Luca Martinelli
Pubblicazione 22 dicembre 2019
Premessa
Parlando
con i fabbricanti si è appreso che alcuni di essi hanno capito che anche gli
strumenti riutilizzabili NON chirurgici potranno essere immessi sul mercato
secondo la vecchia direttiva.
In
Europa il mercato dei dispositivi medici, che rappresenta un fatturato intorno ai 100 miliardi di Euro, è formato da circa 25.000 aziende separate delle quali il
95% è rappresentato da piccole e medie imprese che impiegano non meno di 600.000 dipendenti.
In
questo mare magnum di rettifiche, rimandi, interpretazioni e ritardi un chiarimento
esplicito da parte dell’Europa, per quanto possa sembrare superfluo, avrebbe
aiutato a chiarire meglio questo disastroso garbuglio.
Un
garbuglio pericoloso soprattutto per la vita delle aziende e dei dipendenti di
queste, una responsabilità politica e sociale talmente enorme che forse avrebbe
meritato più attenzione e senso di responsabilità da parte dell’Europa nei
confronti dei fabbricanti e delle migliaia di persone che devono vivere di questo lavoro.
Articolo 52 – procedure
di valutazione della conformità
Vediamo
cosa dice il regolamento a proposito degli strumenti.
L’articolo
52 del regolamento a riguardo dei dispositivi di classe “I” recita:
“I
fabbricanti dei dispositivi della classe I, diversi dai dispositivi su misura
od oggetto di indagine, dichiarano la conformità dei loro prodotti redigendo la
dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 19, dopo aver elaborato la documentazione
tecnica di cui agli allegati II e III. Se al momento dell'immissione sul
mercato i dispositivi sono sterili, hanno funzione di misura o sono strumenti
chirurgici riutilizzabili, i fabbricanti applicano le procedure di cui all'allegato
IX, capi I e III, o all'allegato XI, parte A. L'intervento dell'organismo
notificato in tali procedure è tuttavia limitato:
a)
nel caso dei dispositivi immessi sul mercato sterili, agli aspetti relativi
alla dimostrazione, al raggiungimento e al mantenimento dello stato sterile;
b)
nel caso dei dispositivi con funzione di misura, agli aspetti che riguardano la
conformità dei dispositivi ai requisiti metrologici;
c)
nel caso di strumenti chirurgici riutilizzabili, agli aspetti relativi al riutilizzo
del dispositivo, in particolare a pulizia, disinfezione, sterilizzazione,
manutenzione, test funzionale e relative istruzioni per l'uso.”.
La seconda rettifica al regolamento 2017/745 indica
però che gli strumenti chirurgici riutilizzabili per i quali è stata redatta la
dichiarazione di conformità prima del 26 maggio 2020 possono essere immessi sul
mercato senza bisogno della certificazione di un organismo notificato (vedi articolo) anche nel periodo successivo a tale data.
Conformità
alla 93/42/CEE o al regolamento 2017/745?
Mentre
per gli strumenti chirurgici riutilizzabili c’era un impedimento alla
certificazione a causa della mancanza di organismi notificati disponibili a
erogare la certificazione stessa (a oggi su almeno 20 che avrebbero dovuto
essere già notificati ce ne sono solo 8 di cui uno in Inghilterra), motivo per cui è stata emessa una rettifica in tal senso, per gli strumenti
riutilizzabili NON chirurgici non vi è alcun impedimento a renderli conformi al
regolamento.
In
altre parole, gli strumenti riutilizzabili NON chirurgici immessi sul mercato a
titolo oneroso o gratuito (trasferimento giuridico) prima del 26 maggio 2020
possono continuare ad essere immessi in commercio in conformità alla Direttiva
93/42/CEE ma tutti quelli che saranno invece immessi sul mercato a partire dal 26
maggio 2020 dovranno essere conformi al nuovo regolamento 2017/745.
Conclusione
-Gli
strumenti chirurgici riutilizzabili possono continuare ad essere immessi sul
mercato in conformità alla Direttiva 93/42/CEE se la dichiarazione di
conformità è antecedente al 26 maggio 2020.
-Gli strumenti riutilizzabili NON chirurgici immessi in commercio in conformità alla direttiva 93/42/CEE PRIMA del 26 maggio 2020 possono continuare ad essere venduti dai rivenditori anche dopo tale data (fino alla data limite).
Nulla osta, se il fabbricante lo vuole, che si rendano gli strumenti riutilizzabili conformi al regolamento prima del 26 maggio 2020.
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