nazioni le persone autorizzate non corrispondano esattamente con quelle previste dalla legislazione italiana. Tuttavia dal regolamento si può interpretare, per quanto riguarda l’Italia, che si tratta di un medico.

Ma quali sono le principali figure coinvolte nel settore odontoiatrico e odontotecnico autorizzate dal diritto nazionale in virtù delle proprie qualifiche professionali? Cosa sono autorizzate a fare? E in che modo hanno una relazione con il regolamento dispositivi medici?

La legge stabilisce il titolo di studio necessario per svolgere una determinata professione, eventuali requisiti di addestramento (Es. dove previsto, il tirocinio) un esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione e, dove previsto, l’iscrizione a un albo professionale o altri registri.

Vediamo quindi le principali figura coinvolte nell’ambito odontoiatrico e odontotecnico.

2.DENTISTA 

È l’unico autorizzato a compiere movimenti e azioni sul paziente. Nessun’altra figura, neppure l’assistente, è autorizzata a compiere qualsiasi tipo di intervento sul paziente.

Un’eccezione è prevista per l’igienista dentale limitatamente alle attività di igiene orale.

Per svolgere la professione di dentista (Esercente la professione sanitaria di Medico) è necessaria la Laurea in Odontoiatria e protesi dentarie più esame di stato di abilitazione più iscrizione all’albo professionale.

Ai laureati in odontoiatria e protesi dentarie si aggiungono anche i laureati in medicina e chirurgia, che si sono immatricolati dopo il 28/01/1980, con specializzazione in odontostomatologia, o in possesso dell’abilitazione secondo il Dlgs 386/1998.

Nell’ambito del regolamento dispositivi medici egli rappresenta un clinico, un destinatario utilizzatore di dispositivi medici e un prescrittore di dispositivi su misura. 

Per svolgere la propria professione deve conoscere anche gli adempimenti pertinenti del regolamento dispositivi medici o altri adempimenti nazionali, come ad esempio il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento o il Decreto che obbliga alla registrazione dei codici UDI.

3.IGIENISTA DENTALE

L’igienista dentale può, sotto la supervisione dell’odontoiatra, compiere azioni sul paziente limitatamente alle operazioni di igiene orale. Svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali alle dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

Per svolgere la professione di igienista dentale (Esercente la professione tecnico sanitaria di igienista nell’area Tecnico Assistenziale) è necessaria una Laurea in igiene orale, con prova finale, con valore di esame di stato di abilitazione, più iscrizione all’albo professionale.

Nell’ambito del regolamento dispositivi medici egli rappresenta un destinatario utilizzatore di dispositivi medici. 

Per svolgere la propria professione deve conoscere anche gli adempimenti pertinenti del regolamento dispositivi medici o altri adempimenti nazionali, come ad esempio il Decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento. 

Nota di cronaca:

A riguardo dell’igienista dentale per puro dovere di cronaca si riporta che con DPR del 19.02.2024 è stata pubblicata la decisione n. 1237/2023 con la quale il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato in ordine alla possibilità per l’igienista dentale di aprire un proprio studio autonomo senza la presenza di un odontoiatra.

La decisione del consiglio di stato riguarda il ricorso della Commissione albo odontoiatri della Federazione regionale dei medici e degli odontoiatri Friuli-Venezia Giulia; l’Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI) – Regione Friuli-Venezia Giulia e, infine, l’Associazione italiana odontoiatri Friuli-Venezia Giulia (A.I.O. F.V.G.) che ricorrevano contro il parere dell’ASU del Friuli centrale, deputata alla verifica dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazioni sanitarie, la quale aveva rilevato che l’apertura dello studio di igienista dentale non fosse assoggettato alla disciplina dell’autorizzazione, dovendosi procedere con la mera comunicazione agli Enti di competenza circa l’esercizio dell’attività sanitaria.

Il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso sulla base di due principali considerazioni, entrambe mosse dall’interpretazione del DM 15 marzo 1999, istitutivo del profilo professionale dell’igienista dentale. In particolare:

-una prima considerazione verteva sulla natura del rapporto tra igienista dentale e odontoiatra. Più esattamente, anche se storicamente l’ordinamento riteneva le menzionate figure professionali visceralmente legale da un rapporto di dipendenza e anche se oggi l’evoluzione dell’ordinamento ha affrancato l’igienista da tale rapporto, tale evoluzione non è arrivata al punto da eliminare la necessità di compresenza, all’interno della medesima struttura, dell’odontoiatra. In altri termini, l’autonomia professionale raggiunta nel tempo dall’igienista dentale (con riferimento, chiaramente, alle attività di sua stretta competenza) non può ritenersi sufficiente elemento per giustificare un netto distacco tra lo stesso e l’odontoiatra;

-una seconda considerazione, invece, verteva sull’interpretazione da conferire alla lettera dell’art. 1, comma 3 del DM sopra citato, nella parte in cui prevede che l’igienista dentale svolge la sua attività professionale “su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria”. Al riguardo, si chiariva come la suddetta dicitura avesse lo scopo di garantire la tutela della salute del paziente e la loro sicurezza. Garanzia possibile solo nella circostanza in cui una eventuale complicanza derivante dall’attività di competenza dell’igienista possa essere prontamente trattata dall’odontoiatra.

In conclusione, ad oggi, l’igienista non può aprire uno studio indipendente.

4.ASO ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

Non può compiere alcuna manovra sul paziente. Svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori. Per svolgere la professione di ASO (operatore di interesse sanitario) e necessario aver seguito un corso tenuto dalla Regione,  o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, e aver conseguite la qualifica/certificazione. Ci sono alcune deroghe per i lavoratori e lavoratrici ante 2018.

Nell’ambito del regolamento dispositivi medici egli rappresenta un destinatario utilizzatore di dispositivi medici (si pensi ad esempio alle sterilizzatrici utilizzate dall’ASO responsabile della sterilizzazione o della manutenzione della strumentazione).

Per svolgere la propria professione deve conoscere anche gli adempimenti pertinenti del regolamento dispositivi medici o altri adempimenti nazionali, come ad esempio il Decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento. 

Nota di cronaca:

A riguardo dell’ASO per puro dovere di cronaca ricordiamo che negli ultimi due anni si è discusso sulla possibilità di aprire una partita IVA ed agire come lavoratore autonomo. Secondo il parere del Dott. Francesco Andrea Falcone il DPCM che istituisce l’ASO statuisce che l'attività è svolta in regime di dipendenza, concetto che giuridicamente non comporta esclusivamente lo svolgimento della stessa in rapporto di subordinazione. Sono due istituti del diritto italiano compatibili ma non contigui”. “Perché si verifichi subordinazione in un rapporto di lavoro occorre che ricorrano elementi di organizzazione produzione e disciplinari in capo ad un datore di lavoro”.

“Con la parola dipendenza, il legislatore, ha voluto indicare che l'attività ASO è una attività di assistenza ad una attività medica e così non genera di per sé un profilo economico autonomo ma discende da un rapporto di dipendenza rispetto ad un'altra attività economica. Cioè non può esistere l’ASO se non c'è attività odontoiatrica. In questo senso va inteso il rapporto di dipendenza”. “Come questo rapporto si esplichi ovviamente il DPCM non può dirlo perchè dipende appunto da come l'attività lavorativa è svolta”. 

Ovviamente non è questa la sede opportuna per dibattere di ciò.

5.ODONTOTECNICO

Non può compiere alcuna manovra sul paziente. L’odontotecnico è un fabbricante di dispositivi medici su misura ed è il solo a poter svolgere questa attività, chi fabbrica dispositivi su misura senza abilitazione di stato di odontotecnico esercita abusivamente la professione di odontotecnico-fabbricante.

La fabbricazione dei dispositivi su misura può avvenire solo in presenza di una prescrizione dell’odontoiatra, pena una sanzione. Può invece eseguire riparazioni anche direttamente a un privato nel caso esclusivo, ad esempio, di riparazioni di protesi dentaria mobile/rimovibile ma sempre senza compiere operazioni, né prima né durante né dopo detta riparazione, sulla persona che ha richiesto la riparazione. In caso contrario la sanzione sarebbe relativa a un abuso di professione medica.

Per svolgere la professione di odontotecnico fabbricante-titolare (Esercente l’arte ausiliaria della professione sanitaria di Odontotecnico) è necessario il diploma e da 2016 è necessario anche aver superato l’esame di stato di abilitazione più essere iscritti al registro dei fabbricanti del Ministero della Salute. 

A oggi è l’unica figura autorizzata a realizzare dispositivi su misura. Si noti che i dispositivi su misura sono cosa diversa dai dispositivi adattabili, dispositivi persona specifica (Patient-matched) o dispositivi fabbricati in serie.

A questa figura si aggiunge l’odontotecnico con solo diploma (cioè privo di abilitazione di stato) che può lavorare solo come dipendente di laboratorio odontotecnico.

Nell’ambito del regolamento dispositivi medici egli rappresenta un fabbricante e un destinatario utilizzatore di dispositivi medici. 

L’odontotecnico per svolgere la propria professione deve conoscere anche gli adempimenti pertinenti del regolamento dispositivi medici o altri adempimenti nazionali, come ad esempio il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento.

Si noti che ad oggi l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie è di gran lunga superiore a quello indicato nel Decreto 03 maggio 1994, elenco che non è mai stato aggiornato all’attuale stato dell’arte dei dispositivi medici.

Nota di cronaca:

A riguardo dell’odontotecnico per puro dovere di cronaca si riporta che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 932/2024 pubblicata il 30.01.2024 (riguardo alla sentenza n. 2891/2022 del TAR del Lazio) ha ritenuto illegittima la statuizione del giudice di prime cure ed ancor prima del Ministero della Salute nel voler negare alla categoria degli odontotecnici la possibilità di ottenerne l’ingresso tra le professioni sanitarie, sottolineando la evidente e chiara diversità degli ambiti di attività delle due figure che, tra esse, non si sovrappongono e indica all’amministrazione che dovrà riconsiderare la domanda di riconoscimento degli odontotecnici. 

-Restano quindi salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione riterrà di adottare in sede di riesame dell’istanza di riconoscimento, fermo restando che non potrà fondare il diniego – ove sia comprovata la mancata modifica delle competenze dell’odontotecnica – sic et simpliciter con il carattere preclusivo del divieto di “sovrapposizioni” o “parcellizzazioni”.

Per il momento, salvo future novità a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, la professione di odontotecnico rimane nella categoria Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie.

6.CSO IL COLLABORATORE DI STUDIO ODONTOIATRICO 

Possiamo indicare, in ultimo, Il collaboratore di studio odontoiatrico, detto CSO. 

Il CSO può eseguire attività di supporto all’odontoiatra, ad esclusione dell’assistenza diretta alla poltrona e delle procedure di validazione e controllo della sterilizzazione.

Per svolgere il lavoro di CSO non è necessaria nessuna qualifica specifica.

Dal momento che questi esercita in uno studio medico, nel quale sono utilizzati e installati dispositivi medici, avesse almeno una conoscenza minima delle prescrizioni del regolamento dispositivi medici e delle leggi nazionali di riferimento.

Nota di cronaca:

In merito alla professione di CSO per puro dovere di cronaca si ricordano i pareri legali richiesti dal Sindacato Italiano Assistenti di Studio Odontoiatrico (SIASO) circa la sovrapposizione del CSO con l’ASO. Fra questi ricordiamo il parere dell’Avv. Fabio Petracci del Centro Studi di Unionquadri (a data 25.02.2024) e un parere dello studio legale Stefanelli & Stefanelli, a firma dell’Avv., giuslavorista, Andrea Marinelli (entrambi concordi nelle conclusioni) reso al SIASO in data 28.02.2024. Portiamo ad esempio il parere dello studio Stefanelli & Stefanelli e per evitare errori di interpretazione od omissioni riportiamo per intero il parere di pubblico dominio in quanto reso pubblico on line dal SIASO (Link originale: https://cdn.prod.websitefiles.com/655dc69c3b37726d03cf0764/65e3007ec7d4f4cd1cc93881_Parere_CSO-ASO_AVV_STEFANELLI.pdf). 

<<OGGETTO: PARERE MOTIVATO SULL’INSERIMENTO DEL “CSO” NELLA

DECLARATORIA DEL IV LIVELLO DI CUI ALL’IPOTESI DI ACCORDO DEL CCNL

“STUDI E DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI”. 

Spett.le Sindacato,

mi viene richiesto di esprimere parere motivo circa la legittimità dell’inclusione nella declaratoria del IV livello di cui all’Ipotesi di rinnovo in oggetto della figura professionale del CSO (Collaboratore di Settore Odontoiatrico).

In particolare, il giorno 16 febbraio 2024 la Filcams CGIL, la Fisascat CISL e la UIL TuCs e Confprofessioni hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del CCNL dei dipendenti degli studi e delle attività professionali. Con detto accordo le Parti sociali hanno integrato le declaratorie dei livelli di inquadramento già in essere, inserendo la figura del Collaboratore di Settore Odontoiatrico (CSO) nel IV livello di inquadramento e affiancandola così a quella dell’ASO.

In tale accordo per la prima volta vengono disciplinate le mansioni del CSO che, tuttavia, risultano integralmente sovrapponibili con quelle attribuite per Legge all’ASO.

Ed infatti, come noto, l’ASO è una figura professionale, nella specie operatore di interesse sanitario, istituita dal DPCM del 9 febbraio 2018 e disciplinata quanto al profilo mansionistico dal DPCM del 9 marzo 2022. Le mansioni dell’ASO sono state quindi, dettagliatamente e compiutamente, previste da una fonte normativa legislativa e, pertanto, sovraordinata alla contrattazione collettiva. Dall’istituzione della figura professionale dell’ASO e dall’individuazione delle sue mansioni/competenze con norma di legge ne conseguente che è preclusa alla contrattazione collettiva la possibilità di creare figure professionali assolutamente sovrapponibili a quella dell’ASO. Qualora ciò dovesse accadere (come di fatto sembra essere accaduto con l’Ipotesi di accordo in commento) si determinerebbe una violazione dei succitati DPCM che istituiscono una riserva di legge sulle mansioni dell’ASO.

Il dato denunciato risulta inconfutabile se solo si confronta l’art. 1 del DPCM del 2022

con la declaratoria del IV livello del Ccnl in commento.

Ed infatti:

a) secondo il DPCM l’ASO “svolge assistenza dell’Odontoiatra durante la prestazione clinica” e parimenti il CSO “svolge attività di supporto materiale all’esecuzione della prestazione propria del professionista”, “esegue attività di supposto allo stesso Odontoiatra in studi/strutture odontoiatriche”;

b) l’ASO si occupa della “predisposizione dell’ambiente e dello strumentario” come anche il CSO contribuisce “al mantenimento, riordino, allestimento e cura degli spazi, attrezzature e dello strumentario”;

c) l’ASO si occupa altresì di “accoglimento dei clienti e della gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori”. Allo stesso modo il CSO “prende parte all’accoglienza della persona assistita” si occupa della “documentazione clinica, amministrativa e contabile”.

In conclusione, la figura professionale del CSO così come definita dall’Ipotesi in commento risulta in violazione della normativa di legge sopra indicata e parimenti deve ritenersi l’utilizzo della sua prestazione.

Si invita il S.I.A.S.O a prendere contatti con il Ministero e le rappresentanze sindacali per sollevare la questione e conferire al CSO un contenuto mansionistico differente da quanto la Legge riconosce agli ASO.

Non si escludono, peraltro, profili di rilevanza penale per coloro che in qualità di CSO

svolgano le mansioni di ASO (come consentito dalla contrattazione collettiva) ai sensi

dell’art. 348 cp (esercizio abusivo della professione>>. 

7.CONCLUSIONI

-La persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale indicata nel regolamento si riferisce primariamente all’odontoiatra;

-La legislazione italiana indica chi può fare che cosa in relazione al proprio titolo di studio, abilitazione di Stato o qualifica specifica e iscrizione ad un albo professionale o specifici registri; 

-Il dentista, l’igienista dentale, l’ASO e l’odontotecnico, nel contesto delle loro autorizzazioni, sono le principali figure del settore odontoiatrico e odontotecnico che, ognuna per la parte di propria competenza, sono tenute al pieno rispetto del regolamento dispositivi medici.

8.BIBLIOGRAFIA

1-LEGGE 24 luglio 1985, n. 409 - Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

2-Ministero della Sanita' nota n. 900/6/VII-DG/627 del 24 febbraio 1995;

3-Ministero delle Finanze circolare del 2.5.1995 n.129;

4-DECRETO 15 marzo 1999, n. 137 - Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale;

5-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2022 - Recepimento dell’Accordo sancito tra il Go- verno, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario;

6-REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1334 - Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

7- Consiglio di Stato sentenza n. 932/2024;

8-REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 - relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

9-Dlgs. 5 agosto 2022, n. 137 - Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745;

10-IMDRF/PMD WG/N58 FINAL:2020; Personalized Medical Devices – Regulatory Pathways – IMDRF Personalized Medicl Devices – 18 March 2020;

11-Medical Device Coordination Group Document; MDCG 2021-3 - Questions and Answers on Custom-Made Devices & considerations on Adaptable medical devices and Patient-matched medical devices - March 2021;

12-Medical Device Coordination Group Document; MDGC 2023-1 - Guidance on the health institution exemption under Article 5(5) of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 - January 2023;

13-Ministero della Salute - Decreto 11 maggio 2023 - Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari;

14-Codice Penale Art.li 348 e 589;

15-Legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

16- Ministero della Sanità - Decreto 03 maggio 1994 - Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie.

mercoledì 27 luglio 2022

ASO: CAMBIANO LE REGOLE PER LA QUALIFICA

 

ASO: CAMBIANO LE REGOLE PER LA QUALIFICA

 Luca Martinelli

Pubblicazione del 27 luglio 2022



 1.PREMESSA

Il 3 maggio del 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo 2022.

Il DPCM recepisce l’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario, ovvero modifica il precedente DPCM del 2018.

 

Potremmo definire questo DPCM maggiormente inclusivo, rispetto al precedente del 2018, e che tiene più in considerazione le vicende della vita lavorativa reale che non sempre collimano con la vita lavorativa “formale”.

 

2.CAMBIAMENTI

Cosa cambia sostanzialmente rispetto al DPCM del 2018?

I cambiamenti riguardano principalmente 4 aspetti:

-Uno è relativo al periodo temporale in cui si deve dimostrare, per poter essere esentati dal corso di qualifica, di aver svolto per almeno 36 mesi, anche non continuativi, l’attività di assistente alla poltrona. Il periodo aumenta di 5 anni, quindi il periodo per calcolare i 36 mesi di attività passa dal periodo 2013-2018 al periodo 2008-2018;

-Uno riguarda la possibilità per chi ha svolto il lavoro di assistente alla poltrona, ma che contrattualmente risultava inquadrato diversamente, di poter ugualmente usufruire dell’esenziona dal corso per ASO;

-Uno è rappresentato da un “scorciatoia” per chi ha svolto il ruolo di assistente alla poltrona ma non riesce a dimostrare un periodo di almeno 36 mesi che darebbero diritto all’esenzione dal corso di qualifica;

-Un’ultimo aspetto riguarda il requisito di accesso al corso ASO circa gli adempimenti all’obbligo di istruzione. Adesso si accetta anche chi aveva assolto tale obbligo ai tempi in cui la legge stabiliva la frequenza della sola scuola secondaria di primo grado (terza media).

 

Vediamo nel dettaglio i cambiamenti.

 

3.ESENZIONI DALLA QUALIFICA

L’Art. 11 del DPC del 2018 recitava:

1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

L’Art. 11 del DPCM del 2022 recita:

1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

In conclusione adesso il periodo utile per poter calcolare i 36 mesi di lavoro, antecedentemente al 2018, che darebbero diritto all’esonero dal corso ASO è di 10 anni ovvero 5 anni in più.




4.ESENZIONE PER I “CASI REALI”

Nel corso della vita lavorativa molte persone, pur svolgendo il lavoro di assistente alla poltrona, formalmente, cioè come inquadramento contrattuale, risultavano segretarie o impiegate a vario titolo.

Il DPCM del 2022 estende la possibilità di accedere al corso di qualifica ASO anche a coloro che nella vita lavorativa reale svolgevano il ruolo di assistente alla poltrona ma che risultavano con un impiego contrattuale diverso.

 

Sempre l’Art. 11 (comma 2) infatti recita oggi:

2. Sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.

 

In questo caso è probabile che per sua doverosa tutela l’odontoiatra in fase di assunzione chieda, al lavoratore esentato dal corso ASO in virtù del comma 2 dell’Art. 11, di fornire un’autodichiarazione, insieme alla fotocopia di un documento di identità valido, dove il lavoratore dichiara la veridicità della documentazione (quella prevista dall’Art. 11 del DPCM 2022) consegnata all’odontoiatra a dimostrazione del possesso dei requisiti di esenzione.

 

Si dovrà inoltre dimostrare di aver seguito, durante il periodo di lavoro, i corsi sulla sicurezza relativi al lavoro con rischio alto – sanitario.

 

5. ESENZIONE PARZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ASO

Il nuovo DPCM tiene in considerazione anche coloro che non riescono a dimostrare tutti e 36 i mesi di lavoro come assistente alla poltrona, antecedentemente al 2018.

 

L’Art. 12 del DPCM 29022 recita:

1. Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’assistente di studio odontoiatrico, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all’art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell’art. 10 e al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

 

In altre parole si tratta di un percorso abbreviato che anziché essere di 700 ore è di 250 ore (minimo). È importante sottolineare però il limite del 21 aprile 2023 per poter conseguire la qualifica di ASO.

 

6.REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI QUALIFICA

L’Art. 6 del DPCM del 2018 a riguardo dei requisiti di accesso recitava:

1.Per l’accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

 

L’Art. 6 del DPCM del 2022 recita:

1.Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione.

 

Non si tratta di un banale cambio di forma lessicale ma di un atto sostanziale.

Richiedere nel 2018 (anno del primo DPCM) l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente (ovvero vigente nel 2018) significa che si deve aver frequentato fino al biennio della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori).

 

Il DPCM del 2022 indica invece che si deve essere in possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione. Questo significa che se io ho assolto a tale obbligo quando la legge prevedeva che questo fosse assolto con la frequenza della sola scuola secondaria di primo grado, la sola “terza media”, posso ugualmente accedere al corso per ASO.

 

7.CORSI DI AGGIORNAMENTO

Rimane naturalmente l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di 10 ore annue da svolgere entro l’anno successivo al raggiungimento della qualifica di ASO e entro invece 12 mesi per coloro che hanno usufruito dell’esonero dal corso.

 

8.BIBLIOGRAFIA

-CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - Verbale n. 20/2021 Seduta del 7 Ottobre 2021;

-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2022. Recepimento dell’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario;

-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – Anno 163° n. 102 – 3 maggio 2022.

venerdì 21 dicembre 2018

LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE DEL COLLABORATORE DI SETTORE ODONTOIATRICO


L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), con un protocollo d’intesa siglato fra Confprofessioni, l’ente datoriale confederale cui fa riferimento l’ANDI, con le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FILCAMS CISL e UILTUCS ha dato vita ad una nuova figura professionale: Il Collaboratore di Settore odontoiatrico (CSO).

Il Collaboratore di settore odontoiatrico
E’ una figura professionale che è stata individuata su richiesta dell’ANDI che, sotto responsabilità e direttive dell’odontoiatra, svolge funzioni di supporto alle attività tipiche e caratteristiche dell’odontoiatra. 

Requisiti per esercitare
Non sono richieste caratteristiche o qualifiche.
La Commissione Sindacale Nazionale definirà insieme all’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi professionali, e le parti sindacali, i percorsi di formazione idonei per potere disporre di un collaboratore qualificato, mettendo al centro il ruolo dell’odontoiatra e valorizzando gli strumenti di formazione che ANDI saprà mettere a disposizione dei propri iscritti. 

Mansioni 
Il Collaboratore di Settore Odontoiatrico svolgerà il ruolo di supporto alle attività cliniche ed extracliniche. Eseguirà le proprie mansioni sotto diretto controllo e responsabilità dell’odontoiatra.

Assunzione 
Già da adesso l’odontoiatra può assumere questa nuova figura.
Il collaboratore di settore odontoiatrico, una volta assunto, può svolgere fin da subito qualsiasi funzione di supporto all’attività professionale.

Reazioni
L’ANDI ha espresso la propria soddisfazione per l’istituzione di questa nuova figura professionale.
Il Sindacato Italiano Assistenti di Studio Odontoiatrico (SIASO) ha espresso, con un comunicato stampa, il proprio disaccordo.

Riferimenti

>Odontoiatria 33 del 19 dicembre 2018 ANDI annuncia la nascita della nuova figura professionale del “collaboratore di settore odontoiatrico”. Sospettoso il SIASO

>Odontoiatria 33 del 20 dicembre 2018 Collaboratore di Settore Odontoiatrico, chi è, quali mansioni, come assumerlo. Le indicazioni del Segretario Sindacale ANDI Corrado Bondi

>Pagine mediche.it: negli studi arriva il "collaboratore odontoiatrico".

>ANSA: Debutta il "collaboratore odontoiatrico"

>INFODENT: Le regole e il buon senso

martedì 10 aprile 2018

ASO: FINALMENTE E' LEGGE - Recepito l'accordo del 23 novembre 2017 fra Stato, Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, che individuava il profilo professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico



A cura di Luca Martinelli 
08.04.2018

DECRETO DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO "STATO REGIONI"  DEL 23 NOVEMBRE 2017
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 febbraio 2018 Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico (pubblicato in Gazzetta ufficiale - GU Serie Generale Numero 80 del 6 aprile 2018) individua il profilo dell’assistente di studio odontoiatrico e recepisce l’accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del su indicato DPCM.

Dal 6 aprile 2018 l’ASO è quindi una figura professionale regolamentata ed è un operatore di interesse sanitario.
Vediamo insieme il contenuto del Decreto che illustra i requisiti per la figura dell’ASO:
INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL PROFILO DELL’ASO
L’ASO è un operatore di interesse sanitario in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione.
Svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori come meglio specificato nell’allegato 1.
È fatto assoluto divieto all’Assistente di Studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

CONTESTO, ATTIVITA’ E COMPETENZE
Il DPCM indica sinteticamente il contesto, le attività e le competenze relative all’ASO mentre il processo di lavoro e le attività dell’ASO sono illustrati nell’allegato del DPCM.
Il processo di lavoro e le attività sono invece declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento e sono contenute nell’allegato 2.

Contesto operativo:
L’Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.

Conteso relazionale:
L’Assistente di studio odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in Collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

Attività e competenze
Le attività dell’Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell’ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:
a) tecnico clinico;
b) ambientale e strumentale;
c) relazionale;
d) segretariale e amministrativo.
  
FORMAZIONE
La formazione è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il corso ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
Il corso è strutturato in due moduli:
a)-modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
b)-modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

AREE DISCIPLINARI
I moduli del corso sono articolati nelle seguenti Aree disciplinari:
a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale;

DOCENZA
Le materie di insegnamento sono indicate nell’allegato 2.
I criteri per l’affidamento della docenza sono individuati dalle regioni e province autonome.

ESENZIONE AL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA - CERTIFICAZIONE
Coloro che alla data di entrata in vigore del DPCM (6 aprile 2018) ha o ha avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e ne può ovviamente documentare l’attività lavorativa (anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato) di non meno di
36 mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi 5 anni
antecedenti l’entrata in vigore del DPCM è esentato dal frequentare il corso di qualifica/certificazione.
Si ricorda che il datore di lavoro, presso il quale il lavoratore presta servizio, entro sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti su indicati.
Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore ai dodici mesi, la qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico è acquisibile anche tramite l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.
AGGIORNAMENTO CONTINUO
Sia chi ha frequentato il corso con esito positivo sia chi ha beneficiato dell’esenzione di partecipazione al corso, ha l’obbligo di frequentare eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all’anno.

TIROCINIO
Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico.
Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle regioni e province autonome.

OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza del corso è obbligatoria.
Non possono essere ammessi all’esame finale coloro i quali abbiano superato, anche nel caso di giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.
In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso
si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

ESAME FINALE
L’esame finale, consistente in una prova teorica e una prova pratica, dirette a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali.
L’esame è organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

COMMISSIONE D’ESAME
La composizione della commissione d’esame è disciplinata dalle regioni e province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri.

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA/CERTIFICAZIONE
L’attestato viene rilasciato previa superamento con esito positivo dell’esame finale.
L’attestato è elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello rappresentato nell’allegato 3.
L’attestato è valido su tutto il territorio nazionale.
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
Per l’accesso è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
Coloro che hanno conseguito titolo di studio all’estero devono presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo.
Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che
consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
Le Regioni e Province autonome possono, nel contesto del proprio sistema di formazione, valutare i titoli pregressi per l’acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre,
in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Nel DPCM ci sono anche delle disposizioni transitorie e finali che regolano le assunzioni post DPCM e indicazioni per le regioni e provincie per quanto riguarda l’adeguamento dell’ordinamento requisiti per il corso.

Disposizioni transitorie
Dalla data di entrata in vigore del DPCM, per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di
Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore del DPCM si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell’art. 11 del presente Accordo, i datori
di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM.
Disposizioni finali
Le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dall’accordo stato regioni del 23 novembre 2017 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del DPCM.
Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di studio odontoiatrico attraverso l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la formazione, i requisiti di accesso, l’organizzazione didattica e l’esame finale.


ALLEGATI ESPLICATIVI
Nell’allegato 1 è esposto il descrittivo della figura professionale e più precisamente:
-la descrizione sintetica della figura;
-processo di lavoro caratterizzante la figura;
-i singoli processi di lavoro con la descrizione dell’attività del processo.
Nell’allegato 2 sono esposte le 4 competenze e più precisamente:
-abilità minime;
-conoscenze/materie di insegnamento.
Nell’allegato 3 è raffigurato il modello di attestato di qialifica/certificazione.

ALLEGATO 1 
DESCRITTIVO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

ALLEGATO 2 
COMPETENZE

Competenza n. 1
  
Competenza n.2

Competenza n.3

  Competenza n.4

 ALLEGATO 3
MODELLO DI ATTESTATO DI QUALIFICA/CERTIFICAZIONE