OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DEI CODICI UDI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SANITARIE E DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI CHE NON ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE NEL CONTESTO DI UNA ISTITUZIONE SANITARIA
Luca Martinelli
Pubblicazione del 27 dicembre 2023
Ci sono giunte molte richieste riguardo a quali siano i dispositivi medici soggetti ad obbligo di registrazione del codice UDU, quale sia il metodo di archiviazione delle registrazioni e quali siano i tempi di archiviazione.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo abbiamo realizzato una tabella di consultazione rapida.
1.REGISTRAZIONE
Registrazione
elettronica significa avere un file elettronico con registrato il codice UDI e
il paziente corrispondente.
1.1.IMPIANTI DENTALI
Per quanto
riguarda gli impianti dentali, basterebbe la foto o la scansione inserita sulla
cartella clinica odontoiatrica elettronica del paziente.
In caso di
ricerca mediante “cerca” non si riuscirebbe però a trovare il codice di
riferimento in quanto si tratterebbe di un’immagine, non di un testo.
È d’altronde
vero che la legge parla di impianti ricevuti e non di impianti utilizzati sul
paziente per cui i dispositivi andrebbero sempre tutti registrati quando ricevuti.
Il codice UDI
identifica però solo un modello di dispositivo non c’è un numero di serie per
ogni singolo dispositivo per cui andrebbero indicati anche i pezzi ricevuti con
stesso UDI?
Non si può non
evidenziare che tutto ciò nasce nel contesto del Fascicolo sanitario
elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario per cui la
logica è sempre quella di legare il codice UDI al paziente.
1.2.COMPONENTI PROTESICHE - ATTENZIONE
I monconi, più "MUA" ecc., sono considerati, e infatti così certificati, come dispositivi
impiantabili.
La logica della
legge e delle norme molto spesso, purtroppo, non collima con la logica della
clinica e spesso neanche con il buon senso, ma questo è quanto.
Andrebbero
quindi registrate anche le componenti protesiche.
Il problema
delle componenti protesiche è che non hanno una etichetta adesiva sul confezionamento secondario come gli impianti, d’altro canto è anche vero che si potrebbe eseguire sempre una
foto o una scansione dell’etichetta esterna (confezione) che riporta come per
gli impianti, ma come anche per tutti gli altri dispositivi, il codice UDI.
Gli enti
emittenti designati dalla Commissione (per il rilascio dei codici che
diventeranno UDI) sono i seguenti:
GS1: Utilizza
il codice GTIN che potrebbe essere utilizzato per tutti i MD (esclusi quelli
derivati o contenenti cellule umane e tessuti);
HIBCC:
Utilizza il codice HIBC che potrebbe essere utilizzato per tutti i MD (esclusi
quelli derivati o contenenti cellule e tessuti umani);
ICCBBA: Utilizza
il Codice ISBT 128 ed è utilizzato principalmente per prodotti derivati o
contenenti cellule e tessuti umani;
IFA: Utilizza
un Pharmacy Product Number (PPN) codificato secondo il sistema di codifica IFA
conforme all'MDR.
Ci sono diversi metodi intelleggibili, oltre all’indicazione in chiaro, di indicare sulla confezione l’UDI come ad esempio il DATA MATRIX con di fianco l’indicazione in chiaro dei dati.
Oltre alla mera trascrizione dei dati, o la foto o scansione dell’immagine, c’è la possibilità di recuperare i dati mediante l’utilizzo di una qualsiasi app telefonica per codici Data Matrix (Di solito è sufficiente anche la stessa applicazione per i QR code e bar code).
Successivamente si può condividere copiare ecc. il codice in chiaro che compare sul telefono dalla scansione del Data Matrix.
3.CONCLUSIONI
In conclusione
forse la forma più semplice e rapida è quella di tenere un file di Excel su cui
registrare subito i dispositivi al suo arrivo in studio (se hanno stesso
codice UDI registrarli ogniuno su righe diverse) e successivamente all’uso, o subito se
si conosce il paziente di destinatario, inserire a fianco il nome (o codice
identificativo) del paziente.
Questo permette
di:
1-Avere tutti i
dispositivi registrati che sono arrivati allo studio;
2-Avere traccia
dell’abbinamento UDI-paziente;
3-In caso di ricerca rapida si risparmierà tempo e non sarà necessario andare a cercare nella documentazione clinica.
È buona norma
fare un back up del file.
5.BIBLIOGRAFIA
1-DECRETO
LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 137. Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del
regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici,
per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai
sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53;
2-MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 MAGGIO 2023 Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari;
3-REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
4-DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2012, N. 179, ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, E ALLA LEGGE 5 GIUGNO 2012, N. 86);
5-The global language of business - ARE YOU READY for UDI? Unique Device Identification for medical devices – GS1 2015;
6-The Health Industry Business Communications Council - HIBCC Basic UDI‐DI European Union UDI Requirements – HIBCC 2021;
7-Medical Devices Coordination Group
Document MDCG 2019-1 - MDCG guiding principles for issuing entities rules on
Basic UDI-DI – 2019.
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