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Tra i nodi centrali del Ddl Gelli sulla responsabilità medica c'è l'articolo 5 che "disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della Salute".
Le Linee Guida ed i relativi aggiornamenti che, specifica la norma, "saranno integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg) disciplinato con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni".
Diventa quindi centrale il ruolo delle Società scientifiche come indispensabile un regolamento che definisca i criteri per stabilirne l'autorevolezza.
Per questo la CAO ha ritenuto necessario porsi come promotore di un censimento delle Società scientifiche del settore odontoiatrico e di indicare "un eventuale prossimo percorso di accreditamento delle Società Scientifiche Odontostomatologiche, a salvaguardia dell'autonomia della professione odontoiatrica in tutte le proprie componenti specialistiche e in relazione di collaborazione con gli Organi del Ministero della Salute e della Conferenza Stato-Regioni, nel pieno rispetto delle rispettive competenze".
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