INSTALLAZIONE
E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI
Pubblicazione del 29.01.2026
1.PREMESSA
Il
regolamento dispositivi medici indica che Un dispositivo può essere immesso
sul mercato o messo in servizio solo se è conforme al presente regolamento
qualora sia debitamente fornito e correttamente installato, oggetto di
un'adeguata manutenzione e utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso.
2.ELETTROMEDICALE
Il regolamento
non fornisce la definizione di “ellettromedicale” in quanto lo ricomprende
nella definizione di “dispositivo medico attivo”.
Le norme
tecniche CEI EN definiscono, o meglio specificano, che un dispositivo medico
attivo il cui funzionamento dipende da una fonte di energia elettrica è un
“dispositivo elettromedicale”.
Apparecchiatura elettrica dotata di
una PARTE APPLICATA o che trasferisce energia al o dal PAZIENTE o che rileva
tale trasferimento di energia al o dal PAZIENTE e che è:
a) dotata di non più di una
connessione a una specifica RETE DI ALIMENTAZIONE; e
b) destinata dal FABBRICANTE a essere
utilizzata:
1) nella diagnosi, nel trattamento o
nel monitoraggio di un PAZIENTE; o
2) per la compensazione o l'alleviamento di malattie, lesioni o disabilità
I dispositivi medici che però non hanno parti applicate o che non interagiscono elettricamente/fisicamente con il paziente, anche se elettrici, non sono elettromedicali.
3.IMMISSIONE
SUL MERCATO
Si tratta de la prima messa a disposizione di un dispositivo, diverso da un dispositivo oggetto di indagine, sul mercato dell'Unione.
4.MESSA IN SERVIZIO
È la fase in cui un dispositivo, diverso da un dispositivo oggetto di indagine, è stato reso disponibile all'utilizzatore finale in quanto pronto per il primo utilizzo sul mercato dell'Unione secondo la sua destinazione d'uso.
4.1.Chiarimento sulla messa in servizio
La messa in servizio è una
responsabilità del fabbricante e rappresenta un concetto regolatorio.
La struttura sanitaria NON mette in
servizio il dispositivo ai sensi del MDR ma ne cura l’installazione, il
collaudo, la verifica di accettazione e l’inserimento sicuro nel contesto
clinico, secondo le istruzioni del fabbricante e la normativa nazionale vigente.
Questo può avvenire attraverso
l’ingegneria clinica o tecnici autorizzati o tecnici con dimostrata competenza
direttamente a cura della struttura sanitaria o, se previsto, a cura del
fabbricante ma sempre in coordinamento con la struttura sanitaria.
5.INSTALLAZIONE
È
l’insieme delle attività tecniche necessarie a posizionare, collegare e
configurare il dispositivo medico nel luogo di utilizzo, secondo le istruzioni
del fabbricante.
Comprende
una serie di azioni che a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono:
-posizionamento
fisico;
-collegamenti
elettrici, meccanici, informatici;
-configurazioni
iniziali;
-verifiche
di base di funzionamento.
5.1.Obiettivo
Rendere
il dispositivo correttamente installato e conforme alle condizioni previste dal
fabbricante.
6.COLLAUDO
È
l’insieme delle verifiche tecniche e funzionali effettuate dopo l’installazione
per accertare che il dispositivo medico sia sicuro, funzionante e idoneo
all’uso clinico previsto in quello specifico ambiente.
Comprende
una serie di azioni che a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono:
-verifiche
di sicurezza (es. elettrica, meccanica);
-test
funzionali;
-controllo
della documentazione;
-rispondenza
a capitolato, ordine o requisiti interni.
6.1.Obiettivo
Autorizzare l’utilizzo clinico del dispositivo all’interno della struttura
sanitaria.
7.SICUREZZA
NORMATIVA
Un dispositivo medico marcato CE, e
certificato, soddisfa già tutti gli aspetti di sicurezza, compresi quelli
indicati dalle norme tecniche di riferimento (Es, norme UNI CEI EN ecc.),
altrimenti non potrebbe essere marcato CE e difficilmente un organismo
notificato lo certificherebbe.
Si noti
bene quindi che il collaudo, così come l’installazione, non attesta la
conformità del dispositivo che in quanto marcato CE è già conforme alla legge
ma attesta la sicurezza nel contesto d’uso ovvero “quel dispositivo” in “quella
struttura/ambiente” in “quelle” condizioni d’uso.
Infatti
installazione e collaudo, se condotte correttamente, non sono considerate come
possibili alterazioni della conformità del dispositivo.
8.A CHI
SPETTA L’INSTALLAZIONE E/O IL COLLAUDO?
Il
fabbricante deve fornire le informazioni necessarie a verificare se un
dispositivo è installato correttamente e può funzionare in condizioni di
sicurezza e come previsto dal fabbricante.
Il
distributore deve solo verificare la presenza dei requisiti indicati nell’Art.
14 del regolamento (Es. presenza istruzioni, marcatura CE, dichiarazione di
conformità oltre alla presenza di danni visibili ecc.).
8.1.Istruzioni
d’uso/Manuale
Nelle
istruzioni d’uso/manuale di un dispositivo NON complesso il fabbricante fornisce
le informazioni necessarie all’installazione.
Nelle
istruzioni d’uso/manuale di un dispositivo COMPLESSO è possibile che il
fabbricante indichi che installazione e/o collaudo devono essere eseguiti a sua
cura per garantire il corretto funzionamento.
8.2.Collaudo
a cura del fabbricante/distributore
Le
istruzioni/manuale d’uso fanno da spartiacque nell’attribuzione delle
competenze.
Se nelle
istruzioni d’uso/manuale di un dispositivo il fabbricante indica che
installazione e/o collaudo devono essere eseguiti a sua cura per garantire il
corretto funzionamento dovrà evidentemente farsene cura egli stesso.
8.3.Collaudo
a cura della struttura sanitaria (titolare dello studio/clinica odontoiatrica)
Se nelle
istruzioni d’uso/manuale di un dispositivo (dispositivo solitamente complesso) il
fabbricante fornisce le indicazioni per l’installazione e/o collaudo ma NON
SPECIFICA (o tace) che installazione e/o collaudo devono essere eseguiti a sua
cura, per garantire il corretto funzionamento, non è tenuto a svolgere queste
attività.
Nel
caso però che esista un accordo contrattuale con il fabbricante e/o con il
distributore che prevede installazione e/o collaudo a loro cura questi dovranno
farsene comunque carico.
L’esito
del collaudo si concretizza con un verbale nel quale si indica la conformità (o
la non conformità) all’uso dell’elettromedicale. Una sora di “autorizzazione”
all’uso.
9.CHI
PUO’ ESEGUIRE IL COLLAUDO?
Il
collaudo, perché sia legalmente valido, deve essere effettuato da persone con
dimostrata esperienza negli elettromedicali. Ad esempio:
-Il
fabbricante, se previsto;
-Un
tecnico qualificato / manutentore esterno. In questo caso il tecnico deve
possedere:
-competenza
documentata
-formazione
su dispositivi elettromedicali
-conoscenza
CEI EN 62353
-strumenti
di misura certificati
Può eseguire le seguenti azioni:
-collaudo
funzionale
-verifica
di sicurezza elettrica
-controlli
post-installazione
Non serve un titolo o un’abilitazione
“statale”, ma competenza dimostrabile.
-Il servizio
di Ingegneria Clinica (solitamente in strutture sanitarie grandi)
Può:
-collaudare
-validare
-autorizzare
la messa in servizio
10.MANUTENZIONE
Brevemente
diremo solo che lo stesso principio vale per la manutenzione e che anche in
questo caso la responsabilità ricade in capo alla struttura sanitaria.
Il
fabbricante deve comunque fornire, nelle istruzioni d’uso/manuale, le
indicazioni per la manutenzione. La struttura sanitaria deve pianificare e far
eseguire gi interventi di manutenzione.
Con lo
stesso principio la struttura sanitaria dovrà gestire le verifiche periodiche e
prove da effettuare dopo l’eventuale riparazione degli apparecchi
elettromedicali.
11.PROFESSIONISTA SANITARIO
Si
consideri che il dentista, in quanto professionista sanitario qualificato, non
può limitarsi alle sole competenze cliniche: deve conoscere anche il quadro
normativo che regola l’esercizio della professione, la sicurezza, l’uso delle
tecnologie e la formazione del personale. Non è un “di più”, ma parte
integrante della responsabilità professionale.
Per lo
svolgimento della sua professione utilizza infatti dispositivi medici anche
elettromedicali come riuniti, radiografici, scanner intraorali, lampade per
otturazione, laser chirurgici ecc.
Per
questo deve conoscere anche le leggi che afferiscono ai dispositivi medici come
il regolamento dispositivi medici, il decreto di attuazione del regolamento
eventuali guide di riferimento come ad esempio quelle emesse dall’MDGC, le
raccomandazioni cliniche in odontostomatologia ecc.
Il
dentista può anche essere il datore di lavoro quindi è tenuto alla conoscenza
del decreto 81/2008. E così via in relazione a tutte le leggi che afferiscono
alla professione di dentista.
Questa
teoria è ben chiarita anche nell’Art. 1176 del Codice Civile che specifica come
per il professionista la diligenza non è solo “media” ma deve essere
commisurata alla natura dell'attività esercitata, richiedendo competenze
tecniche specifiche e conformi alle regole dell'arte.
In atre
parole al professionista non è concessa deroga di non conoscere il quadro
normativo che governa i dispositivi medici compresa la loro installazione e
collaudo.
12.DISPOSITIVO ELETTROMEDICALE: FLUSSO DA FABBRICANTE A
UTILIZZATORE
13.CONCLUSIONI
1-Il dispositivo medico elettromedicale
marcato CE è conforme per un uso sicuro secondo la sua destinazione d’uso;
2-Il fabbricante è tenuto ad eseguire l’installazione
e/o il collaudo se lo ritiene necessario per un’installazione sicura ovvero se
lo indica nelle istruzioni d’uso/manuale oppure se queste attività sono
previste in un accordo contrattuale;
3-Il collaudo del dispositivo (ovvero il
verbale di collaudo) è sempre a cura e coordinamento della struttura sanitaria;
questa può eseguirlo mediante il fabbricante, (solo se previsto dal fabbricante),
oppure a sua diretta cura da un tecnico “abilitato” o dal servizio di
ingegneria clinica. Il collaudo sancisce il passaggio da “bene mobile
acquistato” (conforme) a “dispositivo medico in servizio” nello specifico
contesto d’uso.
14.BIBLIOGRAFIA
1-Regolamento
(UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017,
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
2-Decreto
Legislativo 5 agosto 2022, n. 137.
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745
relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di
alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’arti colo 15 della legge 22 aprile
2021, n. 53;
3- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto
2009, n. 106 - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Rev.
gennaio 2026;
4-Codice
Civile Italiano – Ed. 2026;
5-Norme
CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) - Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni
generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali;
6-Norme
CEI EN 62353 - Misura della messa a terra e delle correnti di dispersione;
7-Norme
CEI
EN 62353 (CEI 62-148) - Apparecchi elettromedicali – Verifiche periodiche e
prove da effettuare dopo riparazione di apparecchi elettromedicali;
8- Raccomandazione n. 9, aprile 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali - Raccomandazione per la prevenzione degli eventi
avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi
elettromedicali.
