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domenica 22 dicembre 2019

STRUMENTI RIUTILIZZABILI NON CHIRURGICI - CHIARIMENTO


Luca Martinelli

Pubblicazione 22 dicembre 2019

Premessa
Parlando con i fabbricanti si è appreso che alcuni di essi hanno capito che anche gli strumenti riutilizzabili NON chirurgici potranno essere immessi sul mercato secondo la vecchia direttiva.

In Europa il mercato dei dispositivi medici, che rappresenta un fatturato intorno ai 100 miliardi di Euro, è formato da circa 25.000 aziende separate delle quali il 95% è rappresentato da piccole e medie imprese che impiegano non meno di 600.000 dipendenti.

In questo mare magnum di rettifiche, rimandi, interpretazioni e ritardi un chiarimento esplicito da parte dell’Europa, per quanto possa sembrare superfluo, avrebbe aiutato a chiarire meglio questo disastroso garbuglio.

Un garbuglio pericoloso soprattutto per la vita delle aziende e dei dipendenti di queste, una responsabilità politica e sociale talmente enorme che forse avrebbe meritato più attenzione e senso di responsabilità da parte dell’Europa nei confronti dei fabbricanti e delle migliaia di persone che devono vivere di questo lavoro.

Articolo 52 – procedure di valutazione della conformità
Vediamo cosa dice il regolamento a proposito degli strumenti.
L’articolo 52 del regolamento a riguardo dei dispositivi di classe “I” recita:

“I fabbricanti dei dispositivi della classe I, diversi dai dispositivi su misura od oggetto di indagine, dichiarano la conformità dei loro prodotti redigendo la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 19, dopo aver elaborato la documentazione tecnica di cui agli allegati II e III. Se al momento dell'immissione sul mercato i dispositivi sono sterili, hanno funzione di misura o sono strumenti chirurgici riutilizzabili, i fabbricanti applicano le procedure di cui all'allegato IX, capi I e III, o all'allegato XI, parte A. L'intervento dell'organismo notificato in tali procedure è tuttavia limitato:
a) nel caso dei dispositivi immessi sul mercato sterili, agli aspetti relativi alla dimostrazione, al raggiungimento e al mantenimento dello stato sterile;
b) nel caso dei dispositivi con funzione di misura, agli aspetti che riguardano la conformità dei dispositivi ai requisiti metrologici;
c) nel caso di strumenti chirurgici riutilizzabili, agli aspetti relativi al riutilizzo del dispositivo, in particolare a pulizia, disinfezione, sterilizzazione, manutenzione, test funzionale e relative istruzioni per l'uso.”.

La seconda rettifica al regolamento 2017/745 indica però che gli strumenti chirurgici riutilizzabili per i quali è stata redatta la dichiarazione di conformità prima del 26 maggio 2020 possono essere immessi sul mercato senza bisogno della certificazione di un organismo notificato (vedi articolo) anche nel periodo successivo a tale data.

Conformità alla 93/42/CEE o al regolamento 2017/745?
Mentre per gli strumenti chirurgici riutilizzabili c’era un impedimento alla certificazione a causa della mancanza di organismi notificati disponibili a erogare la certificazione stessa (a oggi su almeno 20 che avrebbero dovuto essere già notificati ce ne sono solo 8 di cui uno in Inghilterra), motivo per cui è stata emessa una rettifica in tal senso, per gli strumenti riutilizzabili NON chirurgici non vi è alcun impedimento a renderli conformi al regolamento.

In altre parole, gli strumenti riutilizzabili NON chirurgici immessi sul mercato a titolo oneroso o gratuito (trasferimento giuridico) prima del 26 maggio 2020 possono continuare ad essere immessi in commercio in conformità alla Direttiva 93/42/CEE ma tutti quelli che saranno invece immessi sul mercato a partire dal 26 maggio 2020 dovranno essere conformi al nuovo regolamento 2017/745.

Conclusione
-Gli strumenti chirurgici riutilizzabili possono continuare ad essere immessi sul mercato in conformità alla Direttiva 93/42/CEE se la dichiarazione di conformità è antecedente al 26 maggio 2020.

-Gli strumenti riutilizzabili NON chirurgici immessi in commercio in conformità alla direttiva 93/42/CEE PRIMA del 26 maggio 2020 possono continuare ad essere venduti dai rivenditori anche dopo tale data (fino alla data limite).

-Gli strumenti riutilizzabili NON chirurgici a partire dal 26 maggio 2020 possono essere messi in commercio dal fabbricante (venduti) solo se conformi al nuovo regolamento. 

Nulla osta, se il fabbricante lo vuole, che si rendano gli strumenti riutilizzabili conformi al regolamento prima del 26 maggio 2020.



giovedì 5 dicembre 2019

STRUMENTI CHIRURGICI RIUTILIZZABILI – DEROGA DEL REGOLAMENTO


Luca Martinelli


Pubblicazione 5 dicembre 2019



Siamo arrivati alla fine del 2019, fra pochi mesi il regolamento sarà di applicazione obbligatoria.

L’Europa dal 2017, anno di entrata in vigore del regolamento, ad oggi ha fatto una grande campagna informativa raccomandando ai fabbricanti di non farsi trovare impreparati dal nuovo regolamento.

E’ Proprio l’Europa invece la prima ad essersi fatta trovare impreparata all’applicazione obbligatoria del regolamento che Lei stessa ha scritto, un fatto piuttosto paradossale. Le vicende dell’UDI, banca dati, articoli poco chiari, rettifiche, solo 7 organismi notificati ad oggi ecc. sono a noi tutti note e il sospetto è che i problemi non siano finiti.

Anziché dire scusate siamo stati incapaci di pianificare ciò che andava pianificato e per questo rimandiamo tutto di uno, due, tre anni, hanno voluto andare avanti.

Rettifica
Con la seconda rettifica del regolamento, che in ogni caso ad oggi non è ancora pubblicata in forma ufficiale, i fabbricanti di strumenti chirurgici riutilizzabili credono di poter andare avanti fino al 26 maggio 2024 come fino ad oggi hanno fatto.

Attenzione perché non è esattamente così.

La rettifica del regolamento NON indica che si possono immettere gli strumenti chirurgici riutilizzabili fino al 26 maggio 2024 così com’è stato fino ad oggi.

La rettifica indica che si può continuare a immettere sul mercato senza bisogno di certificazione di un organismo notificato SOLO gli strumenti per i quali è stata redatta la dichiarazione di conformità PRIMA del 26 maggio 2020.

Cerchiamo di capire meglio il meccanismo.
Il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato, appone la marcatura ce sul dispositivo e redige la dichiarazione di conformità che dovrà tenere a disposizione degli eventuali richiedenti.

La dichiarazione di conformità indica che il dispositivo, appartenente a un lotto di produzione di una o più unità, è conforme nel preciso momento in cui il dispositivo viene rilasciato pronto per l’immissione sul mercato e a prescindere dal fatto che questi sia immediatamente venduto o rimanga in un magazzino.

Non si può dotare un dispositivo rilasciato “oggi” di una dichiarazione con data anteriore poiché non si può dichiarare la conformità di un dispositivo prima che questi sia oggettivamente conforme.

Per capirci meglio se fabbrico un dispositivo medico, o se compro strumenti da terzi che poi immetto sul mercato a mio nome, dopo il 26 maggio 2020 non potrò utilizzare una dichiarazione di conformità con data anteriore a tale data.

Questo significa che la deroga concessa dall’Europa in realtà non è una deroga vera e propria ma un invito a crearsi un magazzino enorme, in termini numerici ed economici, di dispositivi già dichiarati conformi prima del 26 maggio 2020.

L’alternativa palesata da molti è che si può fabbricare, o comprare strumenti da immettere sul mercato a proprio nome, anche dopo il 26 maggio 2020, fare finta che i dispositivi fossero già in magazzino prima del 26 maggio 2020 e fare una dichiarazione di conformità falsamente datata prima del 26 maggio. E' appena il caso di ricordare che ciò non si può fare.

Inutile poi ricordare  che se ad esempio i Carabinieri NAS o la Guardia di Finanza eseguissero un ricongiungimento dei lotti di produzione mediante incrocio con le fatture di acquisto delle materie prime o delle fatture di acquisto di strumenti da terzi scoprirebbero facilmente l'incongruenza e per il fabbricante scatterebbe automaticamente una denuncia.

Non è un favore ai fabbrcianti
Questa deroga non è stata fatta per fare un favore ai fabbricanti.

Il legislatore ha emesso una legge rendendone obbligatorio il rispetto dal 26 maggio 2020 ma non ha fornito gli strumenti per poterla rispettare. Ad esempio oggi ci sono solo 7 organismi notificati i quali è ipotizzabile che prima di giugno 2020 non prenderebbero neanche in carico le pratiche per la certificazione degli strumenti chirurgici riutilizzabili.

I fabbricanti non potrebbero così rispettare la legge e certo non per colpa loro. I fabbricanti dando evidenza di aver fatto tutto il possibile per rispettare la legge non potrebbero essere sanzionati.
Con questa deroga invece si.

Nuovi dispositivi
Se volessi immettere sul mercato un nuovo dispositivo di classe I dopo il 26 maggio 2020 cosa devo fare per essere conforme alla legge?
Visto che non ci sarebbero gli strumenti a disposizione per rendere conforme il dispositivo cerco di renderlo conforme per quanto possibile e lo immetto ugualmente in commercio? 
Non lo immetto sul mercato rinunciando alle vendite o rinunciando ad essere il primo ad immettere sul mercato questo nuovo dispositivo?
Ad oggi non ci è dato di sapere, questo non è giusto nei confronti degli attori del mercato, ai quali vengono imposte regole zoppe, e crea ad essi una forte fonte di rischio economico.

Il consiglio è  di prepararsi bene da qui al 26 maggio prossimo consultando un consulente tecnico o legale.

mercoledì 6 novembre 2019

PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA - RUOLO, RESPONSABILITÀ NORMATIVE E RESPONSABILITÀ LEGALI - AGGIORNAMENTO


Luca Martinelli

Pubblicazione novembre 2019

Nel mese di giugno il Medical Device Coordination Group (MDCG) ha pubblicato il documento MDCG 2019-7 Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) regarding a person responsible for regulatory compliance (PRRC).

Aggiorniamo la pubblicazione del marzo 2019 con le principali indicazioni interpretative del MDCG.


1.PREMESSA
Il 5 maggio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea il REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

Il Regolamento sarà applicato a partire dal 26 maggio 2020. Considerando i periodi di vacanza pasquale, estiva, il Natale, e altre feste locali varie, il tempo che rimane a disposizione per mettersi in regola è veramente poco ma vediamo adesso chi è la persona responsabile del rispetto della normativa.
  
2.PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA
2.1 Chi è
Il regolamento prescrive che il fabbricante deve garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi medici, nonché le attività di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione ad essi relative, vengano effettuati all'interno dell'organizzazione del fabbricante da una persona responsabile del rispetto della normativa in possesso di requisiti minimi di qualificazione.

2.2 Cosa deve fare
La persona responsabile del rispetto della normativa ha il compito di assicurarsi almeno che:

1- la conformità dei dispositivi sia adeguatamente controllata in conformità al sistema di gestione della qualità in base al quale i dispositivi vengono fabbricati, prima che un prodotto (dispositivo medico) venga rilasciato; 

2- la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità siano redatte e aggiornate;

3- siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione secondo gli articoli di riferimento; 

4- siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di incidenti; 

5- nel caso di dispositivi destinati agli studi delle prestazioni da utilizzare nell'ambito di studi interventistici relativi alle prestazioni cliniche o altri studi delle prestazioni che comportano rischi per i soggetti degli studi, venga rilasciata la dichiarazione prevista.


Qualora più persone siano congiuntamente responsabili del rispetto della normativa, i rispettivi ambiti di competenza dovranno essere stabiliti per iscritto.

  
2.3 Quale qualifica deve possedere
La persona responsabile del rispetto della normativa deve possedere le competenze necessarie nel settore dispositivi medici / medici diagnostici in vitro. Tali competenze possono essere dimostrate mediante attestazione di una delle seguenti qualifiche:

1- diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici / medici diagnostici in vitro; 
I titoli acquisiti al di fuori dell'UE, compresi eventuali diplomi universitari o certificati, devono essere riconosciuti da uno Stato membro dell'UE come equivalente alla corrispondente qualifica UE.

In alternativa:
 2- quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativa ai dispositivi medici / medici diagnostici in vitro.
L’esperienza professionale deve essere relativa ai dispositivi medici in relazione ai requisiti della UE.

Cosa molto importante: il regolamento specifica che La persona responsabile del rispetto della normativa non deve subire alcuno svantaggio all'interno dell'organizzazione del fabbricante in relazione alla corretta esecuzione dei propri compiti, indipendentemente dal fatto che sia o meno un dipendente dell'organizzazione.

3.CHI HA L’OBBLIGO DI AVERE QUESTA FIGURA?
3.1 Il Fabbricante
Il fabbricante con sede nell’Unione Europea deve garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi medici, nonché le attività di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione, siano effettuati all’interno della sua organizzazione da una persona responsabile del rispetto della normativa che possegga i requisiti minimi di qualificazione.
Ogni singola azienda (fabbricante legale) facente parte di una Casa Madre o gruppo deve comunque avere una sua persona responsabile del rispetto della normativa.

3.2 Il mandatario 
Allo stesso modo il mandatario stabilito nell’Unione Europea, cioè colui che svolge il ruolo di referente del fabbricante che ha sede fuori dall’Unione Europea, ha anch’esso l’obbligo di disporre di una persona responsabile del rispetto della normativa.

Ne deve disporre in maniera permanente e continuativa. La persona incaricata deve essere in possesso di conoscenze specializzate nel campo della regolamentazione applicabile ai dispositivi medici nell'Unione Europea. 

Le conoscenze specializzate devono essere attestate da una delle seguenti qualifiche: 

1- un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici; 

in alternativa:

2- quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici.


4. REGISTRAZIONE IN BANCA DATI EUROPEA
All’atto della registrazione dei dispositivi in banca dati europea (UDI) i fabbricanti, i mandatari e dove applicabile gli importatori, dovranno indicare anche il nome, indirizzo e contatti della persona o delle persone responsabili del rispetto della normativa.

Esempio di registrazione in banca dati EUDAMED della PRRN di un fabbricante.
Il data base è pubblico e può accedervi chiunque.





5.DEROGHE ED ECCEZIONI 
5.1 Fabbricante di dispositivi medici su misura
Figura particolare, che non risponde ai canoni del fabbricante di dispositivi fabbricati in serie, è il fabbricante di dispositivi medici su misura (Es. l’odontotecnico).

Per questi il possesso delle competenze è dimostrato da almeno due anni di esperienza professionale nel campo della fabbricazione di dispositivi. 

Questa regola può variare a seconda delle disposizioni in materia di qualifica professionale in vigore nei singoli paesi membri dell’Unione Europea.

5.2 Fabbricante microimpresa e Fabbricante piccola impresa
Le microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione non sono tenute ad avere una persona responsabile del rispetto della normativa all'interno della loro organizzazione ma sono tenute ad averla a disposizione in maniera permanente e continuativa.


Effettivi e soglie finanziarie, nella raccomandazione della Commissione, che definiscono le categorie di imprese:

1- La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;

2- Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; 

3- Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.


6.ESTENSIONI DEGLI OBBLIGHI DEL FABBRICANTE 
A seconda dell’attività svolta gli importatori i distributori o altre persone fisiche o giuridiche assumono gli stessi obblighi dei fabbricanti nel caso che:

1- mettano un dispositivo a disposizione sul mercato con il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio registrato, tranne nei casi in cui un distributore o importatore concluda un accordo con un fabbricante in base al quale il fabbricante è indicato come tale sull'etichetta ed è responsabile del rispetto degli obblighi che incombono ai fabbricanti;

2- modifichino la destinazione di un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio; 

3- modifichino un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale che la sua conformità alle prescrizioni applicabili possa risultare compromessa.  

Il primo comma non si applica ai soggetti che, pur non essendo considerati un fabbricante secondo la definizione del regolamento, montano o adattano alla sua destinazione per un paziente specifico un dispositivo già presente sul mercato.


7. RAPPORTO CONTRATTUALE 
Il regolamento non indica esattamente la tipologia di rapporto contrattuale fra fabbricante e persona responsabile del rispetto della normativa.
Le linee guida MDCG 2019-7 specificano invece che la persona responsabile del rispetto della direttiva deve essere un dipendente dell’azienda.

Quindi il ruolo può essere ricoperto da:
1- Un dipendente dell’azienda in possesso delle qualifiche prescritte;

2- Un consulente nel caso di micro impresa o piccola impresa.
Più esattamente la micro o piccola impresa può subappaltare il ruolo di PRRN a terzi, purché i criteri di qualifica siano soddisfatti e che il fabbricante possa dimostrare l’assolvimento di questo obbligo.
Ad esempio la PRRN può far parte di una organizzazione esterna con il quale il fabbricante redigerà un contratto di fornitura atto a garantire la disponibilità permanente e continua della PRRN e a dimostrare l’assolvimento all’obbligo di avere una PRRN. All’interno di tale contratto si dovranno indicare le qualifiche della PRRN che naturalmente dovranno essere conformi a quelle previste dall’art. 15.

8. I RISCHI PER LA PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA
Abbiamo visto chi è la Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRN) quali requisiti di qualifica deve avere e quali sono le sue responsabilità.

A rigor di logica, visto il ruolo e le responsabilità, la posizione della PRRN dovrebbe essere inserita nel conteso della legge 231 (D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa da reato - Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001).
In altre parole la PRRN, per la natura del suo ruolo, è sicuramente soggetta a responsabilità di tipo legale certamente superiori a una semplice mansione impiegatizia.

8.1 Ipotesi di rischio
L’applicazione obbligatoria del nuovo regolamento è alle porte (maggio 2019).
Chi è in odore di nomina a Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRN) è bene che cominci a fare delle considerazioni proprio sulle responsabilità alle quali sarà esposto.
La Persona Responsabile del Rispetto della Normativa è nominata dal fabbricante con atto formale, possiamo quindi sostenere che sia equiparabile a un delegato aziendale che opera in funzione di una procura ricevuta dall’azienda (fabbricante). Per questa ragione le norme applicabili alla PRRN, in caso di responsabilità civile e/o penale, sono sostanzialmente le stesse. La nomina può essere assunta solo da una persona che possiede le qualifiche di legge e che decide liberamente se accettare tale nomina.

Nello svolgimento del proprio lavoro è possibile che si sbagli o che si omettano, più o meno involontariamente, alcuni atti obbligatori. In questo caso la PRRN potrebbe risponderne penalmente così come gli altri soggetti eventualmente corresponsabili.

È altrettanto sostenibile che tale comportamento, che si configura come una mancata osservanza di atti imposti dalla legge, costituisca colpa grave.

In caso di danni da dispositivo medico il fabbricante viene chiamato a risponderne, ovvero a rispondere dei danni per fatto illecito del collaboratore ovvero la PRRN. A seguito di questo evento l’azienda (fabbricante) potrebbe agire proprio contro il suo lavoratore/collaboratore (PRRN), avviando un’azione di regresso nei suoi confronti.

8.2 Ipotesi di protezione
Il fabbricante nomina con atto formale (Es. lettera d’incarico, verbale del consiglio di amministrazione, delega notarile) il lavoratore/collaboratore.

Il “prescelto” prima di accettare tale incarico, può chiedere che all’interno dello stesso atto di incarico/nomina, sia inserita una clausola di esclusione di azione di rivalsa dell’azienda nei suoi confronti, anche in caso di colpa grave, in caso di condanne civili dell’azienda.

9 CONCLUSIONI
Il nuovo regolamento sui dispositivi medici introduce la figura della persona responsabile del rispetto della normativa (PRRN). ENG - Person responsible for regulatory compliance - PRRC.
La persona responsabile del rispetto della normativa ha un alto grado di specializzazione. Ha un’esperienza formativa e lavorativa specifica e trasversale in ambito tecnico, normativo e gestionale. 

La persona responsabile del rispetto della normativa può essere un dipendente o, nel caso di micro o piccola impresa, un consulente esterno.

La Persona Responsabile del Rispetto della Normativa ha autorità di vigilanza e responsabilità sulla garanzia della conformità del dispositivo medico prodotto dal fabbricante.

Nello svolgimento della sua funzione la PRRN è soggetta a un rischio legale oggettivo.

Nel “contratto” di nomina è importante che sia inserita una clausola di esclusione di rivalsa dell’azienda nei confronti della PRRN.

Sarebbe opportuno che colui che intende assumere in azienda il ruolo di PRRN consulti preventivamente un legale esperto almeno del settore sanitario, con particolare riferimento ai dispositivi medici, o del settore della responsabilità amministrativa da reato. Inizialmente non è da escludere un legale esperto nel settore del diritto del lavoro.

sabato 19 ottobre 2019

ISTRUZIONI ELETTRONICHE E NUOVO REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI

Luca Martinelli

Pubblicazione 19 ottobre 2019


Il nuovo regolamento dispositivi medici fa esplicito riferimento alla possibilità di fornire istruzioni in formato elettronico (Allegato I REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA E PRESTAZIONE punto 23.1 lettera f).

Per le modalità d’impiego e fornitura di queste rimanda però integralmente, senza nulla indicare di diverso, al regolamento sulle istruzioni elettroniche (Regolamento UE n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l'uso elettroniche dei dispositivi medici).

Questo significa che, almeno fino alla eventuale futura emanazione di norme di esecuzione del MDR 745/2017, per le istruzioni in formato elettroniche si dovrà seguire il relativo regolamento (Reg. IFU Elettroniche 207/2012) anche dopo che il regolamento dispositivi medici sarà in applicazione obbligatoria ovvero dal maggio prossimo.

A questo proposito rimandiamo alla interpretazione del regolamento circa le IFU elettroniche. Sotto il link al documento.





martedì 30 luglio 2019

NUOVO REGOLAMENTO DISPOSTIVI MEDICI - LA TESSERA PER PORTATORE DI IMPIANTO


LA TESSERA PER PORTATORE DI IMPIANTO

Luca Martinelli
Pubblicazione - 30 luglio 2019

1-PREMESSA
Fra le varie novità del nuovo regolamento dispositivi medici (MDR2017/745) troviamo la "Tessera per il portatore di impianto".
La tessera deve essere fornita al paziente. Le informazioni contenute devono essere redatte in maniera comprensibile per un utilizzatore profano.
Le informazioni, se e quando necessario, devono essere aggiornate. Gli aggiornamenti di queste devono essere messe a disposizione del paziente attraverso il sito web del fabbricante.

1.1-Perché la tessera?
Lo scopo del legislatore è quello di informare ad esempio il personale di emergenza (Clinici, infermieri ecc.) in modo che sia informato sulla condizione del paziente e regolarsi di conseguenza. Consentire al paziente di identificare con esattezza il dispositivo di cui è portatore (Es. anche attraverso il sistema EUDAMED) e ancora per premettere al paziente di qualificarsi come persona che necessita di cure particolari in caso ad esempio di controlli di sicurezza.

2-INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PORTATORE DI IMPIANTO
Il regolamento prescrive prima di tutto che le informazioni, in generale,  siano fornite per essere messe a disposizione del paziente, cui è stato impiantato il dispositivo, mediante qualsiasi mezzo che consenta un rapido accesso alle informazioni stesse. Queste devono essere redatte nella lingua stabilita dallo Stato membro interessato, nel nostro caso in italiano.
Il regolamento prescrive inoltre che il fabbricante deve fornire le informazioni su una tessera per il portatore di impianto che deve essere consegnata insieme al dispositivo.

2.1-Informazioni che devono essere contenute nella tessera
Come abbiamo visto le informazioni devono essere fornite anche su una tessera che deve essere fornita al portatore di impianto, queste sono:
a) informazioni che consentono di identificare il dispositivo, tra cui la denominazione del dispositivo, il numero di serie, il numero di lotto, l'UDI, il modello del dispositivo, nonché il nome, l'indirizzo del sito web del fabbricante;
b) avvertenze, precauzioni o misure che devono essere prese dal paziente o da un operatore sanitario in relazione a interferenze reciproche con influenze esterne ragionevolmente prevedibili, esami medici o condizioni ambientali;
c) informazioni sulla vita utile attesa del dispositivo e su ogni follow-up necessario;
d) ogni altra informazione atta a garantire un uso sicuro del dispositivo da parte del paziente, comprese le informazioni qualitative e quantitative complessive sui materiali e le sostanze a cui i pazienti possono essere esposti.

2.3-Soggetti obbligati al rilascio/compilazione
I soggetti coinvolti non sono solo i fabbricanti, il regolamento impone infatti anche alle istituzioni sanitarie di mettere a disposizione di tutti i pazienti a cui è stato impiantato un impianto le informazioni mediante qualsiasi mezzo che consenta un rapido accesso alle informazioni stesse, insieme alla tessera per il portatore di impianto, che deve riportare la loro identità.

3-LA TESSERA
Come deve essere fatta la tessera?
In questo per adesso viene in aiuto la guida del Medical Device Coordination Group (MDCG 2019-8)  “Medical Devices: Guidance document Implant Card relating to the application of Article 18 Regulation”.
La guida fornisce dei suggerimenti sulla forma e sui simboli che si possono utilizzare per la creazione della tessera del portatore di impianto.

3.1-Simboli
L’allegato I della guida fornisce un lay-out grafico indicativo di tessera e volantino e le misure.
In aggiunta fornisce dei simboli. I simboli saranno prima o poi meglio definiti, recepiti tal quali o modificati nelle norme tecniche già esistenti in tema di simboli per i dispositivi medici.
I simboli da utilizzare sono:




3.2-Formato e grafica
Il formato della carta dovrebbe essere tipo quello di una carta di credito (Es. 85.60 mm × 53.98 mm).
La grafica viene rappresentata con alcuni esempi come segue:











Nota generale:
La Direzione Generale per il Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione Euroea ha lanciato una campagna per informare quante più parti interessate possibile sui loro ruoli e responsabilità ai sensi del nuovo regolamento. È disponibile una serie di schede informative e guide passo-passo, oltre ad altre risorse come immagini di social media, banner web e infografiche. Tutti questi possono essere utilizzati per aumentare la consapevolezza di tutti gli attori coinvolti.