A cura di Luca Martinelli
08.04.2018
DECRETO DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO "STATO REGIONI" DEL 23 NOVEMBRE 2017
Il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 febbraio 2018 Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico (pubblicato in Gazzetta ufficiale - GU Serie
Generale Numero 80 del 6 aprile 2018) individua il profilo dell’assistente di
studio odontoiatrico e recepisce l’accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente
l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio
odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1,
comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della
relativa formazione, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante
del su indicato DPCM.
Dal 6 aprile 2018 l’ASO è quindi una figura
professionale regolamentata ed è un operatore di interesse sanitario.
Vediamo insieme il contenuto del Decreto che
illustra i requisiti per la figura dell’ASO:
INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL PROFILO DELL’ASO
L’ASO è un operatore di
interesse sanitario in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza
di uno specifico corso di formazione.
Svolge attività
finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del
settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e
dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della
segreteria e dei rapporti con i fornitori come meglio specificato nell’allegato
1.
È fatto assoluto divieto
all’Assistente di Studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente
anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.
CONTESTO, ATTIVITA’ E COMPETENZE
Il DPCM indica sinteticamente
il contesto, le attività e le
competenze relative all’ASO mentre il processo di lavoro e le attività dell’ASO sono illustrati
nell’allegato del DPCM.
Il processo di lavoro e le
attività sono invece declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di
insegnamento e sono contenute nell’allegato 2.
Contesto operativo:
L’Assistente di studio
odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle
strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.
Conteso relazionale:
L’Assistente di studio
odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in
Collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee
organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti
sanitari.
Attività e competenze
Le attività
dell’Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze
acquisite nell’ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:
a) tecnico clinico;
a) tecnico clinico;
b) ambientale e strumentale;
c) relazionale;
d) segretariale e
amministrativo.
FORMAZIONE
La formazione è di
competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che procedono
alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio
sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione
degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative
già esistenti.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il corso ha una durata
complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni
e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12
mesi.
Il corso è strutturato in
due moduli:
a)-modulo di base: 150 ore di
teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
b)-modulo
professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle
esercitazioni e 300 ore di tirocinio.
AREE DISCIPLINARI
I moduli del corso sono
articolati nelle seguenti Aree disciplinari:
a) area socio-culturale,
legislativa e organizzativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale;
DOCENZA
Le materie di insegnamento
sono indicate nell’allegato 2.
I criteri per
l’affidamento della docenza sono individuati dalle regioni e province autonome.
ESENZIONE AL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA - CERTIFICAZIONE
Coloro che alla data di
entrata in vigore del DPCM (6 aprile 2018) ha o ha avuto l’inquadramento
contrattuale di Assistente alla poltrona, e ne può ovviamente documentare l’attività
lavorativa (anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato) di non meno
di
36 mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi 5 anni
antecedenti l’entrata in vigore del DPCM è esentato dal frequentare il corso di qualifica/certificazione.
Si ricorda che il datore di lavoro, presso il quale il lavoratore presta servizio, entro sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti su indicati.
36 mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi 5 anni
antecedenti l’entrata in vigore del DPCM è esentato dal frequentare il corso di qualifica/certificazione.
Si ricorda che il datore di lavoro, presso il quale il lavoratore presta servizio, entro sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti su indicati.
Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore
ai dodici mesi, la qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico è
acquisibile anche tramite l’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.
2015, n. 81.
AGGIORNAMENTO CONTINUO
Sia chi ha frequentato il
corso con esito positivo sia chi ha beneficiato dell’esenzione di
partecipazione al corso, ha l’obbligo di frequentare eventi formativi di
aggiornamento della durata di almeno 10 ore all’anno.
TIROCINIO
Il corso comprende un
tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture
autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera
l’Assistente di studio odontoiatrico.
Il tirocinio è svolto con
la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono
definiti dalle regioni e province autonome.
OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza del corso è
obbligatoria.
Non possono essere ammessi
all’esame finale coloro i quali abbiano superato, anche nel caso di
giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o
provincia autonoma, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore
complessive.
In caso di assenze
superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso
si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.
si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.
ESAME FINALE
L’esame finale,
consistente in una prova teorica e una prova pratica, dirette a verificare
l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali.
L’esame è organizzato e
gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
COMMISSIONE D’ESAME
La composizione della
commissione d’esame è disciplinata dalle regioni e province autonome,
garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall’Ordine dei Medici
chirurghi e degli odontoiatri.
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA/CERTIFICAZIONE
L’attestato viene
rilasciato previa superamento con esito positivo dell’esame finale.
L’attestato è elaborato nel rispetto del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello rappresentato nell’allegato
3.
L’attestato è valido su tutto il territorio nazionale.
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
Per l’accesso è richiesto
l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai
sensi della normativa vigente.
Coloro che hanno
conseguito titolo di studio all’estero devono presentare la dichiarazione di
valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di
scolarizzazione.
I cittadini stranieri
devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale
e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo.
Tale conoscenza deve
essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del
soggetto formatore.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che
consentono di ridurre, in
tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento
dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio
odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
Le Regioni e Province
autonome possono, nel contesto del proprio sistema di formazione, valutare i
titoli pregressi per l’acquisizione dei crediti formativi che consentono di
ridurre,
in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.
in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Nel DPCM ci sono anche
delle disposizioni transitorie e finali che regolano le assunzioni post DPCM e
indicazioni per le regioni e provincie per quanto riguarda l’adeguamento dell’ordinamento
requisiti per il corso.
Disposizioni transitorie
Dalla data di entrata in
vigore del DPCM, per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono
essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla
poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei
datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di
qualifica/certificazione di
Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo.
Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore del DPCM si
trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla
poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come
previsto al comma 1 dell’art. 11 del presente Accordo, i datori
di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM.
di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM.
Disposizioni finali
Le regioni e le province
autonome adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dall’accordo stato
regioni del 23 novembre 2017 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del DPCM.
di entrata in vigore del DPCM.
Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano
attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di studio odontoiatrico
attraverso l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, trovano
applicazione le disposizioni ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la formazione, i requisiti di accesso,
l’organizzazione didattica e l’esame finale.
ALLEGATI ESPLICATIVI
Nell’allegato 1 è esposto
il descrittivo della figura professionale e più precisamente:
-la descrizione sintetica
della figura;
-processo di lavoro
caratterizzante la figura;
-i singoli processi di
lavoro con la descrizione dell’attività del processo.
Nell’allegato 2 sono esposte
le 4 competenze e più precisamente:
-abilità minime;
-conoscenze/materie di insegnamento.
Nell’allegato 3 è
raffigurato il modello di attestato di qialifica/certificazione.
ALLEGATO 1
DESCRITTIVO DELLA FIGURA
PROFESSIONALE
ALLEGATO 2
COMPETENZE
Competenza n. 1
Competenza
n.2
Competenza
n.3
MODELLO DI ATTESTATO DI
QUALIFICA/CERTIFICAZIONE
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