GUERRA:
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO IN PILLOLE
Luca
Martinelli
Pubblicazione
del 28 febbraio 2022
Eschilo
1.PREMESSA
La Carta delle
Nazioni Unite vieta, in maniera inequivocabile, la guerra. Vieta il ricorso all’uso
della forza armata contro un altro Stato.
A partire dal
1945, la guerra non costituisce più un mezzo legittimo di soluzione delle
controversie che sorgono tra gli Stati.
2.IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (D.I.U.)
La guerra rimane una eventualità che non può essere ignorata.
Immaginare che le guerre non si verifichino più è una
manifestazione di illusione o di pigrizia mentale e purtroppo il conflitto in
corso fra Russia e Ucraina ne è l’ennesima drammatica conferma.
Per quanto possa sembrare improbabile chi partecipa a un conflitto armato deve, o per lo meno dovrebbe, rispettare le regole del Diritto Internazionale Umanitario (DIU).
Il Diritto Internazionale Umanitario (definito “Diritto delle genti dalla dottrina classica) è un insieme di convenzioni, leggi e regole di guerra che hanno la finalità di proteggere tutte le persone che non prendono, o non prendono più, parte al conflitto. Il DIU pone inoltre limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra, al fine di limitare le sofferenze inutili ed eliminare i mali superflui. Si applica in ogni conflitto armato, internazionale o non internazionale.
Le regole divengono effettive
dallo scoppio delle ostilità con o senza discriminazione di guerra.
Il DIU non concede
deroghe a seconda a chi ha ragione o a chi ha torto o a seconda di chi è chi è
il provocatore è chi è il provocato. Non si occupa quindi né di ragioni o torti
né della legittimità dell’uso della forza. Il DIU deve essere indistintamente rispettato
da tutti gli attori coinvolti in una guerra.
L’impianto del DIU è
definibile come “Leggi di guerra”.
La
violazione delle leggi di guerra costituisce un crimine di guerra.
3.CRIMINI DI GUERRA
Un
crimine di guerra è una violazione dei trattati internazionali, relativi al
diritto bellico, da parte di una o più persone, militari o civili.
La
guerra è un conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati, o in genere fra
gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, ecc., nella sua forma estrema e
cruenta, quando cioè si sia fatto ricorso alle armi.
Nel
diritto internazionale la guerra è definita come una situazione giuridica in
cui ciascuno degli stati belligeranti può, nei limiti fissati dal diritto
internazionale, esercitare la violenza contro il territorio, le persone e i
beni dell’altro stato, e pretendere inoltre che gli stati rimasti fuori del
conflitto, cioè neutrali, assumano un comportamento imparziale.
Il filosofo (e scrittore, pedagogista e musicista) svizzero (in realtà Ginevrino poiché al tempo non esisteva la confederazione svizzera) Jean-Jacques Rousseau nel XVIII secolo formulò il seguente principio relativo alla guerra tra Stati:
“La guerra non è una relazione tra un uomo e un altro uomo, bensì
una relazione tra Stati, in cui gli individui sono nemici solo per caso; non come uomini, nemmeno come
cittadini, ma solo in quanto soldati (…).Poiché l’oggetto della guerra è
quello di struggere lo Stato nemico, sarà legittimo ucciderne i difensori
finché questi imbracciano le armi; ma non appena essi le gettano e si
arrendono, cessano in quel momento di essere nemici o agenti del nemico e
tornano a essere semplicemente uomini, per cui non si ha più diritto sulla loro
vita”.
5.I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL D.I.U.
Il teologo
e umanista olandese Ugo Grozio (Huig van Groot), considerato il padre della
scuola del giusnaturalismo moderno (dottrina politico-giudica elaborata nel
Seicento nella quale si affrontano due temi politco giuridici come Da dove ha origine
il diritto e qual è il suo fondamento? e Quali sono i limiti del potere
statale, sia rispetto ai sudditi, sia rispetto agli altri stati?), a
seguito della
riforma che aveva diviso il mondo cristiano europeo affermò che il diritto non
doveva essere più inteso come espressione di
una giustizia divina, bensì come il frutto della ragione; da qui il bisogno di trovare un principio unitario che governasse le
relazioni internazionali, “Il diritto delle genti” fornì questo principio”.
A fine 800 il giurista estone (Al tempo sotto l'impero russo) Fyodor Martens, in relazione ai casi non considerati dalle convenzioni di diritto umanitario, enunciò il seguente principio:
“(...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio
dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini
stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza”.
Questo enunciato, nel contesto
del Diritto Internazionale Umanitario, ha preso il nome di “Clausola Martens”.
I principi del DIU esprimono quelli che la Corte Penale Internazionale di Giustizia ha definito
“Le considerazioni elementari di umanità” e
successivamente “Principi
Fondamentali del D.I.U.”
Costituiscono
il fondamento della protezione che il diritto conferisce alle vittime della
guerra.
Hanno carattere vincolante in tutte le circostanze e nessuna deroga ad essi può
essere
autorizzata.
Vediamo i principi:
-Principio di Umanità
Conosciuto come “Clausola
Martens” e
considerato norma del diritto
consuetudinario, enuncia:
“(...) i civili e i combattenti rimangono sotto
la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano
dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della
pubblica coscienza”.
-Principio di Distinzione
Chi conduce operazioni militari deve operare costantemente la distinzione
tra personale combattente e popolazione civile, fra obiettivo militare e bene civile,
fra prigionieri di guerra, internato civile e prigionieri comuni.
-Principio di Proporzionalità
Ogni comandante militare, prima di lanciare un attacco deve valutare
che vi sia un vantaggio militare concreto e diretto nell’azione militare, in
relazione alle perdite umane e ai danni alla popolazione civile, ai beni
culturali e ai beni civili, incidentalmente causati.
Sebbene le operazioni militare possano essere intraprese solamente
contro gli obiettivi militari, questo non impedisce che dei civili o dei beni
siano toccati. Per questo motivo il Diritto Internazionale Umanitario esige che
le operazioni militari siano condotte vigilando costantemente a che sia
risparmiata la popolazione civile e i beni di carattere civile.
-Principio di Limitazione delle perdite inutili e delle sofferenze superflue
Si traduce nella proibizione di armi e sistemi d’arma, con
munizionamento o modalità d’impiego, tali da colpire con effetti traumatici
eccessivi, così da recare sofferenze alleviabili al bersaglio (laser accecanti,
munizionamento a frammentazione con schegge non rilevabili ai raggi x) ecc.
6.CATEGORIE PROTETTE DAL IL DIU
Il DIU regola la
protezione dei feriti e i malati, i naufraghi, il personale sanitario, i
prigionieri di guerra.
Vediamo la definizione
dello status:
6.1.Feriti e Malati
Persone militari o civili che a causa di malattie, traumi o
infermità fisiche o
psichiche necessitano di cure e si astengono ad ogni ostilità. Hanno il diritto
a essere raccolti e trattati con umanità e curati senza distinzioni se non di
carattere sanitario. Non devono subire violenze o esperimenti, né essere
lasciati intenzionalmente senza cure o esposti a contagi o infezioni. Devono
comunque essere rispettati dalla popolazione civile.
6.2.Naufraghi
Personale militare o civile che si trovano in situazioni
pericolose in acque, in seguito a infortuni ad esse o ai mezzi che li
trasportavano (nave o aeromobile) e si astengono da ogni ostilità. Queste
persone manterranno lo stato di naufraghi anche durante il salvataggio, fino a
che non ricopriranno un’altra
categoria espressa dalle convenzioni.
6.3.Personale Sanitario
Persone elusivamente impegnate in attività sanitarie (medici e
infermieri), o all’amministrazione e funzionamento di unità e mezzi di
trasporto sanitari. A questa categoria è associato anche il personale religioso
esclusivamente dedicato al proprio ministero. Questo personale non può essere
ostacolato all’esplicazione delle proprie attività. Hanno l’obbligo di astenersi
da ogni atto di ostilità, di identificarsi e di rispettare la volontà dei pazienti.
Hanno il divieto di esperimenti medici sui pazienti.
6.4.Prigioniero di Guerra
Combattente che cade in potere della parte avversaria o che si
arrende.
Secondo questa definizione dobbiamo definire cosa sia un
combattente legittimo.
Seconda la terza Convenzione di Ginevra (1949) è colui che
rispetta le quattro caratteristiche che lo definiscono tale.
Un soggetto per avere lo status di combattente deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
-Essere sottoposto ad un comando responsabile;
-Portare apertamente le armi;
-Portare una divisa o un segno di riconoscimento fisso e
riconoscibile a distanza;
-Rispettare gli usi e le leggi di guerra.
Con l’evolversi dei conflitti si è visto che non sempre potevano essere rispettate tutte e quattro le caratteristiche così già dal 1977 si afferma che bastano le prime due a definire un combattente legittimo.
Infatti, anche il civile può diventare un combattente a seguito
della leva di massa.
Con questo termine si definisce la popolazione che di fronte all’invasione
improvvisa del nemico prende le armi prima che le FF.AA. regolari si
organizzino.
È equiparata ed ha diritto allo status di combattente legittimo se
porta apertamente le armi e rispetta gli usi e le leggi di guerra.
È importante capire quindi la netta distinzione che c’è tra un combattente legittimo e la popolazione civile che in quanto tale non prende affatto parte in nessun modo diretto o indiretto al conflitto.
Il combattente che si trova fuori combattimento non può essere oggetto di attacco, a
condizione che si astenga da qualsiasi atto di ostilità o perfidia.
6.7.Atto di Perfidia
Grave violazione del D.I.U. che sussiste quando ci si approfitta
delle
buona fede della parte avversaria, ovverosia quando si fa cadere in errore il
nemico inducendolo a credere di dovere concedere o ad avere diritto alla
protezione accordata dalle norme di tutela del DIU, simulando:
-La resa;
-La volontà di negoziare;
-Una ferita o una malattia;
-Lo stato di civile;
-Lo stato protetto usando l’emblema di protezione, senza averne
diritto.
Inoltre ad essere protetti dal D.I.U. non sono solo le persone ma anche i
beni culturali ossia tutto ciò di carattere culturale e civile, che non
rappresenta un obiettivo militare, e sono protetti da speciali simboli.
Esempio di simboli utilizzati per convenzione internazionale:
7.LE REGOLE DEL DIU
Uno dei problemi maggiori, specie nei conflitti armati, è l’ignoranza
sulla conoscenza dei trattati internazionali e quini la non conoscenza su ciò
che è legittimo e ciò che non è legittimo fare.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR/ICRC) è promotore e custode del Diritto Internazionale Umanitario. Uno dei suoi compiti e darne ampia diffusione sia all’interno del Movimento sia all’esterno, coadiuvato dall’attività di disseminazione delle Società Nazionali.
Per questo organizza ed eroga, attraverso i suoi istruttori, corsi di DIU anche alle forze armate tesi a fornire nozioni generali sulle norme e sui Principi del Diritto Internazionale Umanitario, nonché sul Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa,
Corsi informativi su temi monografici, ovvero approfondimenti o
aggiornamenti su aspetti particolarmente rilevanti o di attualità in materia di
Diritto Internazionale Umanitario e Corsi formativi, rivolti sia a Volontari
CRI (Corso per Istruttori DIU e Corsi di alta specializzazione) sia ad
appartenenti alle Forze Armate (Corso DIU per Operatori Internazionali e Corso
per Consigliere Qualificato per l’applicazione del Diritto Internazionale
Umanitario nei conflitti armati).
Il Comitato Internazionale di Croce Rossa (C.I.R.C.) ha realizzato un riassunto delle regole del DIU, riassunto che non ha la forza di uno strumento giuridico ma vuole semplicemente facilitare la comprensione e la diffusione del D.I.U.
Vediamo la sintesi delle regole del DIU:
1.Le persone che non prendono, o che non prendono più parte alle ostilità hanno diritto al
rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e mentale. Queste
persone devono
essere protette e trattate con umanità in qualsiasi circostanza senza nessuna
distinzione di
carattere sfavorevole (distinzione tra combattente e non combattente).
2.È assolutamente proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende o che
non prende più parte alle ostilità (perché lo scopo della guerra è quello di
rendere inoffensivo il nemico ma solo fino a quando conserva lo status di
combattente).
3.I feriti e malati devono essere raccolti e curati dalla parte in
conflitto che li detiene in
proprio potere. Il personale sanitario e gli stabilimenti, i trasporti e le
attrezzature sanitarie,
devono essere rispettati e protetti. La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa sono
il segno
protettivo di queste persone e di questi materiali e devono essere rispettati.
4.I combattenti che sono stati catturati e i civili che si trovano sotto l’autorità
della Parte
avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei
loro diritti personali
e delle loro opinioni politiche, religiose, etc. Devono essere protetti contro
ogni forma di
violenza e di rappresaglia. Hanno diritto a scambiarsi notizie con le proprie
famiglie e a
ricevere aiuti materiali (è compito dei delegati C.I.C.R., assicurarsi che
tutto ciò avvenga e
tutelare i diritti di queste persone).
5.Tutti devono godere delle garanzie giudiziarie fondamentali e nessuno può essere ritenuto
responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno può essere sottoposto a
torture
fisiche e mentali o, punizioni corporali crudeli o degradanti o ad altri
trattati simili.
6.Né le Parti in conflitto né i membri delle Forze Armate (FF.AA.) hanno un
diritto illimitato nella scelta di mezzi e metodi di combattimento. È proibito
usare armi o metodi di combattimento che possono causare perdite inutili o
sofferenze eccessive.
7.Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento i combattenti e i
civili, e gli
obiettivi militari e i beni civili.
8.CONCLUSIONI
-Il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) regola le relazioni
tra Stati, Organizzazioni Internazionali ed altri soggetti di diritto
internazionale durante un conflitto armato. Costituisce una parte importante
del diritto internazionale pubblico, che comprende le regole consuetudinarie,
nonché i trattati internazionali applicabili ai conflitti armati internazionali
e non internazionali. Queste norme proteggono sia le persone che prendono, o
non prendono più, parte al conflitto, sia determinati beni civili, limitando le
parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento;
-Il Diritto Internazionale dei Conflitti Armati non si occupa né delle ragioni, o torti, che hanno condotto al conflitto armato, né della legittimità, o meno, dell’uso della forza;
-La violazione dei trattati internazionali relativi al diritto bellico è un crimine di guerra.
9.BIBLIOGRAFIA
1-Cenni sul diritto internazionale umanitario dei conflitti armati
- Gen. c.a. (ris.) Pietro Verri – Croce Rossa Italiana – 1983;
2- Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto internazionale - Gabriella Venturini - Giuffrè, 1988;
3- Diritto internazionale dei conflitti armati - Natalino Ronzitti – Giappichelli, 2021;
4-Diritto Internazionale Umanitario – Risposte alle vostre domande C.I.R.C. (Comitato Internazionale della Croce Rossa);
5-COMPENDIU – Croce Rossa Italiana - Coordinamento Regionale degli Istruttori D.I.U. della Campania – 2014;
6-Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario;
7-ABC del diritto internazionale umanitario – Dipartimento degli affari esteri DFAE della Confederazione Svizzera – 2018;
8-Manuale per parlamentari – Rispetto del diritto umanitario internazionale – Croce Rossa Svizzera.
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