di Luca Martinelli
LA GRAN
BRETAGNA
Sono passati 2018 anni dopo la nascita di Gesù Cristo,
eppure ancora oggi ci sono paesi in cui esiste un Re, una Regina, Principi e
Principesse, carrozze regali, Lord, servitù, sudditi fedeli, paesi dove tutti
trattengono il fiato perché la principessa aspetta un figlio e non si sa se
farà un maschio, paesi che si paralizzano per le nozze del suo principe, paesi
in cui un Re è contemporaneamente anche il capo della chiesa, paesi in cui un
sedere, se è quello della sorella della principessa, può divenire un caso
nazionale.
Uno di questi paesi è la Gran Bretagna, paese
firmatario della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (Convenzione firmata dalla Gran Bretagna il
19 aprile 1990, ratificata il 16 dicembre 1991, in vigore dal 15 gennaio 1992).
LA SAPIENZA DELLA SCIENZA
Il rispetto dei diritti e della
dignità della persona passa anche attraverso il rispetto del diritto alla vita
ed alla salute, il diritto alle cure così come il rifiuto delle cure, la
libertà di lasciarsi morire ma anche di vivere ed essere sostenuti anche in
condizioni disperate.
La storia insegna che la scienza non ha mai avuto tutte
le risposte. Pilastri su cui la scienza si basava a volte sono stati spazzati
via in un attimo da successive scoperte.
In altre parole abbiamo fatto passi da giganti, specie
negli ultimi anni, ma non ci è dato di sapere tutto.
Figuriamoci cosa può sapere l’uomo a riguardo di una
patologia che non è nota.
LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
La convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27
maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. si basa
sostanzialmente su quattro principi:
-Principio di non discriminazione
Art.2:
1.Gli Stati parti si impegnano a rispettare i
diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo
che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a
prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o
rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla
loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da
ogni altra circostanza.
2.Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti
appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma
di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi
rappresentanti legali o dei suoi familiari.
-Superiore interesse del bambino
Art.3:
1.In tutte le decisioni relative ai fanciulli,
di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi,
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2.Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al
fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di
altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi
adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3.Gli Stati parti vigilano affinché il
funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità
dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme
stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza
e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro
personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
-Diritto alla vita
Art.6:
1.Gli Stati parti riconoscono che ogni
fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2.Gli Stati parti assicurano in tutta la misura
del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
-Ascolto delle opinioni del bambino
1.Gli Stati parti garantiscono al fanciullo
capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su
ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di
maturità.
2.A tal fine, si darà in particolare al
fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante
o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura
della legislazione nazionale.
Gli articoli della convenzione sono 54,
l’Art.24 recita:
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del
minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di
servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun
minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2.Gli Stati parti si sforzano di garantire
l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni
adeguato provvedimento per:
a)diminuire la mortalità tra i bambini lattanti
e i fanciulli;
b)assicurare a tutti i minori l’assistenza
medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo
sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c)lottare contro la malattia e la
malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare
mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di
alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi
di inquinamento dell’ambiente naturale;
d)garantire alle madri adeguate cure prenatali
e postnatali;
e)fare in modo che tutti i gruppi della
società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla
salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno,
sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti
e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali
informazioni;
f)sviluppare le cure sanitarie preventive, i
consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione
familiare.
3.Gli Stati parti adottano ogni misura efficace
atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei
minori.
4.Gli Stati parti si impegnano a favorire e
incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente
una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal
fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via
di sviluppo.
LE
VIOLAZIONI
-Il
modo in cui è stato trattato Alfie viola l’Art.6 (1.Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un
diritto inerente alla vita. 2.Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo);
-Il
divieto di poter usufruire del servizio di assistenza medico offerto
dall’Italia staccando il respiratore viola l’Art.24 (1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di
godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici
e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia
privato del diritto di avere accesso a tali servizi).
PERCHE?
Da dove nasce la irremovibile volontà
di uno stato europeo di esautorare i genitori della patria genitoriale per poter
sopprimere il loro bambino?
Quale problema può
rappresentare per un paese civile mantenere in vita non un criminale internazionale
ma un bambino?
Se rappresentava un problema perché non è stato
concesso il permesso di portarlo in Italia visto poi che nel frattempo Alfie
era divenuto anche cittadino italiano?
Perché obbligare i genitori e il bambino a rimanere in
patria? Per evitare magari che per un puro caso, per un “miracolo” Alfie sfuggisse
alla morte facendo fare la figura dei fessi ai medici del paese dove ancora esistono
re e principesse?
Un problema fra religione anglicana e cattolica?
Un problema di “lesa Maestà” in tutti i sensi?
Mi chiedo, che differenza c’è allora fra questo
provvedimento e quello che facevano i nazisti ai bambini del programma
AktionT4?
Certo lo scandalo del 2000 (i bambini “fatti a pezzi”) proprio all’ospedale di Liverpool non
dona luce al comportamento dei sanitari inglesi.
E mi chiedo ancora, se Alfie Evans figlio di Thomas Evans, elettricista, e Kate James, estetista, fosse invece stato Sua
Altezza Reale George Alexander Louis
Mountbatten-Windsor, Principe
del Regno Unito ovvero il figlio di Sua Altezza Reale William Arthur Philip
Louis Mountbatten-Windsor, Duca di
Cambridge, Conte
di Strathearn, Barone di Carrickfergus, Principe del
Regno Unito e di Sua Altezza Reale Catherine Elizabeth Middleton Duchessa di
Cambridge, Contessa
di Strathearn, Baronessa di Carrickfergus, Principessa
del Regno Unito per matrimonio
-Il Servizio Sanitario nazionale inglese, l’equipe
medica, avrebbe chiesto di staccare l’ossigeno al piccolo principino?
-Il giudice avrebbe ugualmente desautorato i genitori
e imposto e ottenuto di porre fine alla vita del principino?
-Il giudice avrebbe vietato alla famiglia Reale di
recarsi in Italia con il principino?
Personalmente sono convinto di no e questo rende ancor
più grave ciò che è stato fatto ad Alfie e ai suoi genitori.
Conclusioni
La politica è arte e scienza di amministrare uno
stato, l’economia è un aspetto che essa tratta. Oggi non sono più i politici a
studiare le strategie per amministrare ma gli economisti che indicano ai
politici cosa devono fare.
Se serve a risparmiare anche pochi soldi stacchiamo le
spine dei morenti di qualsiasi età senza alcuna pietà umana, senza il minimo
scrupolo.
Aldilà di tutte le altre considerazioni fatte fino ad
oggi, la Gran Bretagna ha palesemente violato la Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di cui è firmataria.
Vediamo adesso se il Comitato ONU sui diritti
dell’infanzia ne terrà conto visto che si è trattato di un evento pubblico e
che non c’è bisogno di leggerlo nei rapporti che i paesi devono stilare
periodicamente, e cosa farà la Commissione sui Diritti Umani.
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