martedì 3 settembre 2013

28 INDICAZIONI DI BASE SULLA BANCA DATI E REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

Luca Martinelli 

Indicazioni di base sulla banca dati e repertorio dispositivi medici

Pubblicazione nr. 28 – 03 Settembre 2013

Premessa
Molto spesso i grossisti richiedono ai fabbricanti il numero di iscrizione al repertorio generale dei dispositivi medici (RDM) del dispositivo medico che i fabbricanti immettono sul mercato.

Nella maggior parte dei casi si tratta di richieste conseguenti alla necessità di presentare la documentazione  per  partecipare a gare pubbliche e della convinzione che questa sia un iscrizione obbligatoria per il fabbricante.

Esistono in realtà due tipi di registrazioni, una è la registrazione dei dispositivi medici nella banca dati, l’altra è la registrazione nel repertorio generale dispositivi medici; vediamoli.

La banca dati
La registrazione alla banca dati è cogente, il fabbricante (od altri soggetti definiti dalla legge) deve registrare se stesso presso il Ministero della Sanità, ed inserire (notificare) nella banca dati del Ministero, i dispositivi medici che intende immettere in commercio, fornendo i dati richiesti nel data base del Ministero.

Al termine della registrazione al dispositivo medico, che è stato immesso nella banca dati, viene assegnato un numero progressivo di sistema.

Le informazioni che vengono inserite dai soggetti obbligati, sono "validate" con una sottoscrizione tramite firma digitale e quindi i dati divengono “pubblicati”.

La banca dati costituisce quindi una raccolta delle informazioni fornite dai Fabbricanti/Mandatari/Altri soggetti delegati dai Fabbricanti o dai Mandatari di dispositivi medici.

Il Repertorio generale dispositivi medici
Oltre che nella banca dati (dove la registrazione dei dispositivi medici è obbligatoria) è possibile iscrivere il dispositivo anche nel repertorio generale dei dispositivi medici, è possibile registrarlo contestualmente all’iscrizione nella banca dati o successivamente.

L’iscrizione nel repertorio di un dispositivo medico non è obbligatoria, è gratuita e rappresenta semplicemente la disponibilità alla fornitura del dispositivo medico alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Al termine della registrazione viene assegnato al dispositivo un numero di repertorio che lo identificherà in modo univoco in tutte le attività commerciali compiute nei rapporti con il SSN.

L’iscrizione consente la visibilità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nonché  agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale abilitati delle informazioni relative ai dispositivi medici iscritti.

Nel caso che il dispositivo medico che viene offerto  alla struttura pubblica non sia iscritto al repertorio questi potrà essere ugualmente acquistato da essa.

Conclusioni
Un dispositivo medico deve obbligatoriamente essere registrato nella banca dati.

Un dispositivo può, su base volontaria, essere iscritto nel repertorio generale dispositivi medici.

Non può essere pretesa l’iscrizione di un dispositivo medico al repertorio nazionale dispositivi medici, la sua non iscrizione non può perciò essere in alcun modo motivo di esclusione da una gara pubblica.


Per maggiori informazioni



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