REGISTRAZIONE CODICE UDI IMPIANTI DENTALI
SISTEMA GS1 E SISTEMA HIBCC
Luca Martinelli
Pubblicazione del 27.12.2023
L'identificazione unica dei
dispositivi (UDI) è un codice numerico o alfanumerico unico associato a un
dispositivo medico, che permette di identificare in modo chiaro e
inequivocabile dispositivi specifici immessi sul mercato e ne facilita la
tracciabilità.
L'identificazione unica dei
dispositivi, cioè l’UDI, comprende i seguenti elementi:
-un identificativo del dispositivo
(UDI-DI);
-un identificativo della produzione
(UDI-PI).
2-REGISTRAZIONE
La legge chiede semplicemente la
registrazione del codice UDI.
Non chiede di registrare i singoli
codici (UDI-DI+UDI-PI) che lo compongono.
Va da sé che si dovrà registrare
anche il nome del paziente a cui il dispositivo è statio applicato.
3-COME REGISTRARE IL CODICE UDI
Il codice UDI va registrato in
formato elettronico, quindi attraverso un software dedicato oppure su un foglio
Excel (si raccomanda di fare il back up).
4-QUANDO EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE
Secondo quanto indicato nell’articolo
7 (entrata in vigore) del Decreto del Ministero della Salute del 11 maggio
2023, l’obbligo si applica a partire dal 15 gennaio, compreso, 2024 quindi agli
impianti dentali ricevuti dal 15 gennaio in poi e non quelli ricevuti
precedentemente.
5-CONSERVAZIONE
Se si utilizza un file elettronico,
anziché un software dedicato, questo va conservato, per gli impiantabili, 15 o
per un periodo maggiore se il fabbricante indica un fine vita superiore.
6-UBICAZIONE SUL PRODOTTO DEL CODICE
UDI
Il codice UDI è presente
sull’etichetta ed è identificato dal simbolo riquadrato UDI.
È presente solitamente un codice tipo
Data Matrix, bar code o QR code leggibili con un lettore laser o anche da un
telefono con l’app di scansione per quella tipologia di codici.
A fianco, o sopra, o sotto, il codice
a barre, il Data Matrix o il QR Code è indicato anche lo standard utilizzato,
quindi troveremo l’indicazione GS1 o HIBCC.
Queste sigle rappresentano
l’indicazione di quale dei i due sistemi di codifica indicati dall’Unione
Europea (che i fabbricanti devono adottare per poi eseguire la registrazione
nella banca dati europea) è stata adottata per quello specifico UDI.
I due standard (GS1 e HIBCC)
utilizzano criteri di attribuzione dei dati completamente differenti.
È quindi sconsigliabile, in
particolare per il codice HIBCC, cercare di mettersi a interpretare i numeri per
ricostruire il codice UDI-DI e il codice UDI-PI.
Meglio registrare il codice così come viene indicato in etichetta.
Del resto la legge indica di
registrare il codice UDI ma non chiede di registrarlo scomponendolo nelle sue
componenti UDI-DI e UDI-PI.
7-RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
I codici che compongono l’UDI possono
essere messi uno sotto all’altro o tutti di seguito.
Alcuni esempi di rappresentazione del
codice UDI (Numeri e codici intelleggibili e leggibili elettronicamente non
rispecchiano la realtà):
Lo standard GS1 tutto sommato è semplice da decifrare, nonostante le sue
possibili varianti, ad esempio il codice a fianco del numero (01) è il codice
identificativo ovvero il codice UDI-DI, gli altri numeri, insieme,
rappresentano il codice UDI-PI ad esempio (10) è il numero di lotto, (11) la data
di fabbricazione e (17) la scadenza.
Il sistema HIBCC permette invece molte più variabili quindi i codici di
riferimento a lotto, data fabbricazione, data scadenza ecc. è molto più
complicato rispetto allo standard GS1.
Ad esempio il simbolo che indica la scadenza (per GS1 è rappresentato dal
n.17 fra parentesi) nel sistema HIBCC può essere rappresentato con il solo
simbolo “$$” e il lotto con il simbolo “$”. È però possibile indicare scadenza
e numero di lotto insieme, il prefisso allora in questo caso sarà (come
l’esempio sopra) “$$3” cioè la scadenza indicante anno, mese e giorno più il
numero di lotto. L’identificativo è preceduto da un “+” anziché dal n. 01 fra
parentesi come per GS1 e così via molte altre variabili.
In conclusione non è il caso di stare a impazzire a decifrare il codice GS1 o il codice HIBCC, conviene più semplicemente inserire il codice tal quale come lo si trova sull’etichetta.
Quindi dove il codice è già indicato per esteso, vedi esempio sotto,
sarà sufficiente inserirlo tal quale.
Dove invece è spezzato come in uno degli esempi sotto,
sarà sufficiente ricomporre i codici mettendo i numeri in sequenza;
Esempio:
GS1 = (01)08055773465435(10)D0475121087(11)231000(17)280900
HIBCC = *J123AQ3451/$$3231231BC34567/S400123*
8-CHE TIPO DI FILE POTREBBE ESSERE UTILE REALIZZARE
Se non si possiede un software
dedicato un file Excel è forse il più pratico da gestire.
9- FILE DI ESEMPIO
La forma più semplice e rapida è
quella di tenere un file di Excel.
Se più di uno dei dispositivi
arrivati hanno lo stesso codice UDI e bene registrarli separatamente su righe
diverse. Successivamente all’uso, o subito se si conosce il paziente
destinatario, inserire a fianco il nome (o codice identificativo) del paziente.
Questo permette di:
1-Avere tutti i dispositivi
registrati che sono arrivati allo studio;
2-Avere traccia dell’abbinamento
UDI-paziente;
3-In caso di ricerca rapida si
risparmierà tempo e non sarà necessario andare a cercare nella documentazione
clinica.
A seconda del tempo che si vuole dedicare alla registrazione e a seconda delle informazioni alle quali vogliamo eventualmente applicare dei filtri per facilitare e velocizzare la ricerca e avere informazioni più precise in caso di necessità immediata si può registrare l’UDI come segue:
9.1-ESEMPIO DI FILE
9.2-Esempio 1 (Registrazione minima indispensabile)
9.3-Esempio 2 (Registrazione più completa e
maggiormente tutelante)
10-COMPONENTI PROTESICHE
La legge indica l’obbligo di
registrazione per gli impiantabili.
Le componenti protesiche (Monconi
basi angolate ecc.) vengono considerate impiantabili e infatti sono certificate
CE come tali, tanto è vero che, sempre per legge, dovrebbero essere indicate
anche nel passaporto implantare. Non rientrano fra le eccezioni previste
dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale (Art. 18 MDR 2017/745).
Applicando la legge alla lettera si
dovranno registrare quindi anche le componenti protesiche fatto salvo eventuali
chiarimenti da parte dell’autorità.
Nello stesso senso si
esprime il Ministero nel parere del 16/02/2023 reso a un organismo notificato
dove indica che almeno per adesso impianti e componenti protesiche non fanno
parte delle eccezioni dell’articolo 18 dell’MDR. Quindi sono impiantabili soggetti
a registrazione.
Il parere non chiude ad
eventuali cambiamenti da parte degli organi competenti europei.
Il decreto (Art. 1 comma 2) indica esplicitamente che si
applica ai dispositivi medici marcati CE ai sensi del regolamento (UE) 2017/745
del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017.
Non c’è nessun riferimento ai dispositivi marcati secondo
direttiva che erano, o che sono, ancora sul mercato.
La direttiva 93/42/CEE non prevedeva l’UDI per cui i
dispositivi sotto direttiva erano e sono pri
vi del codice UDI.
12-ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ALBI PROFESSIONALI, ENTI COMPETENTI
Quanto su espresso è un punto di vista
personale. Per maggiori informazioni e per approfondimenti rivolgersi alle associazioni
di categoria, albi professionali, enti competenti.
Le associazioni di categoria, albi
professionali, enti competenti possono essere in grado di fornire un elenco
esemplificativo dei dispositivi che sono da registrare in forma obbligatoria o
volontaria.
13-CONCLUSIONI
1-La registrazione del
codice UDI è obbligatoria a partire dal 15 gennaio 2023 compreso;
2-I dispositivi impiantabili
di classe IIb da registrare (esempio impianti dentali) sono quelli ricevuti dal
15 gennaio in poi;
3-In mancanza di un
software dedicato si può utilizzare un file excel sul quale registrare il
codice UDI e il pazientedi riferimento.
14-BIBLIOGRAFIA
1-DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 137. Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53;
2-MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 MAGGIO 2023 Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari Art. 3 Obbligo di registrazione e conservazione dell'UDI paragrafo 1;
3-REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
4-DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2012, N. 179, ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, E ALLA LEGGE 5 GIUGNO 2012, N. 86);
5-Are you ready for UDI? Unique Device Identification for medical devices - GS1 Global Office – 2015;
6-Getting Starting: HIBCC’s Guide to UDI Compliance - Health
Industry Business Communications Council – 2021;
7-Parere Ministero della Salute - Regolamento (UE) n. 2017/745: applicazione degli articoli 18 (3) e 52 (4, comma 2) agli Impianti dentali ed agli Abutment - 0013778-16/02/2023-DGDMF-MDS-P.
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