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mercoledì 27 luglio 2022

ASO: CAMBIANO LE REGOLE PER LA QUALIFICA

 

ASO: CAMBIANO LE REGOLE PER LA QUALIFICA

 Luca Martinelli

Pubblicazione del 27 luglio 2022



 1.PREMESSA

Il 3 maggio del 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo 2022.

Il DPCM recepisce l’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario, ovvero modifica il precedente DPCM del 2018.

 

Potremmo definire questo DPCM maggiormente inclusivo, rispetto al precedente del 2018, e che tiene più in considerazione le vicende della vita lavorativa reale che non sempre collimano con la vita lavorativa “formale”.

 

2.CAMBIAMENTI

Cosa cambia sostanzialmente rispetto al DPCM del 2018?

I cambiamenti riguardano principalmente 4 aspetti:

-Uno è relativo al periodo temporale in cui si deve dimostrare, per poter essere esentati dal corso di qualifica, di aver svolto per almeno 36 mesi, anche non continuativi, l’attività di assistente alla poltrona. Il periodo aumenta di 5 anni, quindi il periodo per calcolare i 36 mesi di attività passa dal periodo 2013-2018 al periodo 2008-2018;

-Uno riguarda la possibilità per chi ha svolto il lavoro di assistente alla poltrona, ma che contrattualmente risultava inquadrato diversamente, di poter ugualmente usufruire dell’esenziona dal corso per ASO;

-Uno è rappresentato da un “scorciatoia” per chi ha svolto il ruolo di assistente alla poltrona ma non riesce a dimostrare un periodo di almeno 36 mesi che darebbero diritto all’esenzione dal corso di qualifica;

-Un’ultimo aspetto riguarda il requisito di accesso al corso ASO circa gli adempimenti all’obbligo di istruzione. Adesso si accetta anche chi aveva assolto tale obbligo ai tempi in cui la legge stabiliva la frequenza della sola scuola secondaria di primo grado (terza media).

 

Vediamo nel dettaglio i cambiamenti.

 

3.ESENZIONI DALLA QUALIFICA

L’Art. 11 del DPC del 2018 recitava:

1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

L’Art. 11 del DPCM del 2022 recita:

1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

In conclusione adesso il periodo utile per poter calcolare i 36 mesi di lavoro, antecedentemente al 2018, che darebbero diritto all’esonero dal corso ASO è di 10 anni ovvero 5 anni in più.




4.ESENZIONE PER I “CASI REALI”

Nel corso della vita lavorativa molte persone, pur svolgendo il lavoro di assistente alla poltrona, formalmente, cioè come inquadramento contrattuale, risultavano segretarie o impiegate a vario titolo.

Il DPCM del 2022 estende la possibilità di accedere al corso di qualifica ASO anche a coloro che nella vita lavorativa reale svolgevano il ruolo di assistente alla poltrona ma che risultavano con un impiego contrattuale diverso.

 

Sempre l’Art. 11 (comma 2) infatti recita oggi:

2. Sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.

 

In questo caso è probabile che per sua doverosa tutela l’odontoiatra in fase di assunzione chieda, al lavoratore esentato dal corso ASO in virtù del comma 2 dell’Art. 11, di fornire un’autodichiarazione, insieme alla fotocopia di un documento di identità valido, dove il lavoratore dichiara la veridicità della documentazione (quella prevista dall’Art. 11 del DPCM 2022) consegnata all’odontoiatra a dimostrazione del possesso dei requisiti di esenzione.

 

Si dovrà inoltre dimostrare di aver seguito, durante il periodo di lavoro, i corsi sulla sicurezza relativi al lavoro con rischio alto – sanitario.

 

5. ESENZIONE PARZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ASO

Il nuovo DPCM tiene in considerazione anche coloro che non riescono a dimostrare tutti e 36 i mesi di lavoro come assistente alla poltrona, antecedentemente al 2018.

 

L’Art. 12 del DPCM 29022 recita:

1. Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’assistente di studio odontoiatrico, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all’art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell’art. 10 e al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

 

In altre parole si tratta di un percorso abbreviato che anziché essere di 700 ore è di 250 ore (minimo). È importante sottolineare però il limite del 21 aprile 2023 per poter conseguire la qualifica di ASO.

 

6.REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI QUALIFICA

L’Art. 6 del DPCM del 2018 a riguardo dei requisiti di accesso recitava:

1.Per l’accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

 

L’Art. 6 del DPCM del 2022 recita:

1.Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione.

 

Non si tratta di un banale cambio di forma lessicale ma di un atto sostanziale.

Richiedere nel 2018 (anno del primo DPCM) l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente (ovvero vigente nel 2018) significa che si deve aver frequentato fino al biennio della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori).

 

Il DPCM del 2022 indica invece che si deve essere in possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione. Questo significa che se io ho assolto a tale obbligo quando la legge prevedeva che questo fosse assolto con la frequenza della sola scuola secondaria di primo grado, la sola “terza media”, posso ugualmente accedere al corso per ASO.

 

7.CORSI DI AGGIORNAMENTO

Rimane naturalmente l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di 10 ore annue da svolgere entro l’anno successivo al raggiungimento della qualifica di ASO e entro invece 12 mesi per coloro che hanno usufruito dell’esonero dal corso.

 

8.BIBLIOGRAFIA

-CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - Verbale n. 20/2021 Seduta del 7 Ottobre 2021;

-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2022. Recepimento dell’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario;

-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – Anno 163° n. 102 – 3 maggio 2022.

martedì 10 aprile 2018

ASO: FINALMENTE E' LEGGE - Recepito l'accordo del 23 novembre 2017 fra Stato, Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, che individuava il profilo professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico



A cura di Luca Martinelli 
08.04.2018

DECRETO DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO "STATO REGIONI"  DEL 23 NOVEMBRE 2017
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 febbraio 2018 Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico (pubblicato in Gazzetta ufficiale - GU Serie Generale Numero 80 del 6 aprile 2018) individua il profilo dell’assistente di studio odontoiatrico e recepisce l’accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del su indicato DPCM.

Dal 6 aprile 2018 l’ASO è quindi una figura professionale regolamentata ed è un operatore di interesse sanitario.
Vediamo insieme il contenuto del Decreto che illustra i requisiti per la figura dell’ASO:
INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL PROFILO DELL’ASO
L’ASO è un operatore di interesse sanitario in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione.
Svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori come meglio specificato nell’allegato 1.
È fatto assoluto divieto all’Assistente di Studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

CONTESTO, ATTIVITA’ E COMPETENZE
Il DPCM indica sinteticamente il contesto, le attività e le competenze relative all’ASO mentre il processo di lavoro e le attività dell’ASO sono illustrati nell’allegato del DPCM.
Il processo di lavoro e le attività sono invece declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento e sono contenute nell’allegato 2.

Contesto operativo:
L’Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.

Conteso relazionale:
L’Assistente di studio odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in Collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

Attività e competenze
Le attività dell’Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell’ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:
a) tecnico clinico;
b) ambientale e strumentale;
c) relazionale;
d) segretariale e amministrativo.
  
FORMAZIONE
La formazione è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il corso ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
Il corso è strutturato in due moduli:
a)-modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
b)-modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

AREE DISCIPLINARI
I moduli del corso sono articolati nelle seguenti Aree disciplinari:
a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale;

DOCENZA
Le materie di insegnamento sono indicate nell’allegato 2.
I criteri per l’affidamento della docenza sono individuati dalle regioni e province autonome.

ESENZIONE AL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA - CERTIFICAZIONE
Coloro che alla data di entrata in vigore del DPCM (6 aprile 2018) ha o ha avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e ne può ovviamente documentare l’attività lavorativa (anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato) di non meno di
36 mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi 5 anni
antecedenti l’entrata in vigore del DPCM è esentato dal frequentare il corso di qualifica/certificazione.
Si ricorda che il datore di lavoro, presso il quale il lavoratore presta servizio, entro sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti su indicati.
Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore ai dodici mesi, la qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico è acquisibile anche tramite l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.
AGGIORNAMENTO CONTINUO
Sia chi ha frequentato il corso con esito positivo sia chi ha beneficiato dell’esenzione di partecipazione al corso, ha l’obbligo di frequentare eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all’anno.

TIROCINIO
Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico.
Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle regioni e province autonome.

OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza del corso è obbligatoria.
Non possono essere ammessi all’esame finale coloro i quali abbiano superato, anche nel caso di giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.
In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso
si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

ESAME FINALE
L’esame finale, consistente in una prova teorica e una prova pratica, dirette a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali.
L’esame è organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

COMMISSIONE D’ESAME
La composizione della commissione d’esame è disciplinata dalle regioni e province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri.

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA/CERTIFICAZIONE
L’attestato viene rilasciato previa superamento con esito positivo dell’esame finale.
L’attestato è elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello rappresentato nell’allegato 3.
L’attestato è valido su tutto il territorio nazionale.
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
Per l’accesso è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
Coloro che hanno conseguito titolo di studio all’estero devono presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo.
Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che
consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
Le Regioni e Province autonome possono, nel contesto del proprio sistema di formazione, valutare i titoli pregressi per l’acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre,
in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Nel DPCM ci sono anche delle disposizioni transitorie e finali che regolano le assunzioni post DPCM e indicazioni per le regioni e provincie per quanto riguarda l’adeguamento dell’ordinamento requisiti per il corso.

Disposizioni transitorie
Dalla data di entrata in vigore del DPCM, per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di
Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore del DPCM si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell’art. 11 del presente Accordo, i datori
di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM.
Disposizioni finali
Le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dall’accordo stato regioni del 23 novembre 2017 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del DPCM.
Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di studio odontoiatrico attraverso l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la formazione, i requisiti di accesso, l’organizzazione didattica e l’esame finale.


ALLEGATI ESPLICATIVI
Nell’allegato 1 è esposto il descrittivo della figura professionale e più precisamente:
-la descrizione sintetica della figura;
-processo di lavoro caratterizzante la figura;
-i singoli processi di lavoro con la descrizione dell’attività del processo.
Nell’allegato 2 sono esposte le 4 competenze e più precisamente:
-abilità minime;
-conoscenze/materie di insegnamento.
Nell’allegato 3 è raffigurato il modello di attestato di qialifica/certificazione.

ALLEGATO 1 
DESCRITTIVO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

ALLEGATO 2 
COMPETENZE

Competenza n. 1
  
Competenza n.2

Competenza n.3

  Competenza n.4

 ALLEGATO 3
MODELLO DI ATTESTATO DI QUALIFICA/CERTIFICAZIONE