Luca Martinelli
30 gennaio 2018
In questi giorni ci sono
giunte parecchie mail da fabbricanti che chiedono se veramente con il nuovo
Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 chi fabbrica strumenti chirurgici
riutilizzabili non potrà più immetterli sul mercato come prima.
La risposta è no, non potrà.
Fino ad oggi, o meglio fino alla
data di applicazione del regolamento (26
maggio 2020), è possibile immettere sul mercato gli strumenti chirurgici
riutilizzabili con quella che viene impropriamente chiamata “autocertificazione”.
Cioè il fabbricante per la valutazione della conformità segue la procedura dell’allegato
VII che non richiede l’intervento certificante di un Organismo Notificato.
In
parole povere il fabbricante, dopo aver preparato la documentazione tecnica e verificato
la conformità del dispositivo, può immettere sul mercato il suo dispositivo
senza il controllo preventivo di nessuno.
Dal
maggio 2020 si cambia.
Per
poter immettere sul mercato uno strumento chirurgico riutilizzabile il
fabbricante dovrà seguire l’iter dell’allegato II documentazione tecnica e
III documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione e in più dovrà seguire a scelta o l’allegato IX
(capo I Sistema di gestione della qualità
e capo III Disposizioni amministrative)
o l’allegato XI (parte A Garanzia di
qualità della produzione).
Ci
sarà quindi l’obbligo di intervento dell’Organismo Notificato anche se questo
si limiterà agli aspetti relativi al riutilizzo del
dispositivo, in particolare a pulizia, disinfezione, sterilizzazione, manutenzione, test funzionale e relative
istruzioni per l'uso.
Ricordiamo
che una volta che il Regolamento 2017/745 sarà applicato, i fabbricanti, tutti
indistintamente, dovranno avere in azienda una persona
responsabile del rispetto della normativa che dovrà avere comprovati titoli
e/o esperienza. Non necessariamente il responsabile qualità potrà avere le giuste competenze richieste dalla legge. Non solo, la persona
responsabile del rispetto della normativa sarà investito di una grande
responsabilità legale per cui si dovrà anche corrispondergli un compenso
economico adeguato alla responsabilità che si assume.
Il
consiglio che possiamo dare è quello di iniziare subito un percorso di
adeguamento al nuovo
regolamento per evitare di trovarsi nelle condizioni di non poter più
vendere alcun strumento riutilizzabile.
Allo
stesso modo sarebbe opportuno che i fabbricanti verifichino se hanno al loro interno una persona che possa ricevere l’incarico di persona
responsabile del rispetto della normativa, se assumerla o se avvalersi di
un consulente.
Per info, richieste di consulenza
o formazione su documentazione di conformità, servizio di Persona Responsabile
della Normativa:
DDC
Luca MARTINELLI
Tel.: +39 337 539659
Luca MARTINELLI
Tel.: +39 337 539659
Mail: martinellimartinelli@live.com
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