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mercoledì 6 novembre 2019

PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA - RUOLO, RESPONSABILITÀ NORMATIVE E RESPONSABILITÀ LEGALI - AGGIORNAMENTO


Luca Martinelli

Pubblicazione novembre 2019

Nel mese di giugno il Medical Device Coordination Group (MDCG) ha pubblicato il documento MDCG 2019-7 Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) regarding a person responsible for regulatory compliance (PRRC).

Aggiorniamo la pubblicazione del marzo 2019 con le principali indicazioni interpretative del MDCG.


1.PREMESSA
Il 5 maggio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea il REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

Il Regolamento sarà applicato a partire dal 26 maggio 2020. Considerando i periodi di vacanza pasquale, estiva, il Natale, e altre feste locali varie, il tempo che rimane a disposizione per mettersi in regola è veramente poco ma vediamo adesso chi è la persona responsabile del rispetto della normativa.
  
2.PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA
2.1 Chi è
Il regolamento prescrive che il fabbricante deve garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi medici, nonché le attività di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione ad essi relative, vengano effettuati all'interno dell'organizzazione del fabbricante da una persona responsabile del rispetto della normativa in possesso di requisiti minimi di qualificazione.

2.2 Cosa deve fare
La persona responsabile del rispetto della normativa ha il compito di assicurarsi almeno che:

1- la conformità dei dispositivi sia adeguatamente controllata in conformità al sistema di gestione della qualità in base al quale i dispositivi vengono fabbricati, prima che un prodotto (dispositivo medico) venga rilasciato; 

2- la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità siano redatte e aggiornate;

3- siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione secondo gli articoli di riferimento; 

4- siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di incidenti; 

5- nel caso di dispositivi destinati agli studi delle prestazioni da utilizzare nell'ambito di studi interventistici relativi alle prestazioni cliniche o altri studi delle prestazioni che comportano rischi per i soggetti degli studi, venga rilasciata la dichiarazione prevista.


Qualora più persone siano congiuntamente responsabili del rispetto della normativa, i rispettivi ambiti di competenza dovranno essere stabiliti per iscritto.

  
2.3 Quale qualifica deve possedere
La persona responsabile del rispetto della normativa deve possedere le competenze necessarie nel settore dispositivi medici / medici diagnostici in vitro. Tali competenze possono essere dimostrate mediante attestazione di una delle seguenti qualifiche:

1- diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici / medici diagnostici in vitro; 
I titoli acquisiti al di fuori dell'UE, compresi eventuali diplomi universitari o certificati, devono essere riconosciuti da uno Stato membro dell'UE come equivalente alla corrispondente qualifica UE.

In alternativa:
 2- quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativa ai dispositivi medici / medici diagnostici in vitro.
L’esperienza professionale deve essere relativa ai dispositivi medici in relazione ai requisiti della UE.

Cosa molto importante: il regolamento specifica che La persona responsabile del rispetto della normativa non deve subire alcuno svantaggio all'interno dell'organizzazione del fabbricante in relazione alla corretta esecuzione dei propri compiti, indipendentemente dal fatto che sia o meno un dipendente dell'organizzazione.

3.CHI HA L’OBBLIGO DI AVERE QUESTA FIGURA?
3.1 Il Fabbricante
Il fabbricante con sede nell’Unione Europea deve garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi medici, nonché le attività di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione, siano effettuati all’interno della sua organizzazione da una persona responsabile del rispetto della normativa che possegga i requisiti minimi di qualificazione.
Ogni singola azienda (fabbricante legale) facente parte di una Casa Madre o gruppo deve comunque avere una sua persona responsabile del rispetto della normativa.

3.2 Il mandatario 
Allo stesso modo il mandatario stabilito nell’Unione Europea, cioè colui che svolge il ruolo di referente del fabbricante che ha sede fuori dall’Unione Europea, ha anch’esso l’obbligo di disporre di una persona responsabile del rispetto della normativa.

Ne deve disporre in maniera permanente e continuativa. La persona incaricata deve essere in possesso di conoscenze specializzate nel campo della regolamentazione applicabile ai dispositivi medici nell'Unione Europea. 

Le conoscenze specializzate devono essere attestate da una delle seguenti qualifiche: 

1- un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici; 

in alternativa:

2- quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici.


4. REGISTRAZIONE IN BANCA DATI EUROPEA
All’atto della registrazione dei dispositivi in banca dati europea (UDI) i fabbricanti, i mandatari e dove applicabile gli importatori, dovranno indicare anche il nome, indirizzo e contatti della persona o delle persone responsabili del rispetto della normativa.

Esempio di registrazione in banca dati EUDAMED della PRRN di un fabbricante.
Il data base è pubblico e può accedervi chiunque.





5.DEROGHE ED ECCEZIONI 
5.1 Fabbricante di dispositivi medici su misura
Figura particolare, che non risponde ai canoni del fabbricante di dispositivi fabbricati in serie, è il fabbricante di dispositivi medici su misura (Es. l’odontotecnico).

Per questi il possesso delle competenze è dimostrato da almeno due anni di esperienza professionale nel campo della fabbricazione di dispositivi. 

Questa regola può variare a seconda delle disposizioni in materia di qualifica professionale in vigore nei singoli paesi membri dell’Unione Europea.

5.2 Fabbricante microimpresa e Fabbricante piccola impresa
Le microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione non sono tenute ad avere una persona responsabile del rispetto della normativa all'interno della loro organizzazione ma sono tenute ad averla a disposizione in maniera permanente e continuativa.


Effettivi e soglie finanziarie, nella raccomandazione della Commissione, che definiscono le categorie di imprese:

1- La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;

2- Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; 

3- Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.


6.ESTENSIONI DEGLI OBBLIGHI DEL FABBRICANTE 
A seconda dell’attività svolta gli importatori i distributori o altre persone fisiche o giuridiche assumono gli stessi obblighi dei fabbricanti nel caso che:

1- mettano un dispositivo a disposizione sul mercato con il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio registrato, tranne nei casi in cui un distributore o importatore concluda un accordo con un fabbricante in base al quale il fabbricante è indicato come tale sull'etichetta ed è responsabile del rispetto degli obblighi che incombono ai fabbricanti;

2- modifichino la destinazione di un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio; 

3- modifichino un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale che la sua conformità alle prescrizioni applicabili possa risultare compromessa.  

Il primo comma non si applica ai soggetti che, pur non essendo considerati un fabbricante secondo la definizione del regolamento, montano o adattano alla sua destinazione per un paziente specifico un dispositivo già presente sul mercato.


7. RAPPORTO CONTRATTUALE 
Il regolamento non indica esattamente la tipologia di rapporto contrattuale fra fabbricante e persona responsabile del rispetto della normativa.
Le linee guida MDCG 2019-7 specificano invece che la persona responsabile del rispetto della direttiva deve essere un dipendente dell’azienda.

Quindi il ruolo può essere ricoperto da:
1- Un dipendente dell’azienda in possesso delle qualifiche prescritte;

2- Un consulente nel caso di micro impresa o piccola impresa.
Più esattamente la micro o piccola impresa può subappaltare il ruolo di PRRN a terzi, purché i criteri di qualifica siano soddisfatti e che il fabbricante possa dimostrare l’assolvimento di questo obbligo.
Ad esempio la PRRN può far parte di una organizzazione esterna con il quale il fabbricante redigerà un contratto di fornitura atto a garantire la disponibilità permanente e continua della PRRN e a dimostrare l’assolvimento all’obbligo di avere una PRRN. All’interno di tale contratto si dovranno indicare le qualifiche della PRRN che naturalmente dovranno essere conformi a quelle previste dall’art. 15.

8. I RISCHI PER LA PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA
Abbiamo visto chi è la Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRN) quali requisiti di qualifica deve avere e quali sono le sue responsabilità.

A rigor di logica, visto il ruolo e le responsabilità, la posizione della PRRN dovrebbe essere inserita nel conteso della legge 231 (D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa da reato - Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001).
In altre parole la PRRN, per la natura del suo ruolo, è sicuramente soggetta a responsabilità di tipo legale certamente superiori a una semplice mansione impiegatizia.

8.1 Ipotesi di rischio
L’applicazione obbligatoria del nuovo regolamento è alle porte (maggio 2019).
Chi è in odore di nomina a Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRN) è bene che cominci a fare delle considerazioni proprio sulle responsabilità alle quali sarà esposto.
La Persona Responsabile del Rispetto della Normativa è nominata dal fabbricante con atto formale, possiamo quindi sostenere che sia equiparabile a un delegato aziendale che opera in funzione di una procura ricevuta dall’azienda (fabbricante). Per questa ragione le norme applicabili alla PRRN, in caso di responsabilità civile e/o penale, sono sostanzialmente le stesse. La nomina può essere assunta solo da una persona che possiede le qualifiche di legge e che decide liberamente se accettare tale nomina.

Nello svolgimento del proprio lavoro è possibile che si sbagli o che si omettano, più o meno involontariamente, alcuni atti obbligatori. In questo caso la PRRN potrebbe risponderne penalmente così come gli altri soggetti eventualmente corresponsabili.

È altrettanto sostenibile che tale comportamento, che si configura come una mancata osservanza di atti imposti dalla legge, costituisca colpa grave.

In caso di danni da dispositivo medico il fabbricante viene chiamato a risponderne, ovvero a rispondere dei danni per fatto illecito del collaboratore ovvero la PRRN. A seguito di questo evento l’azienda (fabbricante) potrebbe agire proprio contro il suo lavoratore/collaboratore (PRRN), avviando un’azione di regresso nei suoi confronti.

8.2 Ipotesi di protezione
Il fabbricante nomina con atto formale (Es. lettera d’incarico, verbale del consiglio di amministrazione, delega notarile) il lavoratore/collaboratore.

Il “prescelto” prima di accettare tale incarico, può chiedere che all’interno dello stesso atto di incarico/nomina, sia inserita una clausola di esclusione di azione di rivalsa dell’azienda nei suoi confronti, anche in caso di colpa grave, in caso di condanne civili dell’azienda.

9 CONCLUSIONI
Il nuovo regolamento sui dispositivi medici introduce la figura della persona responsabile del rispetto della normativa (PRRN). ENG - Person responsible for regulatory compliance - PRRC.
La persona responsabile del rispetto della normativa ha un alto grado di specializzazione. Ha un’esperienza formativa e lavorativa specifica e trasversale in ambito tecnico, normativo e gestionale. 

La persona responsabile del rispetto della normativa può essere un dipendente o, nel caso di micro o piccola impresa, un consulente esterno.

La Persona Responsabile del Rispetto della Normativa ha autorità di vigilanza e responsabilità sulla garanzia della conformità del dispositivo medico prodotto dal fabbricante.

Nello svolgimento della sua funzione la PRRN è soggetta a un rischio legale oggettivo.

Nel “contratto” di nomina è importante che sia inserita una clausola di esclusione di rivalsa dell’azienda nei confronti della PRRN.

Sarebbe opportuno che colui che intende assumere in azienda il ruolo di PRRN consulti preventivamente un legale esperto almeno del settore sanitario, con particolare riferimento ai dispositivi medici, o del settore della responsabilità amministrativa da reato. Inizialmente non è da escludere un legale esperto nel settore del diritto del lavoro.

sabato 2 febbraio 2019

REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI: PER I FABBRICANTI IL TEMPO STRINGE


Luca Martinelli
Pubblicazione del 19 gennaio 2019

Premessa
Il tempo è prezioso. Si possono avere risorse umane, economiche, strutturali, risorse tecnico scientifiche ma se non si ha tempo per “fare” diventa tutto inutile.
Se non si ha tempo per produrre non si ha cosa vendere.
Se non si ha tempo per adeguare il sistema di gestione e i prodotti alle leggi non si può vendere ciò che abbiamo prodotto.

Questo significa che se le aziende non iniziano subito un veloce cammino di adeguamento al nuovo regolamento dispositivi medici rischiano seriamente di NON poter più vendere i loro prodotti.

Tempistiche per l’adeguamento al nuovo regolamento dispositivi medici
Il Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici sarà applicato a partire dal 26 maggio 2020.  
Nella stessa data sarà abrogata la Direttiva 93/42/CEE tuttavia i certificati rilasciati in conformità ad essa resteranno validi fino alla propria data di scadenza del certificato.
Fino al 26 maggio 2020 le leggi e i regolamenti adottati dagli Stati membri conformemente alle direttive resteranno in vigore.

Fino al 27 maggio 2024 sarà possibile avere contemporaneamente la convivenza, salvo modifiche, variazioni o introduzione di nuovi dispositivi, da parte del fabbricante, di certificati secondo la direttiva 93/42/CEE e secondo il regolamento 2017/745.

Immissione sul mercato e messa in servizio dopo il 25 maggio 2020 dei dispositivi conformi alla direttiva 93/42/CEE
Si potranno immettere sul mercato e mettere in servizio i dispositivi fino alla scadenza dei rispettivi certificati. In questo caso si può evitare la certificazione secondo il nuovo regolamento ma a determinate condizioni piuttosto difficili da gestire.

Dopo il 25 maggio 2020 nel caso di una modifica qualsiasi relativa al dispositivo con certificazione secondo la direttiva 93/42/CEE o in caso di nuovo dispositivo o variante, si dovrà procedere con nuova certificazione secondo il nuovo regolamento.

I certificati che sono stati rilasciati dopo il 25 maggio 2017 avranno un massimo di 4 anni di validità e al più tardi entro il 27 maggio 2024 non avranno comunque più valore e non esisterà più alcun certificato, rilasciato secondo la direttiva, valido.

In particolare i dispositivi pronti per l’uso che non avranno raggiunto l’utilizzatore finale entro il 27 maggio 2025 non potranno essere più commercializzabili e quindi dovranno essere ritirati.

Se invece un dispositivo conforme alla direttiva 93/42/CEE verrà reso disponibile all’utilizzatore finale entro la scadenza, l’ulteriore messa a disposizione di tale dispositivo non è soggetta al regolamento.

Aspetto commerciale
Non è affatto improbabile che i clienti, specie quelli stranieri extraeuropei, dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, a scanso di equivoci chiedano in ogni caso la certificazione dei prodotti in conformità al nuovo regolamento, rendendo di fatto vana la deroga concessa dalla legge.

Organismi notificati
Per conformarsi alle nuove leggi si dovrà certificare i prodotti presso un organismo notificato che possieda la notifica per certificare la conformità al nuovo regolamento 2017/745.

In realtà nel caso che un fabbricante avesse reso conformi i propri dispositivi medici al nuovo regolamento già dal 25 maggio 2017 in poi, avrebbe potuto certificarsi secondo il nuovo regolamento. Ciò non sarebbe stato comunque possibile perché gli organismi notificati, come ancora molti oggi, non avevano richiesto o comunque non avevano ottenuto la notifica europea per poter certificare in conformità al nuovo regolamento.

Da qui all’anno prossimo è molto probabile che non saranno molti gli organismi notificati che avranno ottenuto tale notifica, al contempo oggi sono ben pochi i fabbricanti che si stanno già organizzando per il passaggio al regolamento.

Questi due fattori sono determinanti per i fabbricanti che con buona probabilità si accalcheranno nel periodo di scadenza/transizione e per gli organismi notificati che si troveranno sommersi di domande che potranno evadere non in giorni ma in mesi, con tutte le conseguenze del caso per i fabbricanti che non riusciranno a certificarsi per tempo.

Cosa fare
Tutti i fabbricanti, a prescindere che possano mantenere o meno un certificato secondo la “vecchia” direttiva, dovranno adeguare il loro sistema e documentazione al nuovo regolamento.

I fabbricanti di strumenti chirurgici riutilizzabili, oltre adeguare il loro sistema e documentazione al nuovo regolamento, dovranno certificare ex novo i loro dispositivi, ricordiamo che la classe “Ir” (Uno riutilizzabile) prima non esisteva.
Tutti, autorità, organismi notificati, consulenti e associazioni concordano in una cosa: i fabbricanti devono attivarsi immediatamente per adeguare il loro sistema al nuovo regolamento.

Il primo passo è sicuramente quello di individuare al più presto quella figura introdotta e resa obbligatoria dal regolamento che è la Persona Responsabile del Rispetto della Normativa.
Questi con la propria competenza, magari in affiancamento a un già presente responsabile qualità e/o regolatorio che non possiede i requisiti di qualifica per esercitare tale ruolo, potrà iniziare subito a fornire le indicazioni necessarie all’azienda per arrivare all’adeguamento.
Il regolamento specifica chiaramente che tale persona qualificata deve avere autonomia decisionale. Questo significa che detta persona, se dipendente, dovrà essere inquadrata almeno come quadro.
In caso di incarico a consulente esterno, anch’esso in possesso dei requisiti di qualifica prescritti nel regolamento, si dovrà stipulare un contratto dal quale sia chiaro il ruolo e un tempo di presenza coerente con le necessità oggettive del fabbricante.

Conclusioni
Il 25 maggio 2020 il regolamento europeo 2017/745 sui dispositivi medici entra in completa applicazione.
I vecchi certificati CE resteranno validi solo se non avvengono variazioni circa il dispositivo, solo fino alla loro scadenza.
I fabbricanti per tutte le loro attività inerenti ai dispositivi medici devono comunque adeguarsi al regolamento.
Più tardi i fabbricanti inizieranno l’adeguamento al nuovo regolamento e maggiore sarà il rischio di non riuscire a essere pronti in tempo.
Se i fabbricanti attendono troppo tempo ad adeguarsi rischiano di rimanere in coda a lungo prima che la loro pratica sia presa in carico dagli organismi notificati con conseguente slittamento di molti mesi per avere la certificazione.
Chi nelle aziende si occupa di regolatorio è importante che inizi a comunicare i reali rischi cui l’organizzazione va incontro se rimanda il percorso di adeguamento.
É molto importante che i fabbricanti reclutino al più presto la “Persona Responsabile del Rispetto della Normativa” e inizino il percorso di adeguamento al regolamento.

Fonti:
-Fabbricanti di dispositivi Cosa c’è da sapere
Commissione Europea – 20.11.2018 - ISBN: 978-92-79-96618-7 DOI: 10.2873/1903;

- Implementation of Medical Devices EU-Regulation – Focus on Manufacturers’ obligations
British Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) – 23.02.2018;

-MDR Transitional provisions
CAMD Transition Sub Group FAQ – MDR Transitional provisions – (CAMD Competent Authorities for Medical Devices) - Publication Note - Version V1.0 Publication 17/01/18;

-Implementation Model for Medical Devices Regulation Step by Step Guide
Euroean Commission – 2018 - ISBN: 978-92-79-89702-3 DOI: 10.2873/66341;

-Garantire efficacia, sicurezza e innovazione per una crescita sostenibile
ISS Istituto Superiore di Sanità - X CNDM Conferenza Nazionale Sui Dispositivi Medici 18-19 dicembre 2017;

-Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.
Parlamento Europeo – 5 aprile 2017 (GUCE 5 maggio 2017).






venerdì 18 maggio 2018

NUOVO REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI – PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA (PRRN)


Luca Martinelli

Pubblicazione aggiornata al maggio 2018

1.PREMESSA
Il 5 maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea il REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

In vigore da pochi giorni, il testo italiano indica che verrà applicato a partire dal 26 maggio 2020.

Alcuni articoli si applicheranno già dal 26 novembre 2017.
Es.:
Art. dal 35 al 50, 102 e 103, applicazione dal 26 novembre 2017 (Tuttavia, a decorrere da tale data fino al 26 maggio 2020, gli obblighi degli organismi notificati a norma degli articoli da 35 a 50 si applicano solo agli organismi che presentano una domanda di designazione a norma dell'articolo 38);
Art. 102, applicazione dal 26 novembre 2018.

2.PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA
2.1 Chi è
Il regolamento prescrive che il fabbricante deve garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi medici, nonché le attività di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione ad essi relative, vengano effettuati all'interno dell'organizzazione del fabbricante da una persona responsabile del rispetto della normativa in possesso di requisiti minimi di qualificazione.


2.2 Cosa deve fare
La persona responsabile del rispetto della normativa ha il compito di assicurarsi almeno che:
1- la conformità dei dispositivi sia adeguatamente controllata in conformità al sistema di gestione della qualità in base al quale i dispositivi vengono fabbricati, prima che un prodotto (dispositivo medico) venga rilasciato; 
2- la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità siano redatte e aggiornate;
3- siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione secondo gli articoli di riferimento; 
4- siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di incidenti; 
siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli da 82 a 86;
e) nel caso di dispositivi destinati agli studi delle prestazioni da utilizzare nell'ambito di studi interventistici relativi alle prestazioni cliniche o altri studi delle prestazioni che comportano rischi per i soggetti degli studi, venga rilasciata la
 dichiarazione prevista.

Qualora più persone siano congiuntamente responsabili del rispetto della normativa, i rispettivi ambiti di competenza dovranno essere stabiliti per iscritto.


2.3 Quale qualifica deve possedere
La persona responsabile del rispetto della normativa deve possedere le competenze necessarie nel settore dispositivi medici / medici diagnostici in vitro. Tali competenze possono essere dimostrate mediante attestazione di una delle seguenti qualifiche:
1- diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici / medici diagnostici in vitro; 
In alternativa:
2- quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativa ai dispositivi medici / medici diagnostici in vitro.

Cosa molto importante: il regolamento specifica che La persona responsabile del rispetto della normativa non deve subire alcuno svantaggio all'interno dell'organizzazione del fabbricante in relazione alla corretta esecuzione dei propri compiti, indipendentemente dal fatto che sia o meno un dipendente dell'organizzazione.

3.CHI HA L’OBBLIGO DI AVERE QUESTA FIGURA?
3.1 Il Fabbricante
Il fabbricante con sede nell’Unione Europea deve garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi medici, nonché le attività di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione, siano effettuati all’interno della sua organizzazione da una persona responsabile del rispetto della normativa che possegga i requisiti minimi di qualificazione.

3.2 Il mandatario 
Allo stesso modo il mandatario stabilito nell’Unione Europea, cioè colui che svolge il ruolo di referente del fabbricante che ha sede fuori dall’Unione Europea, ha anch’esso l’obbligo di disporre di una persona responsabile del rispetto della normativa.
Ne deve disporre in maniera permanente e continuativa. La persona incaricata deve essere in possesso di conoscenze specializzate nel campo della regolamentazione applicabile ai dispositivi medici nell'Unione Europea. 
Le conoscenze specializzate devono essere attestate da una delle seguenti qualifiche: 
1- un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici; 
in alternativa:
2- quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici.

4. REGISTRAZIONE IN BANCA DATI EUROPEA
All’atto della registrazione dei dispositivi in banca dati europea (UDI) i fabbricanti, i mandatari e dove applicabile gli importatori, dovranno indicare anche il nome, indirizzo e contatti della persona o delle persone responsabili del rispetto della normativa.

5.DEROGHE ED ECCEZIONI 
5.1 Fabbricante di dispositivi medici su misura
Figura particolare, che non risponde ai canoni del fabbricante di dispositivi fabbricati in serie, è il fabbricante di dispositivi medici su misura (Es. l’odontotecnico).
Per questi il possesso delle competenze è dimostrato da almeno due anni di esperienza professionale nel campo della fabbricazione di dispositivi. 
Questa regola può variare a seconda delle disposizioni in materia di qualifica professionale in vigore nei singoli paesi membri dell’Unione Europea.

5.2 Fabbricante microimpresa e Fabbricante piccola impresa
Le microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione non sono tenute ad avere una persona responsabile del rispetto della normativa all'interno della loro organizzazione ma sono tenute ad averla a disposizione in maniera permanente e continuativa.

Effettivi e soglie finanziarie, nella raccomandazione della Commissione, che definiscono le categorie di imprese:
1- La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
2- Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; 
3- Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

6.ESTENSIONI DEGLI OBBLIGHI DEL FABBRICANTE 
A seconda dell’attività svolta gli importatori i distributori o altre persone fisiche o giuridiche assumono gli stessi obblighi dei fabbricanti nel caso che:
1- mettano un dispositivo a disposizione sul mercato con il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio registrato, tranne nei casi in cui un distributore o importatore concluda un accordo con un fabbricante in base al quale il fabbricante è indicato come tale sull'etichetta ed è responsabile del rispetto degli obblighi che incombono ai fabbricanti;
2- modifichino la destinazione di un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio; 
3- modifichino un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale che la sua conformità alle prescrizioni applicabili possa risultare compromessa.  

Il primo comma non si applica ai soggetti che, pur non essendo considerati un fabbricante secondo la definizione del regolamento, montano o adattano alla sua destinazione per un paziente specifico un dispositivo già presente sul mercato.

7. RAPPORTO CONTRATTUALE 
Il regolamento non indica la tipologia di rapporto contrattuale fra fabbricante e persona responsabile del rispetto della normativa questo anche perché non necessariamente un’azienda potrebbe avere una persona con le giuste qualificazioni né trovarla disponibile sul mercato del lavoro.

Ricordiamo che l'articolo 15 del Regolamento 2017/745 indica testualmente: I fabbricanti, all'interno della loro organizzazione, dispongono di almeno una persona responsabile del rispetto della normativa che possieda le competenze necessarie nel settore dei dispositivi medici (Testo inglese: Manufacturers shall have available within their organisation at least one person responsible for regulatory compliance who possesses the requisite expertise in the field of medical devices).

L'articolo 15 non specifica, ne consiglia, ne quindi  lascia intendere  alcun tipo di rapporto contrattuale che debba esserci fra la persona responsabile del rispetto della normativa individuata e l'azienda, indicando semplicemente che l'organizzazione "disponga" di una persona responsabile del rispetto della normativa. 

Il punto 5 dello stesso articolo specifica ancora meglio quando indica che la persona responsabile del rispetto della normativa non subisce alcuno svantaggio all'interno dell'organizzazione del fabbricante in relazione alla corretta esecuzione dei propri compiti, indipendentemente dal fatto che sia o meno un dipendente dell'organizzazione. (Testo inglese: The person responsible for regulatory compliance shall suffer no disadvantage within the manufacturer's organisation in relation to the proper fulfilment of his or her duties, regardless of whether or not they are employees of the organisation).

Quindi il ruolo può essere ricoperto anche da:

1- Un consulente esterno al quale il fabbricante conferisce incarico di presenza periodica sistematica continuativa e permanente;
2- Un consulente con il quale il fabbricante, nel caso di microimpresa o piccola impresa, stipula un contratto con impegno del consulente ad essere a disposizione in maniera permanente e continuativa del fabbricante.

In proposito si ricorda che già a riguardo del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in risposta ad un interpello (risposta del 04/11/2014 Prot. 37/0018423/MA007.A001 all’interpello 24/2014) il Ministero del Lavoro chiariva che:
Omissis
“La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) prioritariamente all’interno. 
Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre la scelta al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest’ultimo. A norma poi del comma 4 del suddetto articolo il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32."
Omissis
“Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda”
Omissis
“In tale quadro, dunque, il termine interno non può intendersi equivalente alla definizione di dipendente, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.”

8.CONCLUSIONI 
- Il nuovo regolamento sui dispositivi medici introduce la figura della persona responsabile del rispetto della normativa (PRRN). ENG - Person responsible for regulatory compliance - PRRC.
- La persona responsabile del rispetto della normativa ha un alto grado di specializzazione. Ha un’esperienza formativa e lavorativa specifica e trasversale in ambito tecnico, normativo e gestionale. 

- La persona responsabile del rispetto della normativa può essere un consulente o un dipendente.