Luca Martinelli
Pubblicazione del 02 marzo 2016
Un interessante articolo di Norberto Maccagno,
direttore di Odontoiatria33, riporta all’attenzione degli operatori dentali gli
obblighi e le responsabilità che i rivenditori di dispositivi medici hanno
nell’esercizio della loro professione. Obblighi in alcuni casi dimenticati se
non addirittura sconosciuti. D’altronde in Italia esistono migliaia di leggi,
modifiche, abrogazioni, raccomandazioni, spesso addirittura in contrasto fra di
esse, senza considerare quante di queste rimandano a decreti o regolamenti successivi
mai emessi. Spesso gli stessi esperti legali fanno fatica a interpretare
correttamente una legge o ad attualizzarla.
Ad ogni modo non sono più oggi i tempi in cui si
improvvisa una professione, a prescindere dalla formazione o esperienza che un
soggetto abbia è suo dovere aggiornarsi sulle leggi in vigore che fanno
riferimento allo svolgimento della propria professione. Ebbene una di quelle
leggi cui un rivenditore deve tener conto è la legge Volponi.
La Legge 5 febbraio 1992, n. 175 Norme in materia di
pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni
sanitarie (chiamata anche “legge “Volponi dal nome del suo primo firmatario)
vieta ai rivenditori
il commercio e la vendita a qualsiasi titolo, anche non oneroso, di attrezzature
tecniche e strumentali diverse da quelle indicate in apposito elenco emanato
con Decreto Ministeriale, nei confronti di coloro che non dimostrino di essere
iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato
del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
E’ da chiarire che per rivenditore si intende
qualsiasi soggetto compreso un fabbricante o un importatore che vende
direttamente, avendone licenza, a un professionista o esercente un arte
ausiliaria sanitaria.
A questo punto sorge un problema pratico: come fa
un rivenditore a sapere quotidianamente cosa può e cosa non può vendere?
Strumenti e
attrezzature per odontotecnici
L’allegato A, “Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per odontotecnici ”, del Decreto Ministeriale 3
maggio 1994, Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli
esercenti le arti ausiliarie sanitarie (G.U. 11 maggio 1994 n. 108) indica le attrezzature tecniche e strumentali di
cui possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni
sanitarie. In teoria l’elenco dovrebbe essere soggetto a revisione o
aggiornamento triennale.
Si deve in ogni caso chiedere all’acquirente (cliente) di esibire la
sua abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di odontotecnico. Consigliabile
fare una copia da mantenere nella documentazione del cliente.
Strumenti e
attrezzature per odontoiatri
Non c’è un
elenco per gli odontoiatri. In realtà la verifica è piuttosto facile si tratta
di verificare se il fabbricante nella sua destinazione d’uso ha indicato chi è
il soggetto destinatario del suo dispositivo medico. Esistono infatti molti
dispositivi medici ad uso “personale” cioè destinati al pubblico. Prima di
vendere un dispositivo medico quindi è necessario compiere alcune operazioni
che a titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere:
1- Verificare o, in caso di assenza di
indicazione sul dispositivo, chiedere al fabbricante se il dispositivo medico è
destinato ad uso professionale e per quale figura professionale (farsi
rispondere per scritto). La legge sui dispositivi medici prescrive che ogni
dispositivo deve essere corredato delle necessarie informazioni atte a
garantirne un'utilizzazione appropriata e del tutto sicura, tenendo conto della
formazione e delle conoscenze dei potenziali utilizzatori, questo significa che
il fabbricante ha, ovviamente, stabilito a priori chi sarà l’utilizzatore. Non
avrà quindi alcuna difficoltà a comunicarvelo con tempestività e precisione. In
caso contrario personalmente non rischierei e cambierei fornitore.
2- Verificare sul sito del Ministero della
Salute che il dispositvo, così come indicato nell’etichetta del dispositivo
fornito, sia regolarmente iscritto nella banca dati;
3- Chiedere la Dichiarazione di Conformità al
fabbricante;
4- Chiedere all’acquirente (cliente) di
esibire la sua abilitazione professionale (Medico, medico specialista,
odontoiatra, ecc.), consigliabile fare una copia da mantenere nella
documentazione del cliente;
5- Chiedere al fabbrciante, eventualmente non
fosse già presente l’indicazione, che nelle etichette delle furniture
successive sia presente l’indicazione inequivocabile del destinatario.
Si tenga
presente per altro che con questa operazione si svolge contemporaneamente anche
l’attività, obbligatoria per il rivenditore, di controllo della conformità del
prodotto prima della sua vendita (od omaggio, conto visione, “affitto” ecc.) a
terzi. Non sarebbe così tempo perso ma anzi si effetuerebbero più controlli
obbligatori in una sola operazione.
Ancora sugli odontotecnici
Ci sono dispositivi medici fabbricati in serie (Es. Attacchi dentali,
fili per ortodonzia e protesi, preformati, materiali di consumo come polveri,
liquidi ecc.) che vengono utilizzati nel laboratorio odontotecnico per la
fabbricazione di dispositivi medici su misura. Solo alcuni di questi sono indicati
nell’elenco del Decreto, elenco comunque non aggiornato da tempo.
Cosa fare in quest’ultimo
caso?
Le leggi tengono conto della situazione di fatto in essere in quel
periodo temporale preciso in cui sono state emanate, nel frattempo lo stato
dell’arte e il progresso scientifico progrediscono per cui è possibile che esistano
strumenti, apparecchi, accessori o altro che non sono già compresi in leggi o
elenchi precedenti.
In questo caso crediamo che possa valere la regola della destinazione
d’uso. Chiedere quindi al fabbricante, in caso di mancanza in etichetta di
esplicita informazione, se il dispositivo è a uso odontotecnico, uso
odontoitarico o ambivalente.
Articolo di Maccagno su Odontotiatria33>clicca qui
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