mercoledì 2 settembre 2026

IL TRICOLORE ITALIANO Simbolo di unità, protocollo d'uso, tutela giuridica.

IL TRICOLORE ITALIANO

Simbolo di unità, protocollo d'uso, tutela giuridica.

 

Luca Martinelli

Pubblicazione del 02 settembre 2026

 

 

Premessa

Gli ultimi eventi di cronaca hanno riportato all'attenzione dei cittadini la bandiera italiana e la sua dignità in questo caso gravemente violata.

Di seguito alcune informazioni che potranno essere utili anche per quei fabbricanti di dispositivi medici che espongono il tricolore o che intendono esporlo.

Destinatari del documento 

Cittadini italiani, e non, che intendono approfondire la conoscenza del tricolore italiano.

Obiettivo pratico 

Fornire una guida chiara, accessibile e di immediata consultazione sulle regole ufficiali del Cerimoniale di Stato per l'esposizione decorosa della bandiera, sulle istruzioni pratiche e simboliche per la sua corretta piegatura e conservazione, nonché sul quadro di tutela giuridico-penale previsto dall'ordinamento e sull'evoluzione del suo valore civile e patriottico nei messaggi storici dei Presidenti della Repubblica.

 

Redazione 

1-Testo redatto secondo i criteri di Plain Language (UNI ISO 24495-1);

2-Documento redatto in conformità al Cerimoniale di Stato e della Costituzione della Repubblica Italiana.

Nota metodologica

1-Le conclusioni espresse non costituiscono un'opinione o un giudizio di merito sulla normativa, ma rappresentano esclusivamente il risultato dell'analisi oggettiva dei testi normativi;

2-Per la revisione e la migliore formulazione di alcuni contenuti è stato utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale.

1.Il Tricolore e la Costituzione della Repubblica

La bandiera italiana non rappresenta una semplice consuetudine grafica o una scelta d'uso puramente formale: essa costituisce il fulcro visivo dell'identità dello Stato, solennemente sancito nei Principi Fondamentali della nostra Carta Costituzionale.

Articolo 12 della Costituzione Italiana

«La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.»

 

Inserendo questa disposizione tra i primi dodici articoli della Costituzione, l'Assemblea Costituente ha voluto sottrarre il Tricolore a qualsiasi variazione politica contingente, designandolo quale simbolo inalienabile della Repubblica e della sua sovranità democratica. A memoria delle origini storiche di questo emblema, il 7 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata Nazionale della Bandiera (istituita con Legge n. 671 del 31 dicembre 1996). Tale data ricorda la storica nascita del primo Tricolore, adottato formalmente a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 dalla Repubblica Cispadana come proprio vessillo sovrano.

2.La Voce dei Presidenti della Repubblica

Nel corso della storia repubblicana, la figura del Presidente della Repubblica ha svolto un ruolo essenziale nel preservare, promuovere e ravvivare il legame emotivo e civile dei cittadini con il Tricolore. Di seguito riportiamo in ordine cronologico, i contributi e le sintesi del pensiero dei Capi dello Stato che hanno lasciato un'impronta indelebile nella percezione nazionale di questo simbolo.

2.1-Sandro Pertini (Presidente dal 1978 al 1985)

Sandro Pertini ha impresso una straordinaria dimensione popolare e simbolica al Tricolore, facendolo percepire come il patrimonio intimo di ciascun cittadino e allontanandolo da ogni formalismo burocratico. Egli ha introdotto e reso celebre una consuetudine di fortissimo impatto emotivo: il bacio alla bandiera. Questo gesto, ripetuto con sincera devozione durante le cerimonie ufficiali, nei viaggi d'istituto, al cospetto delle salme di caduti (come nel rientro del contingente italiano a Beirut nel 1984 o dopo la terribile strage della stazione di Bologna del 1980), rappresentò una svolta profonda. Attraverso il bacio alla bandiera, Pertini si è imposto agli occhi degli italiani come il 'Padre della Patria', trasformando il drappo in una figura viva, capace di consolare, unire e incarnare la generosità, l'umanità e il dolore dell'intero popolo.

2.2-Carlo Azeglio Ciampi (Presidente dal 1999 al 2006)

A Carlo Azeglio Ciampi si deve un energico e sistematico impulso alla riscoperta del valore civile e nazionale del Tricolore. Mossosi con l'intento di rinsaldare la memoria storica e il senso di appartenenza collettiva, Ciampi ha rivolto un caloroso e costante invito a tutta la popolazione: avere ed esporre con orgoglio una bandiera italiana in ogni casa. Nel suo disegno, il Tricolore doveva smettere di essere un elemento decorativo limitato esclusivamente alle ricorrenze ufficiali per tramutarsi in un simbolo quotidiano, tangibile e familiare di devozione alla Repubblica e ai suoi ideali.

2.3-Giorgio Napolitano (Presidente dal 2006 al 2015)

Giorgio Napolitano ha focalizzato i suoi messaggi sulla centralità del Tricolore quale custode insostituibile dell'unità nazionale. Durante il suo mandato, culminato con le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia nel 2011, Napolitano ha ribadito come la bandiera racchiuda l'eredità storica del Risorgimento e le fondamenta antifasciste della Repubblica, esortando il Paese a raccogliersi attorno ad essa per superare le divisioni sociali e politiche.

2.4-Sergio Mattarella (Presidente dal 2015 ad oggi)

Sulla scia dei suoi predecessori, Sergio Mattarella ha costantemente valorizzato il Tricolore quale simbolo della coesione sociale, dell'unità nazionale e della solidarietà reciproca. Mattarella richiama ripetutamente la bandiera come emblema dei valori democratici scritti nella Carta Costituzionale, sottolineando che identificarsi nel Tricolore significa riconoscersi attivamente nei doveri di solidarietà e nei diritti inviolabili che regolano la nostra convivenza civile.

2.5.Quadro riassuntivo: Cronologia e interventi dei Presidenti della Repubblica

Presidente e Mandato

Sintesi del Pensiero

Gesti e Iniziative Chiave

Sandro Pertini (1978 - 1985)

Dimensione popolare della bandiera come patrimonio dei cittadini.

Consuetudine del bacio alla bandiera per legare lo Stato al dolore e alla vicinanza al popolo.

Carlo Azeglio Ciampi (1999 - 2006)

Riscoperta del valore civile, storico e identitario nazionale.

Invito solenne a possedere ed esporre il Tricolore in ogni casa d'Italia.

Giorgio Napolitano (2006 - 2015)

Simbolo insostituibile dell'unità e dell'eredità storica comune.

Forte richiamo valoriale in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Sergio Mattarella (2015 - in carica)

Rappresentazione visiva della coesione, solidarietà e coerenza costituzionale.

Celebrazione costante dei valori democratici e della cooperazione sociale attorno al drappo.

3.Regole di Esposizione e Cerimoniale di Stato

L'esposizione della bandiera nazionale italiana è regolata da disposizioni normative severe e dettagliate volte a salvaguardare il decoro del massimo simbolo repubblicano. Tali regole vincolano gli uffici pubblici, ma rappresentano anche una guida di buon senso e rispetto civile per i privati cittadini.

3.1.Stato del drappo e dell'asta

Le bandiere devono essere sempre esposte in ottimo stato, pulite e correttamente dispiegate. Non è ammessa l'applicazione di alcuna figura, scritta, logo o lettera sul drappo o sulla sua asta. Ogni asta può recare esclusivamente una sola bandiera.

 

3.2.Divieto di contatto e usi impropri

La bandiera non deve mai toccare il suolo o l'acqua, né essere calpestata. Non può essere impiegata come rivestimento, tovaglia, drappeggio ornamentale o capo d'abbigliamento. L'unico uso di copertura solenne ammesso riguarda la deposizione sulla bara di un defunto nei funerali di Stato o militari.

 

3.3.Tempi e modalità di esposizione

La bandiera viene issata di norma all'alba e ammainata al tramonto. Non deve essere esposta all'esterno in caso di tempo inclemente. L'esposizione notturna è permessa a condizione che l'area sia costantemente e adeguatamente illuminata da appositi punti luce.

 

3.4.Movimento solenne

La bandiera nazionale deve essere alzata con un movimento rapido e deciso (alzabandiera vivace), mentre deve essere abbassata con estrema solennità, lentezza e compostezza.

3.5.Precedenza e Disposizione con altre Bandiere

In presenza di altre bandiere, il Tricolore assume sempre la posizione d'onore e di prioritaria dignità. Viene issato per primo e ammainato per ultimo. In base alle indicazioni del Cerimoniale di Stato, la disposizione spaziale segue schemi rigidi (osservando la scena frontalmente, dal punto di vista dello spettatore).

3.5.1.Esposizione a due aste (Tricolore e Unione Europea)

La bandiera italiana occupa la posizione di sinistra (il posto d'onore), mentre la bandiera europea si colloca a destra (dalla parte di chi guarda le bandiere esposte).

 

3.5.2.Esposizione a tre aste (Tricolore, Unione Europea e Ente Locale o Ospite)

La bandiera italiana si colloca al centro (posizione di massima dignità), la bandiera dell'Unione Europea a sinistra, e la bandiera regionale, comunale o dell'ospite straniero sulla destra. Lo schema è dunque: UE (sinistra) - ITALIA (centro) - LOCALE (destra).

Ci sono poi ulteriori specifiche per l’esposizione su quattro aste a seconda dei diversi casi particolari.

La bandiera non si inchina davanti a nessuno, né ai singoli individui né ad altre nazioni, perché rappresenta la sovranità intangibile e la dignità del popolo italiano.

L’unica eccezione: L'inchino è riservato esclusivamente al Presidente della Repubblica (e ai capi di Stato stranieri esclusivamente durante le visite ufficiali di Stato, in segno di reciprocità diplomatica).

4.Il Protocollo per Piegare e Riporre il Tricolore

Anche la conservazione del Tricolore risponde a un preciso cerimoniale simbolico e pratico. La procedura ufficiale di piegatura serve non solo a preservare l'integrità del tessuto evitando pieghe scorrette, ma racchiude un profondo significato concettuale che differenzia il protocollo italiano da quello di altri Paesi (come quello degli Stati Uniti, che prevede una piegatura a triangolo).

4.1.Il Significato Simbolico della Piegatura

Il Tricolore italiano deve essere piegato in modo che, al termine della procedura, sia visibile esclusivamente il colore verde su entrambi i lati, formando un quadrato perfetto. Il significato di questo rito è profondo: il rosso, simbolo del sangue versato dai caduti per la patria e per la libertà, viene ripiegato nella parte più interna, custodito e protetto nel cuore pulsante della bandiera, mentre il verde, emblema della speranza e colore di testa della bandiera, rimane visibile all'esterno a protezione dell'intero simbolo.

Le fasi operative per una corretta piegatura della bandiera sono le seguenti:

-Fase 1: Tensione e planarità

La procedura richiede la collaborazione di due persone per evitare tassativamente che qualsiasi lembo del tessuto tocchi il suolo. La bandiera viene afferrata per i quattro angoli e tesa orizzontalmente, parallela a terra.

 -Fase 2: Piegatura orizzontale (longitudinale)

Si piega la bandiera a metà lungo l'asse orizzontale (lunghezza), sovrapponendo il bordo inferiore a quello superiore, mantenendo il tessuto ben teso.

-Fase 3: Ripiegamento delle bande verticali

Si effettua la piegatura lungo le linee verticali di separazione dei tre colori: prima si sovrappone la porzione di tessuto rosso sopra il bianco (nascondendo il rosso all'interno), e successivamente si sovrappone la porzione verde sopra la sezione rossa precedentemente ripiegata. Al termine di questa fase, si ottiene una striscia di tessuto verticale che presenta da un lato il verde e dall'altro il bianco.

-Fase 4: Chiusura a quadrato verde

La striscia verticale viene ripiegata su se stessa a metà (o in terzi, a seconda delle dimensioni complessive) in modo tale che il colore verde rimanga all'esterno su entrambe le facce, ottenendo una forma quadrata compatta e ordinata. La bandiera è così pronta per essere riposta nel suo contenitore o armadio dedicato, protetta da polvere e umidità.

5. La Tutela Penale e Civile della Bandiera

Proprio perché il Tricolore appartiene alla Repubblica e a tutti i cittadini, non potendo essere monopolizzato da alcuna fazione politica o ideologica, l'ordinamento italiano ne tutela rigorosamente il rispetto, punendo i comportamenti offensivi o distruttivi nei suoi confronti attraverso norme dedicate del Codice Penale.

La disciplina principale è dettata dall'Articolo 292 del Codice Penale, interamente riscritto e modernizzato dalla Legge 24 febbraio 2006, n. 85. Questa storica riforma ha operato un saggio bilanciamento costituzionale: da un lato, ha garantito la massima libertà di manifestazione del pensiero (in base alla quale il Tricolore può essere liberamente criticato, discusso o non amato), dall'altro ha circoscritto la punibilità penale alle condotte ingiuriose fini a se stesse e al danneggiamento materiale e intenzionale della bandiera ufficiale o di qualunque drappo che ne porti i colori nazionali.

5.1.Quadro comparativo del regime sanzionatorio (Art. 292 C.P.)

Fattispecie di Illecito

Condotta Punita

Sanzione Prevista

Vilipendio Verbale Semplice

Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato.

Multa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000

Vilipendio Verbale Aggravato

Fatto commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Multa pecuniaria aumentata da € 5.000 a € 10.000

Danneggiamento Materiale

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta il Tricolore.

Reclusione fino a 2 anni

5.2..Testo Vigente dell'Articolo 292 del Codice Penale

«Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.»

6.Conclusioni

Tricolore come Specchio della Repubblica e dell'Anima Nazionale.

 

1-Il Tricolore italiano non rappresenta una semplice consuetudine grafica o una scelta d'uso puramente formale. Come solennemente sancito dall'Articolo 12 della Costituzione, esso costituisce il fulcro visivo dell'identità dello Stato, sottratto deliberatamente a qualsiasi contesa politica contingente. La sua celebrazione annuale il 7 gennaio ricorda una storia democratica nata ben prima della Repubblica stessa, le cui radici storiche risalgono alla Repubblica Cispadana del 1797;

2-Nel corso dei decenni, il profondo valore civile di questo emblema è stato costantemente vivificato dai Presidenti della Repubblica. Da Sandro Pertini, che con la spontaneità e l'umanità del bacio ha infuso nel drappo una straordinaria dimensione popolare, legando la bandiera alle gioie e ai dolori più intimi del Paese, a Carlo Azeglio Ciampi, che ne ha promosso una vigorosa riscoperta civica esortando ogni famiglia a possederla ed esporla con orgoglio. Fino a Giorgio Napolitano, che ne ha riaffermato il valore quale custode dell'unità nazionale e dell'eredità storica del Risorgimento, e a Sergio Mattarella, che oggi la indica quale simbolo di coesione, solidarietà sociale e aderenza attiva ai valori democratici scritti nella nostra Carta Costituzionale;

3-Questa sacralità civile trova una corrispondenza diretta sia nel rigido protocollo del Cerimoniale di Stato (volto a preservare la dignità e la precedenza visiva del Tricolore in ogni contesto pubblico e privato), sia nel rito intimo della sua conservazione. La procedura di piegatura a quadrato non risponde infatti a un mero scopo pratico, ma racchiude un profondo significato concettuale: celare il rosso (emblema del sangue versato dai caduti) nella parte più interna e protetta del drappo, lasciando visibile all'esterno solo il verde della speranza, significa custodire la memoria storica per proiettarla verso il futuro.

Infine, l'Articolo 292 del Codice Penale (così come modernizzato dalla riforma del 2006) riflette pienamente lo spirito liberale della Repubblica: da un lato, tutela con fermezza l'integrità fisica e materiale della bandiera contro atti vandalici o distruttivi, dall'altro garantisce la massima libertà di espressione e manifestazione del pensiero.

In definitiva, il Tricolore non appartiene a nessuna fazione, governo o forza politica. Esso è il simbolo vivente di un cammino comune basato sulla solidarietà e sui diritti inviolabili: appartiene alla Repubblica e, pertanto, a ciascun cittadino italiano.

7.Bibliografia

1-Costituzione della Repubblica Italiana - testo vigente aggiornato alla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 (G.U. n. 235 del 7 ottobre 2023);

2-Legge 5 febbraio 1998, n. 22 - "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea";

3-D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

4- Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri 14 aprile 2006 - Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche;

5-Ufficio del cerimoniale di Stato - Risposte a domande frequenti in materia di: bandiere, inno nazionale, patrocini – 2026 (Dall’URL originale https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/quesiti.html?utm_source=chatgpt.com – consultato il 02.09.2026);

6-Circolare del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011 - 150 anni dell'Unità d'Italia - Decoro delle bandiere esposte all’esterno degli edifici pubblici.

 

sabato 29 agosto 2026

RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA Il ruolo della Persona Responsabile del Rispetto della Normativa MDR

 

RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA E REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI

Il ruolo della Persona Responsabile del Rispetto della Normativa

e l'integrazione del Modello 231

 Luca Martinelli

Pubblicazione del 29.08.2026

 

Destinatari del documento: Persone Responsabili del Rispetto della Normativa, fabbricanti di dispositivi medici, Responsabili del regolatorio, Responsabili qualità, consulenti.

Obiettivo pratico: fornire un quadro generale che aiuti a comprendere l’importanza dell’integrazione tra il sistema di conformità al Regolamento Dispositivi Medici (MDR 2017/745) e la disciplina del D.Lgs. 231/2001 e l’importanza della sinergia tra le funzioni di controllo interno e le figure chiave della compliance regolatoria.

Redazione: Testo redatto secondo i criteri di Plain Language (UNI ISO 24495-1).

Nota metodologica:

1-Le conclusioni espresse non costituiscono un'opinione o un giudizio di merito sulla normativa, ma rappresentano esclusivamente il risultato dell'analisi oggettiva dei testi normativi. Si tratta di una interpretazione coerente con i testi, e con la struttura delle normative, ma non di una motivazione esplicitata dal legislatore.

2-Per la revisione e la migliore formulazione di alcuni contenuti è stato utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale.


1.Premessa

Il Regolamento Europeo sui dispositivi medici (MDR 2017/745), insieme al decreto nazionale attuativo, rappresenta il riferimento normativo per la realizzazione di dispositivi conformi alla legge. L’immissione sul mercato, più o meno inconsapevole, di dispositivi non conformi può, come si è dimostrato nel tempo, portare a conseguenze drammatiche per i pazienti e per gli utilizzatori.

In alcuni casi si tratta di violazioni amministrative ma non infrequentemente anche di violazioni che rappresentano un reato e che quindi comportano una responsabilità penale. Nel 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. In altre parole, la condotta non conforme al MDR costituisce, oppure contribuisce a realizzare, uno dei reati espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001. Il ruolo della Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRC) diventa fondamentale per impedire che eventuali non conformità si traducano in reati-presupposto secondo la legge 231.

2.Legge 231

Lo scopo della legge è quello di porre a carico direttamente dell’azienda la responsabilità di eventuali reati commessi da un dipendente o un dirigente a favore o nell'interesse dell'azienda, a meno che, naturalmente questa, dimostri di aver fatto tutto il possibile per prevenirlo.

In altre parole, lo scopo della norma è quello di:

-Incentivare la cultura dell'integrità ovvero spingere le società a darsi regole interne rigide (il Modello 231) e a vigilare sul loro rispetto, premiando le realtà organizzate in modo etico.

-Evitare il "vantaggio ingiusto" ovvero impedire alle aziende di arricchirsi o risparmiare sui costi (ad esempio sulla sicurezza sul lavoro o sulla tutela ambientale) con scorciatoie illegali.

-Separare le responsabilità ovvero distinguere la colpa del singolo individuo (che risponde penalmente) dalla colpa dell'organizzazione (che viene punita per non aver controllato).

 

3.Collegamenti con il regolamento dispositivi medici

Le prescrizioni del MDR costituiscono, per le attività del fabbricante, un sistema di obblighi e cautele la cui violazione può concorrere alla realizzazione di determinate fattispecie di reato-presupposto previste dal D.Lgs. 231/2001. Per questo tra il D.Lgs. 231/2001 e il Regolamento MDR 2017/745 (e il relativo decreto nazionale di adeguamento 137/2022) c’è un comprensibile stretto collegamento e questo collegamento può essere molto importante nella costruzione o nell'aggiornamento di un Modello 231 di un fabbricante di dispositivi medici.

3.1.Un esempio concreto

Immaginiamo un comportamento di questo tipo:

Il fabbricante è consapevole che un proprio dispositivo ha oggettivamente un problema di sicurezza; ciò nonostante, non lo rende conforme e lo immette sul mercato oppure, accortosi di questo fatto, continua a commercializzarlo. Dal punto di vista dell’MDR possono rilevarsi numerose violazioni che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere relative a obblighi di sorveglianza post-commercializzazione (PMS), obblighi di vigilanza, gestione del rischio e del risk management, obblighi relativi alla sicurezza e alle prestazioni del dispositivo, attivazione di eventuali azioni correttive di sicurezza sul mercato (FSCA), obblighi di segnalazione alle autorità competenti, documentazione tecnica incompleta o non aggiornata.

Il D.Lgs. 137/2022 prevede specifiche sanzioni amministrative per determinate violazioni regolatorie. Ma se da quella condotta deriva, per esempio, la lesione o la morte di una persona, la situazione cambia radicalmente. Potremmo trovarci, a seconda delle circostanze concrete, nell'ambito di una condotta aziendale che, violando l’MDR, provoca un evento lesivo, configurando un reato-presupposto e attivando la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

O ancora:

ipotizziamo che un fabbricante sappia che il dispositivo fabbricato non rispetta determinati requisiti, non corrisponde alla documentazione tecnica e magari presenta caratteristiche diverse da quelle che ha dichiarato, e che comunque lo commercializzi marcato CE con la relativa documentazione e informazioni che lo presentano come conforme. A questo punto il problema non è più la sola non conformità in sé del dispositivo, perché essa integra anche una fattispecie penale-presupposto: può infatti venire in considerazione la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), se ne ricorrono tutti i presupposti.

Un esempio, sempre in via ipotetica e a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrebbe essere quello per cui un'azienda, conosca un rischio del dispositivo, lo sottovaluti intenzionalmente (o non lo valuti per grave carenza organizzativa), non aggiorni il risk management, non effettui adeguatamente le attività di PMS, non intervenga dopo eventuali segnalazioni dal mercato da parte degli utilizzatori professionali o profani, continui la commercializzazione del prodotto e che, a seguito di una o di tutte queste mancanze, un paziente subisca una lesione o muoia. È evidente che l’MDR assume un'importanza enorme nella ricostruzione della condotta organizzativa colposa dell'impresa.

4.Reato nell’interesse dell’azienda

Il D.Lgs. 231/2001 richiede che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e da soggetti qualificati, cioè soggetti in posizione apicale oppure sottoposti alla direzione e/o vigilanza degli apicali. Questo significa che deve essere dimostrato il collegamento tra il comportamento della persona fisica, l’interesse ovvero il vantaggio dell'impresa e il reato-presupposto.

Se il fabbricante adottasse comportamenti orientati al profitto o al risparmio di costi, come ad esempio:

-Non fermiamo la produzione perché abbiamo il magazzino vuoto e troppi ordini da evadere;

-Non fermiamo la produzione altrimenti perdiamo il contratto;

-Non facciamo il recall perché costa troppo e arreca un danno d’immagine;

-Non aggiorniamo la documentazione: se aspettiamo i tempi dell’Organismo Notificato ritardiamo eccessivamente la commercializzazione;

-Aggiungiamo questo prodotto senza sottoporlo alla valutazione dell’Organismo Notificato,

altrimenti potrebbe negarlo o impiegare troppo tempo a certificarlo;

-Non segnaliamo l'incidente perché rischiamo di perdere il cliente e di subire un danno d'immagine;
queste decisioni risulterebbero estremamente rilevanti in ottica 231, poiché costituiscono la motivazione e la condotta deliberata che sfocia in un reato-presupposto commesso a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

 

5.Modello organizzativo e Risk assessment 231

5.1.Il modello

La legge 231 prevede l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231). È quel documento strategico ed operativo che definisce l'insieme delle regole, delle procedure, dei protocolli e dei controlli interni che un'azienda deve implementare per prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In sintesi, si compone di alcuni elementi essenziali quali:

-La mappatura dei rischi e le procedure: stabiliscono le regole di condotta per ciascun processo aziendale a rischio (es. gestione dei pagamenti, sicurezza sui luoghi di lavoro, rapporti con la Pubblica Amministrazione, conformità di prodotto, ecc.).

-Il Codice Etico: definisce i principi morali e i valori fondamentali a cui tutti i dipendenti e collaboratori devono attenersi nello svolgimento delle proprie mansioni.

-L’Organismo di Vigilanza (OdV): assegna a un organo autonomo e indipendente il compito di controllare costantemente l'efficacia, l'adeguatezza e il rispetto del Modello organizzativo.

-Il sistema sanzionatorio: prevede sanzioni disciplinari interne per chi viola le procedure stabilite, garantendo l'effettività del Modello.

Lo scopo fondamentale del MOG 231 è far sì che l'azienda, quando dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo prima che un eventuale reato venga commesso, ottenga l'esimente penale, venendo quindi sollevata dalle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive previste dalla legge.

6.Risk assessment

Il Risk Assessment 231 è l'analisi preliminare che serve all’azienda per individuare e mappare tutti i rischi di commissione, al proprio interno, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In sintesi, si tratta di un'attività e di un documento di sintesi che analizza:

-Dove si rischia? Individuazione delle aree, dei settori e dei processi aziendali potenzialmente a rischio (es. acquisti, controllo qualità, gestione sicurezza sul lavoro, rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestione ambientale, attività regolatorie)

-Quali reati si possono verificare? Incrocio delle attività dell'azienda con l'elenco dei reati-presupposto previsti dalla legge (es. corruzione, truffa ai danni dello Stato, reati ambientali, omicidio o lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, frodi commerciali).

-Quali controlli esistono già? Valutazione dell'adeguatezza delle procedure aziendali esistenti per prevenire tali reati e identificazione di eventuali lacune o aree di miglioramento da colmare.

Il Risk Assessment costituisce il presupposto fondamentale e la base indispensabile per poter poi progettare, adottare o aggiornare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) che sia realmente efficace e su misura.

 

6.1. L’MDR nel risk assessment

Alla luce del forte collegamento tra le due normative, all’interno del risk assessment complessivo dell'azienda è opportuno inserire anche un “MDR Compliance Risk Assessment 231” specifico semplificando l'approccio logico.

Es. Di fronte a una non conformità MDR rilevata, si esegue un'analisi della condotta organizzativa e si valuta se si tratta di una mera gestione di tipo tecnico-regolatorio o se la condotta possa integrare una fattispecie penale. Se sì, si verifica se tale reato rientra tra quelli-presupposto del D.Lgs. 231/2001 e se è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In caso affermativo, il rischio regolatorio si traduce in un diretto rischio di responsabilità 231 per la società.

Il Modello 231 può quindi diventare uno strumento di presidio sussidiario della compliance MDR, estendendo la sua efficacia oltre le tradizionali aree di rischio. La valutazione si deve concentrare sul comportamento umano e organizzativo: non è infatti la non conformità tecnica all'MDR ad essere in sé necessariamente rilevante per la 231, quanto la decisione o la negligenza organizzativa che l'ha determinata.

Esempio di non conformità esclusivamente regolatoria:

Il dispositivo evidenzia una non conformità formale perché un operatore commette accidentalmente un errore materiale di compilazione. Si tratta di una violazione MDR con possibile sanzione amministrativa ex D.Lgs. 137/2022, ma non vi è alcun automatismo con la 231 in quanto manca l'elemento del dolo o della colpa organizzativa finalizzati a procurare un interesse o vantaggio all'ente.

Esempio di rischio 231 elevato:

Il responsabile qualità, o la Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRC), scopre che un lotto di prodotti è gravemente non conforme. Una volta comunicato il problema alla Direzione aziendale, questa ordina deliberatamente di alterare i documenti di collaudo e di commercializzare comunque i dispositivi, al fine di evitare una perdita economica di 2 milioni di euro legata al ritiro o al blocco della produzione. In questa ipotesi, la violazione dell'MDR è sorretta da un comportamento intenzionale finalizzato a un vantaggio patrimoniale immediato per la società, configurando un rischio 231 estremamente elevato per reati quali la frode in commercio o, in caso di danni alla salute, lesioni o omicidio colposo.

Un altro scenario ricorrente riguarda la modifica non autorizzata dei processi o dei materiali:
Il dispositivo "X" è stato validato e certificato utilizzando un materiale "A" e un determinato processo produttivo. Il reparto acquisti decide di sostituire il materiale "A" con un materiale "B" surrogato che costa il 30% in meno. Il dipartimento Quality/Regulatory rileva la variazione non autorizzata e informa la Direzione, la quale decide comunque di proseguire la produzione e la vendita senza effettuare la necessaria e obbligatoria rivalutazione clinica e la notifica all'Organismo Notificato. Questo comportamento genera un'evidente frode nell'esercizio del commercio (commercializzazione di un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate) e un potenziale rischio per la sicurezza, commesso per ottenere un risparmio economico diretto (vantaggio dell'ente).

Analoghe considerazioni si applicano alle omissioni dolose o colpose nell'ambito della sorveglianza post-market (PMS), della gestione tempestiva dei reclami, della mancata o ritardata segnalazione di incidenti gravi (vigilanza) o del blocco dei recall/FSCA. Nel condurre il Risk Assessment, è pertanto di fondamentale importanza mappare queste specifiche aree regolatorie e coinvolgere attivamente il personale regolatorio e la PRRC nella definizione dei presidi.


7. L’Organismo di Vigilanza (OdV)

Vediamo cos’è l’Organismo di Vigilanza. È l'organo che, nell'ambito del sistema previsto dal D.Lgs. 231/2001, ha il compito di verificare costantemente che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sia applicato in modo effettivo e funzioni adeguatamente come strumento di prevenzione dei reati. L'art. 6 richiede che tale organo sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I compiti essenziali dell'OdV prevedono:

-Vigilare sul funzionamento del Modello: controllare che le procedure, le istruzioni e i protocolli previsti dal MOG siano effettivamente applicati nei processi quotidiani e verificare la tenuta dei relativi controlli.

-Vigilare sull'osservanza del Modello: verificare che amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori esterni rispettino le regole di condotta stabilite, provvedendo a rilevare anomalie o violazioni.

-Promuovere l'aggiornamento del Modello: segnalare tempestivamente all'organo dirigente la necessità di adeguare o modificare il Modello in relazione a mutamenti normativi, riorganizzazioni aziendali o all'emergere di nuovi rischi.

-Effettuare verifiche e controlli ispettivi: accedere liberamente alle informazioni e alla documentazione aziendale sensibile, condurre audit interni periodici e richiedere chiarimenti scritti o verbali alle funzioni operative.

-Riferire periodicamente ai vertici aziendali: comunicare formalmente le criticità e le carenze riscontrate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, segnalando immediatamente le violazioni di rilevanza penale.

 

7.1. Componenti l’OdV

Le Linee Guida di riferimento sottolineano l'importanza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'OdV. Per questo motivo, soprattutto nelle realtà aziendali di medie e grandi dimensioni, è prassi consolidata costituire un organo collegiale composto prevalentemente da professionisti esterni qualificati, affiancati da figure interne con funzioni di supporto operativo. Tuttavia, la legge consente anche la nomina di un OdV monocratico o l'attribuzione delle funzioni a soggetti interni all'ente, purché sia garantita la totale assenza di condizionamenti e la piena autonomia decisionale.

8. Ruolo e responsabilità della Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRC)

Veniamo quindi alla Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRC). Istituita dall'articolo 15 del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), rappresenta una figura di importanza centrale per garantire che l'organizzazione del fabbricante operi in totale conformità con i severi requisiti di sicurezza e qualità imposti a livello europeo. La PRRC agisce come un vero e proprio custode della conformità regolatoria, e la sua operatività deve essere strettamente integrata con il Modello 231 dell'impresa.

Ai sensi del Regolamento MDR, la PRRC è specificamente incaricata di vigilare e garantire che:
1. La conformità dei dispositivi medici sia adeguatamente controllata, in conformità al sistema di gestione della qualità dell'azienda, prima che un lotto di prodotti venga immesso sul mercato o rilasciato;
2. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE siano costantemente redatte, aggiornate e conservate a disposizione delle autorità;

3. Siano soddisfatti tutti gli obblighi relativi alla sorveglianza post-commercializzazione (PMS), raccogliendo e analizzando attivamente i dati sull'esperienza d'uso;

4. Siano rispettati gli obblighi di segnalazione nell'ambito della vigilanza (incidenti gravi, reclami e azioni correttive di sicurezza come le FSCA).

In ottica D.Lgs. 231/2001, il ruolo della PRRC assume una valenza preventiva fondamentale. Poiché le violazioni delle attività poste sotto la sua diretta responsabilità (es. commercializzazione cosciente di lotti non conformi, omissione o ritardo di segnalazioni di incidenti, alterazione della documentazione tecnica) possono integrare reati-presupposto gravissimi come la frode in commercio o l'omicidio colposo e le lesioni colpose, la PRRC deve essere inserita all'interno dei protocolli di controllo del MOG. In particolare, devono essere previsti flussi informativi strutturati e periodici tra la PRRC e l'Organismo di Vigilanza (OdV), atti a segnalare eventuali rilievi critici degli Organismi Notificati, andamenti (trend) anomali di reclami o incidenti, ed eventuali conflitti irrisolti con la Direzione in merito al rilascio di lotti di prodotto dubbi.

9. Il Whistleblowing (Segnalazione di illeciti)

Il Whistleblowing rappresenta l'istituto finalizzato a consentire ai dipendenti, ai collaboratori e a soggetti terzi di segnalare in modo sicuro, riservato ed eventualmente anonimo, violazioni di leggi o regolamenti nazionali ed europei, nonché violazioni del Modello 231 o del Codice Etico dell'azienda, riscontrate nell'ambito del contesto lavorativo all’Organismo di Vigilanza.

L'introduzione delle normative europee e nazionali di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, obbliga le aziende che adottano un Modello 231 a implementare canali di segnalazione interni. Questi canali devono garantire la massima tutela della riservatezza e dell'identità del segnalante, delle persone che sono coinvolte e del contenuto della segnalazione, vietando assolutamente, inoltre, qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, sia diretta sia indiretta, nei confronti di colui che segnala.

Il whistleblowing costituisce uno strumento operativo particolarmente efficace per intercettare violazioni gravi dell'MDR prima che queste possano tradursi in illeciti penali. Quando la catena gerarchica, e le pressioni commerciali, spingono affinché si evadano immediatamente degli ordini a scapito dei controlli di sicurezza (ad esempio ordinando di immettere sul mercato un lotto non conforme o di modificare la documentazione di controllo e/o rilascio del lotto), un canale di segnalazione protetto e indipendente, gestito dall'Organismo di Vigilanza, permette alla produzione o a chi si occupa di qualità e/o regolatorio, di segnalare l'abuso in totale sicurezza. La tempestiva ricezione della segnalazione consente all'OdV e di attivare così verifiche urgenti per indurre i vertici aziendali a rimediare alla non conformità (bloccando le spedizioni o avviando un'azione correttiva). Questo salvaguarda sia la salute dei pazienti sia l'esimente di responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

10. Tabella di consultazione rapida

La tabella sottostante fornisce una panoramica sinottica delle principali aree operative disciplinate dal Regolamento MDR 2017/745, associando a ciascun adempimento le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 137/2022, la corrispondente condotta organizzativa a rischio, e l'esatta fattispecie di reato-presupposto del catalogo 231 che può configurarsi, con indicazione del livello di rischio associato per la responsabilità amministrativa dell'ente.

PROCESSO / AREA

MDR 2017/745

D.LGS. 137/2022

CONDOTTA A RISCHIO

POSSIBILE REATO-PRESUPPOSTO D.LGS. 231/2001

RISCHIO

Immissione sul mercato

Art. 5

Art. 27

Immettere sul mercato dispositivo non conforme

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Alto

Marcatura CE

Art. 20

Art. 27

Apporre/utilizzare indebitamente la marcatura CE

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Alto

Valutazione conformità

Art. 52

Art. 27

Commercializzare senza procedura di valutazione prevista

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Alto

Dispositivo falsificato

Artt. 10 e 27

Art. 27

Fabbricare/commercializzare dispositivo falsificato

Fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) o Ricettazione (Art. 648 c.p.) [Art. 25-bis.1 / Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

Molto alto

Documentazione tecnica

Art. 10(4), All. II

Art. 27

Alterare o costruire documentazione non corrispondente al dispositivo

Falsità materiale o ideologica o Truffa ai danni dello Stato (se presentata a enti pubblici) [Art. 24 D.Lgs. 231/2001]

Alto

Dichiarazione UE di conformità

Art. 19

Art. 27

Dichiarare conformità non realmente verificata

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Alto

GSPR

Allegato I

Art. 27

Dichiarare conformità a requisiti non rispettati

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Alto

Produzione

Art. 10(9)

Art. 27

Produrre dispositivi diversi da quelli sottoposti a valutazione

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Molto alto

Modifica del prodotto

Art. 10(9)

Art. 27

Modificare materiali/processi senza rivalutazione

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Alto

QMS

Art. 10(9)

Sanzioni collegate agli obblighi MDR

QMS formalmente esistente ma non effettivamente applicato

Frode in commercio (Art. 515 c.p.) o Omicidio/Lesioni colpose per violazione norme sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, qualora impatti lavoratori interni o utilizzatori equiparati)

Alto

PMS

Artt. 83-86

Art. 27

Non effettuare o falsificare attività PMS

Omicidio colposo o lesioni colpose gravi/gravissime (Art. 25-septies, se l'omissione espone a rischio i lavoratori) o Frode in commercio per dolosa omissione di rischi noti

Alto

Vigilanza

Artt. 87-92

Art. 10 + Art. 27

Omessa/ritardata segnalazione di incidente

Omicidio colposo o lesioni colpose (Art. 25-septies, ove riferibile a lavoratori/operatori) o Delitti contro la salute pubblica o Truffa

Molto alto

Incidenti

Art. 87

Art. 10

Mancata gestione/segnalazione dell'incidente

Omicidio colposo o lesioni colpose gravi/gravissime (Art. 25-septies, se coinvolti operatori) o Frode in commercio (Art. 515 c.p.)

Molto alto

FSCA / recall

Art. 89

Art. 10 e sistema sanzionatorio

Non adottare azioni correttive necessarie

Omicidio colposo o lesioni colpose (Art. 25-septies) o Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) per deliberata omissione di richiamo

Molto alto

Reclami

Art. 83

Art. 10

Occultare sistematicamente reclami rilevanti

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Alto

UDI

Art. 27

Disposizioni nazionali

Alterare dati di identificazione/tracciabilità

Ricettazione (Art. 648 c.p.) o Contraffazione di marchi (Art. 473 c.p.) [Art. 25-octies / Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

Medio/alto

Tracciabilità

Artt. 25-27

D.Lgs. 137/2022

Impedire intenzionalmente la tracciabilità

Delitti contro l'industria e il commercio [Art. 25-bis.1] o Ricettazione [Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

Medio/alto

Etichettatura

Allegato I §23

Art. 27

Informazioni false sul dispositivo

Frode in commercio (Art. 515 c.p.) e Vendita di prodotti con segni mendaci (Art. 517 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Alto

IFU

Allegato I §23

Art. 27

Istruzioni false/incomplete con rilevanza sulla sicurezza

Frode in commercio (Art. 515 c.p.) o Omicidio/Lesioni colpose (Art. 25-septies, se coinvolge operatori sanitari/utilizzatori interni)

Alto

Claims / marketing

Art. 7

Art. 27

Attribuire prestazioni non possedute

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Alto

Clinical evaluation

Art. 61

Disposizioni sanzionatorie MDR

Alterare/occultare dati clinici

Frode in commercio (Art. 515 c.p.) o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p. se finalizzata a rimborsi SSN) [Art. 24 D.Lgs. 231/2001]

Alto

Indagini cliniche

Artt. 62 ss.

Art. 27

Effettuere indagini in violazione delle prescrizioni

Lesioni personali colpose (Art. 25-septies, se su sperimentatori/operatori) o Falsità ideologica

Alto

Rapporti con ON

Artt. 52 ss.

Art. 27

Occultare modifiche/non conformità all'ON

Frode in commercio (Art. 515 c.p.) o Truffa (Art. 640 c.p. se l'ON agisce con funzioni pubblicistiche) [Art. 24 / Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001]

Alto

Rapporti con Ministero

Art. 10(14)

Art. 10

Fornire informazioni false/incomplete

Truffa ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2 c.p.) o Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 c.p.) [Art. 24 D.Lgs. 231/2001]

Alto

Fornitura alla Pubblica Aministrazione

MDR + contratto

Consegnare dispositivo diverso da quello previsto

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) [Art. 24 D.Lgs. 231/2001]

Molto alto

Gare pubbliche

MDR + gara

Utilizzare documentazione/certificazioni non veritiere

Truffa ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2 c.p.) o Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.) [Art. 24 D.Lgs. 231/2001]

Molto alto

Rapporti con funzionari pubblici

Obblighi MDR

Corrompere per ottenere/evitare controlli

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 318-319 c.p.) [Art. 25 D.Lgs. 231/2001]

Molto alto


11. Conclusioni

L'analisi svolta evidenzia come il reale successo del modello integrato di conformità non si limiti a un mero accostamento di adempimenti tecnici e protocolli legali. Il vero perno di questa convergenza risiede infatti nella figura della Persona Responsabile del Rispetto della Normativa.

La PRRC non è più unicamente un organo di controllo tecnico-regolatorio ma assume anche la veste di attore primario della prevenzione dei reati societari ex D.Lgs. 231/2001. L'efficace integrazione operativa della PRRC nei meccanismi del Modello Organizzativo determina l'esimente dell'azienda e protegge il fabbricante dalle gravissime conseguenze penali ed economiche derivanti dalle non conformità di prodotto.

Non dimentichiamo che l’impianto regolatorio dei dispositivi medici è molto ampio e molto complesso. Chi non ha le conoscenze e le competenze di una persona esperta di regolatorio difficilmente riesce a individuare le conseguenze che potrebbero derivare da un prodotto non conforme o difettoso.

Per garantire l'efficacia di questa sinergia, l'azienda deve quindi strutturare il proprio Modello 231 attorno ad alcuni pilastri operativi che vedono la PRRC protagonista:

-Flussi informativi bidirezionali e costanti tra PRRC e OdV: l'Organismo di Vigilanza non possiede le competenze tecniche per valutare la gravità di una non conformità clinica o di una deviazione produttiva. Spetta alla PRRC tradurre queste criticità regolatorie in segnali d'allarme comprensibili per l'OdV, notificando immediatamente qualsiasi situazione di stallo decisionale o di conflitto con il vertice aziendale.

-Indipendenza e tutela della figura della PRRC: per svolgere appieno il ruolo di guardiano, la PRRC deve essere protetta da pressioni commerciali o gerarchiche mirate ad accelerare l’immissione sul mercato a discapito della sicurezza. Il Modello 231, integrato con robusti canali di Whistleblowing, deve fungere da "scudo legale" per la PRRC, assicurandole l'autonomia necessaria per sospendere il rilascio di un lotto dubbio senza temere ritorsioni.

-MDR Compliance Risk Assessment 231 dinamico: la mappatura dei rischi 231 non può essere un documento statico. Essa deve essere aggiornata costantemente sotto la guida tecnica della PRRC, che monitora l'evoluzione dei processi aziendali (come la validazione dei fornitori, la vigilanza post-market e le modifiche ai materiali) intercettando sul nascere i comportamenti volti al risparmio illecito di costi o al profitto speculativo.

In ultima analisi, la PRRC rappresenta la chiave di volta per trasformare la conformità regolatoria da obbligo burocratico ad asset strategico di governance aziendale. Investire nel ruolo, nella formazione e nella tutela organizzativa di questa figura non significa solo rispettare l'Articolo 15 del Regolamento MDR, ma dotare la società del più potente presidio per mitigare la responsabilità penale d'impresa, salvaguardando la salute pubblica, la sicurezza dei pazienti e la continuità del business aziendale."

12. Bibliografia

1-DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

2-LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 - Ratifica ed esecuzione degli Atti internazionali in materia di lotta alla corruzione e tutela degli interessi finanziari dell'UE. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica;

3-Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici (MDR);

4-DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 137 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745;

5-REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale;

6-Confindustria Dispositivi Medici - Linee guida per l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico comportamentale; 

7-Johnson & Johnson Medical S.p.A. - Modello di organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. 231/01 (aggiornato a febbraio 2025);

8-Making Pharma Industry - "Il ruolo della PRRC (Person Responsible for Regulatory Compliance)" - Deloitte Legal (Paola Gribaldo, Marianna Regillo);

9-Enovis - LimaCorporate S.p.A. - Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (aggiornato a gennaio 2025);

10-Roche Diabetes Care Italy S.p.A. - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001;

11-Amplifon S.p.A. - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (estratto parte generale, approvato a ottobre 2022).