lunedì 9 aprile 2018

NUOVO REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI: LE AZIENDE COMINCIANO A MUOVERSI


Il 5 aprile dello scorso anno veniva varato il REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

Il regolamento contiene numerosi errori come rimandi errati ed altre inesattezze, è quindi verosimile che verranno apportate modifiche e/o integrazioni.

Un anno è già volato e alla obbligatorietà del 2020 mancano appena due anni.

In molti stanno cominciando a rendersi conto che è il caso di cominciare veramente a pensare a cosa fare per non doversi mettere in regola all’ultimo momento, rischiando oggettivamente di avere le vendite bloccate.

In questi ultimi mesi mi sono giunte molte richieste a proposito della persona responsabile del rispetto della normativa. La domanda più frequente? Questa:
“Gent.mo Sig. Martinelli, posso nominare come persona responsabile del rispetto della normativa il mio responsabile qualità e affari regolamentari?”

La risposta è sì ma solo se questa persona possiede le competenze previste dall’articolo 15 del Regolamento Europeo 2017/745.

La persona responsabile del rispetto dellanormativa ha il compito di assicurarsi almeno che la conformità dei dispositivi sia adeguatamente controllata conformemente al sistema di gestione della qualità in base al quale i dispositivi sono fabbricati prima del rilascio di un dispositivo, che la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE siano redatte e aggiornate, che siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 10, che siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli da 87 a 91 e che nel caso di dispositivi oggetto di indagine, sia rilasciata la dichiarazione di cui all'allegato XV, capo II, punto 4.1.

È opportuno valutare anche i preesistenti carichi di lavoro affinché il soggetto possa avere il tempo di svolgere correttamente il proprio lavoro.

Non basta.

La persona responsabile del rispetto della normativa, in base anche alle proprie competenze, assicura il rispetto della normativa in piena autonomia, da questo ne deriva che la persona responsabile del rispetto della normativa dovrà necessariamente avere un inquadramento come dirigente o come quadro.

È già molto poco credibile, oltre che sindacalmente scorretto, che un responsabile qualità e affari regolamentari sia un impiegato e non un quadro o un dirigente, nel caso della persona responsabile del rispetto della normativa sarà assolutamente insostenibile.

L’alternativa è avvalersi di un consulente esterno al quale conferire l’incarico di persona responsabile del rispetto della normativa.

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