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giovedì 29 luglio 2021

DISPOSITIVI MEDICI - STATO DELL’ARTE E CONFORMITA’ /// MEDICAL DEVICES - STATE OF THE ART AND CONFORMITY

 DISPOSITIVI MEDICI - STATO DELL'ARTE E CONFORMITA'

MEDICAL DEVICES - STATE OF THE ART AND CONFORMITY

Luca Martinelli

Pubblicazione del 29.07.2021

PREMESSA

Lo “Stato dell’Arte non è un concetto legalmente definito, è uno stato che coinvolgendo molti aspetti diversi e complessi non trova una definizione sufficientemente chiara e univoca.

Diversi documenti di orientamento, sia verticali sia orizzontali, come norme, linee guida, verbali, minute, o documenti tecnici di diversi gruppi e comitati di lavoro associazioni ecc. forniscono diverse definizioni di “Stato dell’Arte” ma nessuna di queste è giuridicamente vincolante.

INTRODUCTION

The "State of the Art is not a legally defined concept, it is a state that, involving many different and complex aspects, does not find a sufficiently clear and unambiguous definition.

Different guidance documents, both vertical and horizontal, such as norms, guidelines, minutes, minutes, or technical documents of different groups and working committees associations etc. provide various definitions of "State of the Art" but none of these are legally binding.


 STATO DELL’ARTE E CONFORMITA’

Lo “stato dell’arte” non va confuso con la “conformità” ai requisiti del regolamento.

È vero che in molti documenti e norme troviamo l’indicazione di “tenere conto dello stato dell’arte” per conformarsi ai requisiti relativi alla salute, sicurezza e prestazione ma rimane il fatto che il concetto di stato dell’arte, come abbiamo già accennato, non è legalmente definito, inoltre il “tenere conto” non significa “conformità”.

STATE OF THE ART AND CONFORMITY

The "state of the art" should not be confused with "compliance" with the requirements of the regulation.

It is true that in many documents and standards we find the indication to "take into account the state of the art" to comply with the requirements relating to health, safety and performance but the fact remains that the concept of state of the art, as we have already mentioned, is not legally defined, moreover "taking into account" does not mean "compliance".

 

NORME E STATO DELL’ARTE

Per avere un qualcosa di abbastanza chiaro cui riferirsi viene comunemente ritenuto che la versione più recente di una norma contenga, ovvero rifletta fedelmente, lo “stato dell’arte”.

Come abbiamo già ripetuto il concetto di “stato dell’arte” è però privo di uno status giuridico, è un concetto complesso che prende in considerazione molti aspetti diversi e dinamici ed è proprio per questo motivo che riferirsi all’ultima edizione aggiornata di una norma, la quale non sia elencata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, NON conferisce titolo di rispetto dei requisiti del regolamento dispositivi medici.

Se le cosiddette norme “All’avanguardia” non sono anche norme armonizzate, cioè norme sviluppate sulla base di un mandato della Commissione Europea, queste non forniscono alcuna presunzione di conformità. Se le si usano la documentazione tecnica dovrà contenere ulteriori prove a sostegno della conformità ai requisiti minimi di sicurezza.

 

STANDARDS AND STATE OF THE ART

In order to have something clear enough to refer to, it is commonly believed that the most recent version of a standard contains, or faithfully reflects, the "state of the art".

As we have already repeated, the concept of "state of the art", however, lacks a legal status, it is a complex concept that takes into account many different and dynamic aspects and it is precisely for this reason that referring to the latest updated edition of a standard , which is not listed in the Official Journal of the European Union, does NOT confer a title of compliance with the requirements of the medical devices regulation.

If the so-called "state-of-the-art" standards are not also harmonized standards, ie standards developed on the basis of a mandate from the European Commission, these do not provide any presumption of conformity. If used, the technical documentation should contain additional evidence to support compliance with the minimum safety requirements.


 



NORME: USO OBBLIGATORIO O VOLONTARIO?

Per la conformità di un dispositivo medico l’obiettivo è il rispetto dei requisiti tecnici indicati dal legislatore; non è la conformità allo stato dell’arte, non è la conformità a una norma.

 

I requisiti tecnici indicati nella legislazione dell'UE sono obbligatori, mentre l'utilizzo di norme armonizzate e non armonizzate avviene su base volontaria.

 

Nella maggior parte dei casi, l'uso di norme armonizzate è quindi facoltativo. Un produttore o un fornitore di servizi è libero di scegliere un'altra soluzione tecnica per soddisfare i requisiti di legge. Lo stesso vale naturalmente per una norma non armonizzata.

 

Le norme armonizzate (Elaborate su richiesta specifica, mandato, della Commissione Europea rappresentano circa il 20% di tutte le norme europee) stabiliscono semplicemente specifiche tecniche ritenute adatte o sufficienti per conformarsi ai requisiti tecnici previsti dalla legislazione dell'UE.

 

Tutte le norme sono quindi di adeguamento volontario con la sola eccezione di quelle in cui la legislazione le indica come modo preferenziale o perfino come requisito obbligatorio per conformarsi a una determinata normativa (es. la legislazione in materia di sicurezza o i requisiti di interoperabilità o la simbologia dei dispomed).

 

La conformità deve essere accertata rispetto ai requisiti di legge e non rispetto alle norme o a un concetto privo di definizione giuridica.

 

-Le norme sono infatti realizzate sulla base dello stato dell’arte, fungono in qualche modo da riferimento relativamente allo stato dell’arte ma non lo rappresentano giuridicamente né possono garantire che in un momento temporale specifico lo rappresentino per come dovrebbe essere. È corretto quindi riferirsi sempre allo stato dell’arte disponibile in un determinato momento e utilizzare le norme come fonte di indicazioni, senza però obbligatoriamente doversi conformare a quanto in esse prescritto.

 

 

STANDARDS: MANDATORY OR VOLUNTARY USE?

For the compliance of a medical device, the goal is to comply with the technical requirements indicated by the legislator; it is not compliance with the state of the art, it is not compliance with a standard.

 

The technical requirements set out in EU legislation are mandatory, while the use of harmonized and non-harmonized standards is on a voluntary basis.

 

In most cases, the use of harmonized standards is therefore optional. A manufacturer or service provider is free to choose another technical solution to meet the legal requirements. The same naturally applies to a non-harmonized standard.

 

Harmonized standards (Elaborated on specific request, mandate, of the European Commission represent about 20% of all European standards) simply establish technical specifications deemed suitable or sufficient to comply with the technical requirements of EU legislation.

 

All standards are therefore of voluntary adaptation with the sole exception of those in which the legislation indicates them as a preferential way or even as a mandatory requirement to comply with a specific legislation (e.g. safety legislation or interoperability requirements or symbology of dispomed).

 

Compliance must be ascertained with respect to legal requirements and not with respect to standards or a concept with no legal definition.

 

-The rules are in fact made on the basis of the state of the art, they serve in some way as a reference in relation to the state of the art but do not legally represent it nor can they guarantee that at a specific time they represent it as it should be. It is therefore correct to always refer to the state of the art available at a given time and use the standards as a source of information, without necessarily having to comply with what is prescribed therein.




ORGANISMO NOTIFICATO E RICHIESTA DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD

L’MDGC  2021-5, versione aprile 2021, chiarisce molto bene che l’Organismo Notificato, nel corso delle procedure di valutazione della conformità, deve verificare se il dispositivo oggetto di valutazione è conforme ai requisiti del regolamento (o direttive).

 

L’Organismo Notificato NON può imporre in nessuna maniera l’uso di uno standard armonizzato o non armonizzato, anche se quest’ultimo all’avanguardia rispetto alla norma armonizzata.

 

La scelta di utilizzare, o di non utilizzare una norma applicabile, appartiene al fabbricante.

 

È il fabbricante che nell'ambito della sua responsabilità generale e ultima sulla conformità legale dei prodotti destinati ad essere immessi sul mercato dell'UE decide se utilizzare o meno una qualsiasi norma.

 

NOTIFIED BODY AND REQUEST FOR ADJUSTMENT TO STANDARDS

The MDGC 2021-5 makes it very clear that the Notified Body, during the conformity assessment procedures, must check whether the device being assessed complies with the requirements of the regulation (or directives).

 

The Notified Body can NOT impose in any way the use of a standard that is neither harmonized nor harmonized nor harmonized but at the forefront (latest version).

 

The choice to use, or not to use, an applicable standard belongs to the manufacturer.

 

It is the manufacturer who, in the context of his general and ultimate responsibility for the legal compliance of products intended to be placed on the EU market, decides whether or not to use any standard, except for those that may be explicitly and uniquely identified in a directive or regulation or integrated into the legal requirements.

 

CONCLUSIONI

-Lo stato dell’arte non ha una definizione giuridica;

-Un dispositivo medico è conforme se rispetta i requisiti del MDR;

-La conformità a una norma armonizzata conferisce presunzione di conformità;

-La conformità a una norma armonizzata all’avanguardia ma non armonizzata non conferisce presunzione di conformità;

-Le norme si basano sullo stato dell’arte ma non ne rappresentano lo stato giuridico che va sempre dimostrato in un determinato momento temporale;

-L’adeguamento ovvero la conformità alle norme NON è obbligatorio fatto salvo dove i requisiti lo prescrivano;

-Solo il fabbricante può decidere se adottare o non adottare una norma armonizzata o non armonizzata;

-L’organismo notificato non può imporre l’uso di norme armonizzate o non armonizzate ma limitarsi a verificare la conformità del dispositivo ai requisiti di legge.

OUTCOME

-The state of the art does not have a legal definition;

-A medical device is compliant if it meets the requirements of the MDR;

-Compliance with a harmonized standard confers presumption of conformity;

-Compliance with a state-of-the-art harmonized standard but not harmonized does not confer a presumption of conformity;

-The rules are based on the state of the art but do not represent the legal status that must always be demonstrated at a given time;

-The adaptation or compliance with the standards is NOT mandatory except where the requirements require it;

-Only the manufacturer can decide whether to adopt or not to adopt a harmonized or non-harmonized standard;

-The notified body cannot impose the use of harmonized or non-harmonized standards but limit itself to verifying the compliance of the device with the legal requirements.

 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

REFERENCE BIBLIOGRAPHY

 

-Standards and other standardisation publications are voluntary guidelines providing technical specifications for products, services, and processes - from industrial safety helmets or chargers for electronic devices to service quality levels in public transport. Standards are developed by private standardisation organisations usually on the initiative of stakeholders who see a need to apply a standard. Although standards as such are voluntary, using them proves that your products and services reach a certain level of quality, safety, and reliability. Warning - In some cases, standards are referenced in legislation as a preferred way or even as a mandatory requirement to comply with specific laws (i.e. safety legislation or interoperability requirements). (Standards in Europe – You Europe https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index_en.htm - Last checked: 04/05/2021);

 

-Therefore, recalling that in the EU harmonisation legislation for health and safety of products in the internal market – including also medical devices legislation – the use of standards is and remains voluntary (with the exceptions referred to in point 2.2. above), it is not possible to impose the use of a specific standard in the conformity assessment of a product, not even on the basis of “compliance with the state of the art”: the “state of the art” expressed by standards must be taken into account but it does not mean “compliance” that must be granted with respect to the legal requirements and not to standards. In particular, for conformity assessment procedures requiring its intervention, the notified body must check whether the concerned device complies with the requirements of the Directives or Regulations on medical devices, but cannot make any standard “mandatory”: choosing to use a standard or not, as appropriate and applicable, belongs to the manufacturer, within its overall and ultimate responsibility on the legal compliance of products intended to be placed on the EU market”. (MDCG 2021-5 - Guidance on standardisation for medical devices - April 2021, 3.5, p. 14);

 

-“Le norme sono "volontarie" nel senso che l'applicazione in sé, nella versione pubblicata dalle organizzazioni di normazione, è sempre volontaria. Le organizzazioni di normazione private non hanno il potere di imporre l'obbligatorietà delle norme. Questo principio è abitualmente applicato nella legislazione quando si fa riferimento alle norme. Il legislatore può tuttavia decidere di rendere obbligatorie le norme o determinate loro parti allo scopo, ad esempio, di garantire l'interoperabilità, di classificare le prestazioni dei prodotti o di verificare la conformità ai valori limite stabiliti dalla legislazione. Più spesso però le norme diventano vincolanti a livello commerciale, sulla base di accordi privati tra gli operatori economici. …omissis… Talvolta le norme sono state utilizzate in modo improprio e occorre adoperarsi per evitare che ciò accada. Gli organismi di normazione nazionali contribuiscono in genere all'attuazione delle politiche industriali nazionali. Nell'Unione europea tali organismi hanno un duplice ruolo: -essere al servizio dei soggetti interessati nazionali; -collaborare tra loro a livello europeo per contribuire alle politiche dell'Unione e all'armonizzazione delle norme nazionali attraverso l'attività delle OEN”.(Commissione Europea - DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Vademecum sulla normazione europea a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione - PARTE III - Orientamenti per l'esecuzione delle richieste di normazione – 2015, Allegato I, Paragrafo 1, p. 13);

-“The concept of essential requirements is based on the assumption that the harmonised standards reflect generally acknowledgeable state of the art and the ESO review standards regularly” (“The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules”, section 4.1.2.5., p. 49);

-“The most recent editions of standards published by the standardisers should be
considered as reflecting state-of-the-art, regardless of the OJ referencing”
(COM
statement, Minutes of the meeting of the MDCG Subgroup on Standards held on 20 May 2019, item 3, p. 1);

-“The current knowledge/ state of the art in the corresponding medical field, such as
applicable standards and guidance documents, information relating to the medical
condition managed with the device and its natural course, benchmark devices, other devices and medical alternatives available to the target population
” (MEDDEV 2.7/1 revision 4 - Clinical evaluation: a guide for manufacturers and notified bodies under Directives 93/42/EEC and 90/385/EEC, section 7., p. 16);

-“State of the Art: Developed stage of technical capability at a given time as regards
products, processes and services, based on the relevant consolidated findings of science, technology and experience. NOTE 1: The state of the art embodies what is currently and generally accepted as good practice in technology and medicine. The state of the art does not necessarily imply the most technologically advanced solution. The state of the art described here is sometimes referred to as the ‘generally acknowledged state of the art’
. (Modified from ISO/IEC Guide 2:2004)” (IMDRF/GRRP WG/N47 FINAL: 2018
Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices and IVD Medical Devices, 3.43, p. 11);

-“‘State of the art’: IMDRF/GRRP WG/N47 provides the following definition: Developed stage of current technical capability and/or accepted clinical practice in regard to products, processes and patient management, based on the relevant consolidated findings of science, technology and experience. Note: The state-of-the-art embodies what is
currently and generally accepted as good practice in technology and medicine. The stateof-the-art does not necessarily imply the most technologically advanced solution. The state-of-the-art described here is sometimes referred to as the ‘generally acknowledged state-of-the-art’”
(MDCG 2020-6 - Regulation (EU) 2017/745: Clinical evidence needed for medical devices previously CE marked under Directives 93/42/EEC or 90/385/EEC. A guide for manufacturers and notified bodies, section 1.2., pp. 5-6);

-“State of the art: developed stage of technical capability at a given time as regards
products, processes and services, based on the relevant consolidated findings of science, technology and experience. Note: The state of the art embodies what is currently and generally accepted as good practice in technology and medicine. The state of the art does not necessarily imply the most technologically advanced solution. The state of the art described here is sometimes referred to as the ‘generally acknowledged state of the art’ [Source: ISO/IEC Guide 63:2019, 3.18]” (EN ISO 14971:2019 Medical devices -
Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2019)
, section 3.28, p. 6).

 

mercoledì 11 maggio 2016

I QUADERNI DELLA QUALITÀ SULLA UNI EN ISO 9001:2015

Nel settembre dello scorso anno è stata pubblicata la revisione della norma ISO 9001.
La nuova ISO 9001:2015 è per le aziende un concreto strumento di gestione per la qualità.
L’interpretazione di questa come noto è piuttosto discussa e per niente omogenea.
L’UNI (Ente Italiano di Normazione), per aiutare le aziende nel percorso applicativo, ha pubblicato "I Quaderni della Qualità".
I quaderni nascono dall’esigenza di non perdere l’esperienza maturata e di sistematizzare i contenuti e gli strumenti forniti dalla nuova 9001 per renderli disponibili a tutti gli utilizzatori con una serie di pubblicazioni monografiche che definiscono un percorso di approfondimento "per argomenti".
I temi trattati nei “Quaderni della Qualità” sono quelli che fino ad oggi hanno suscitato le maggiori curiosità, e richieste di chiarimento da parte degli operatori della qualità.


Gli argomenti trattati sono:
·         Quaderno della Qualità n. 1: Struttura di Alto Livello e ISO 9001:2015;
Sommario:
La ISO 9001:2015 adotta, come una fra le sue principali novità, la struttura generale (High Level Structure - HLS), stabilita dall' ISO come nucleo comune per tutte le nuove norme sui sistemi di gestione. Fra le principali finalità della "Struttura di Alto Livello" vi è quella di agevolare le organizzazioni nell'armonizzare sistemi di gestione diversi e facilitare, ove richiesto, la loro integrazione in un unico sistema.
Il primo "Quaderno della Qualità" illustra i contenuti della Struttura di Alto Livello, con lo scopo di:
- Esaminare il modo in cui tali contenuti sono stati integrati e ampliati nella ISO 9001:2015.
- Segnalare le principali differenze intervenute nella ISO 9001:2015 rispetto all'edizione precedente del 2008, per effetto dell'allineamento all'HLS.
- Incoraggiare un'interpretazione non semplicistica dell'HLS e della ISO 9001, che da essa deriva.
- Fornire direttrici di approfondimento per i temi più significativi proposti dall'HLS, e in tal modo costituire la base e il quadro di riferimento per i successivi quaderni monografici, che affronteranno in modo specifico alcuni fra tali temi.

·         Quaderno della Qualità n. 2: Fattori del contesto e parti interessate
·         Sommario:
·          La ISO 9001:2015, Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti, presenta un approccio alla gestione per la qualità più vicino, rispetto al passato, alla complessità reale delle organizzazioni, alle quali si propone come strumento per affrontare rischi e opportunità associati al loro contesto e ai loro obiettivi per la qualità.
Questo si riflette innanzitutto nei requisiti del capitolo 4: "Contesto dell'organizzazione", e in particolare in quelli che richiedono all'organizzazione di considerare le variabili del proprio contesto esterno/interno e le istanze delle parti interessate, come condizione per perimetrare, mettere in atto e migliorare un Sistema di Gestione per la Qualità efficace. 
La comprensione del contesto dell’organizzazione è un processo il cui obiettivo è la determinazione dei fattori che influenzano le finalità, gli obiettivi e la sostenibilità dell’organizzazione. Parte del processo per comprendere il contesto dell’organizzazione consiste nell’identificazione delle sue parti interessate.
·          
·         Quaderno della Qualità n. 3: Risk Based Thinking;
Sommario:
La ISO 9001:2015 è caratterizzata da un approccio sistematico al tema del rischio.
Il rischio nell'ambito di un Sistema di Gestione per la Qualità è l'effetto dell'incertezza associata al raggiungimento dei principali obiettivi della nuova ISO 9001, e cioè: generare fiducia nella capacità delle organizzazioni di fornire con regolarità ai propri clienti prodotti e servizi conformi ai requisiti; accrescere la soddisfazione dei clienti.
Secondo la ISO 9000:2015 (Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario), inoltre: per "effetto" deve intendersi una deviazione sia in senso positivo che negativo rispetto a quanto atteso; l'incertezza è lo stato, anche parziale, di carenza di informazione riguardante la comprensione o la conoscenza di un evento, delle sue conseguenze e della loro probabilità; il rischio viene spesso qualificato facendo riferimento agli eventi potenziali e alle conseguenze, o a una loro combinazione.
Il rischio viene spesso espresso in termini di combinazione delle conseguenze di un evento (compresi i cambiamenti delle circostanze che lo caratterizzano) e della associata probabilità di accadimento; talvolta il termine "rischio" viene impiegato quando esiste solo la possibilità di conseguenze negative.

·         Quaderno della Qualità n. 4: Approccio per Processi;
Sommario:
L' "Approccio per processi" è un principio della gestione per la qualità. Per questo motivo non vi può essere gestione per la qualità in assenza di questo approccio. Nella ISO 9000:2015, a proposito di tale principio, si afferma che quando le attività sono interpretate e gestite come processi correlati che agiscono come un sistema coerente, allora risultati costanti e prevedibili sono conseguiti in modo più efficace e più efficiente

·         Quaderno della Qualità n. 5: L'Audit ISO 9001:2015;
Sommario:
Una consapevole applicazione della nuova ISO 9001 dovrebbe dare origine a Sistemi di Gestione per la Qualità "contestualizzati" e "adattivi", tali perciò da risultare più che nel passato:
diversi fra un'organizzazione e l'altra,
variabili nel tempo.
Le logiche di variabilità introdotte in particolare con i nuovi requisiti relativi al contesto e al rischio/opportunità e la nuova enfasi sull’evolutività del sistema di gestione per la qualità (per esempio attraverso i numerosi riferimenti, nella Norma, al tema del cambiamento) richiederanno processi di audit in grado di fornire, come parte essenziale della valutazione di conformità, una stima attendibile anche della capacità dell’organizzazione di mantenere e accrescere le performance del proprio sistema qualità al variare delle condizioni circostanti.

·         Quaderno della Qualità n. 6: Le Informazioni documentate.
Pubblicazione del quaderno non ancora indicata.

L’UNI ha pubblicato anche le linee guida applicative della nuova 9001:2015 sotto il nome di “LG-UNI CONFORMA ISO 9001:2015”, che si aggiungono alla pubblicazione della norma UNI EN ISO 9001:2015 anche in lingua italiana.



mercoledì 16 marzo 2016

LE DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA


La direttiva è uno degli strumenti giuridici che le istituzioni europee possono utilizzare per attuare le politiche dell’Unione europea (UE). Si tratta di uno strumento flessibile usato principalmente per armonizzare le leggi nazionali. Essa richiede ai paesi dell’UE di raggiungere determinati risultati, ma li lascia liberi di scegliere le modalità.

Sintesi
La direttiva è uno degli strumenti giuridici che le istituzioni europee possono utilizzare per attuare le politiche dell’Unione europea (UE). Si tratta di uno strumento flessibile usato principalmente per armonizzare le leggi nazionali. Essa richiede ai paesi dell’UE di raggiungere determinati risultati, ma li lascia liberi di scegliere le modalità.
La direttiva rientra nel diritto secondario dell’UE. Viene pertanto adottata dalle istituzioni dell’UE in conformità con i trattati costitutivi. Una volta adottata a livello dell’UE, viene recepita nel diritto nazionale dei paesi UE per poter essere applicata.
Ad esempio, la direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro impone periodi di riposo obbligatori e un limite sulle ore di lavoro settimanali consentite nell’UE. Tuttavia, sono i singoli paesi a sviluppare le proprie leggi e a determinare come applicare queste regole.

Un atto vincolante di applicazione generale

L’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE recita che una direttiva è vincolante per i paesi destinatari (uno, alcuni o tutti) per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi.
Tuttavia, le direttive sono diverse dai regolamenti e dalle decisioni.
A differenza del regolamento, applicabile nella legislazione nazionale dei paesi UE subito dopo la sua entrata in vigore, la direttiva non è direttamente applicabile nei paesi UE: deve prima essere trasposta nell’ordinamento nazionale affinché governi, aziende e individui possano farvi ricorso.

A differenza della decisione, la direttiva è un testo di applicazione generale per tutti i paesi dell’UE.
La direttiva viene adottata seguendo una procedura legislativa. Si tratta di un atto giuridico adottato dal Consiglio e dal Parlamentosecondo procedure legislative ordinarie o speciali.

Trasposizione obbligatoria
Affinché una direttiva abbia effetto a livello nazionale, i paesi dell’UE devono recepirla adottando una legge. Questa misura nazionale deve raggiungere gli obiettivi imposti dalla direttiva. Le autorità nazionali devono comunicare tali misure alla Commissione europea.
I paesi dell’UE hanno dunque un margine di manovra in questo processo di trasposizione, che consente loro di tenere conto delle specifiche caratteristiche nazionali. La trasposizione deve avvenire entro il termine indicato all’adozione della direttiva (di norma entro due anni).
Qualora un paese non recepisca una direttiva, la Commissione potrà avviare procedure di infrazione e iniziare procedimenti contro tale paese prima della Corte di giustizia dell’UE (la mancata esecuzione della decisione in questa occasione può portare a una nuova condanna con le conseguenti ammende).

Protezione degli individui nel caso di un recepimento errato delle direttive

In linea di principio, la direttiva entra in vigore solo dopo il recepimento. Tuttavia, la Corte di giustizia dell’UE ritiene che una direttiva non recepita possa produrre determinati effetti direttamente nel caso in cui:
il recepimento nel diritto nazionale non abbia avuto luogo o non sia avvenuto correttamente;

le disposizioni della direttiva siano incondizionate e sufficientemente chiare e precise;

le disposizioni della direttiva conferiscano diritti ai privati.
Quando queste condizioni sono riunite, i privati possono far valere la direttiva contro qualsiasi paese dell’UE in tribunale. Tuttavia, i privati non possono presentare un reclamo contro un altro privato per quanto concerne l’effetto diretto di una direttiva che non è stata recepita (consultare la sentenza del caso C-91/92 Paola Faccini Dori contro Recreb Srl del 14 luglio 1994).
In presenza di determinate condizioni, la Corte di giustizia consente inoltre ai privati di ottenere un risarcimento per le direttive dal recepimento scarso o tardivo (sentenza dei casi C-6/90 e C-9/90 Francovich e Bonifaci del 19 novembre 1991).

Contrastare i ritardi nel recepimento
Il recepimento tardivo delle direttive da parte dei paesi dell’UE rimane un problema persistente, che impedisce a cittadini e aziende di sfruttare i vantaggi offerti dalle normative dell’UE.
L’UE si è prefissata l’obiettivo di ridurre il deficit di recepimento al 1 %. La tabella del recepimento delle direttive UE nel mercato unico, pubblicata dalla Commissione europea a luglio 2014, mostra che solo cinque paesi non hanno raggiunto tale obiettivo. Per contro, 12 paesi sono riusciti a ottenere un deficit di conformità per la legislazione nazionale inferiore allo 0,5 % previsto dall’atto per il mercato unicodi aprile 2011.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata alla normativa comunitaria sul sito web dell’Unione europea.