lunedì 28 febbraio 2022

GUERRA: DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO IN PILLOLE

 

GUERRA: DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO IN PILLOLE

Luca Martinelli

Pubblicazione del 28 febbraio 2022

 La pubblicazione fa ampio uso di estratti dei testi citati in bibliografia.

 

In guerra, la verità è la prima vittima.

                                                  Eschilo

1.PREMESSA

La Carta delle Nazioni Unite vieta, in maniera inequivocabile, la guerra. Vieta il ricorso all’uso della forza armata contro un altro Stato.

A partire dal 1945, la guerra non costituisce più un mezzo legittimo di soluzione delle controversie che sorgono tra gli Stati.

2.IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (D.I.U.)

La guerra rimane una eventualità che non può essere ignorata.

Immaginare che le guerre non si verifichino più è una manifestazione di illusione o di pigrizia mentale e purtroppo il conflitto in corso fra Russia e Ucraina ne è l’ennesima drammatica conferma.

Per quanto possa sembrare improbabile chi partecipa a un conflitto armato deve, o per lo meno dovrebbe, rispettare le regole del Diritto Internazionale Umanitario (DIU).

Il Diritto Internazionale Umanitario (definito “Diritto delle genti dalla dottrina classica) è un insieme di convenzioni, leggi e regole di guerra che hanno la finalità di proteggere tutte le persone che non prendono, o non prendono più, parte al conflitto. Il DIU pone inoltre limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra, al fine di limitare le sofferenze inutili ed eliminare i mali superflui. Si applica in ogni conflitto armato, internazionale o non internazionale.

Le regole divengono effettive dallo scoppio delle ostilità con o senza discriminazione di guerra.

Il DIU non concede deroghe a seconda a chi ha ragione o a chi ha torto o a seconda di chi è chi è il provocatore è chi è il provocato. Non si occupa quindi né di ragioni o torti né della legittimità dell’uso della forza. Il DIU deve essere indistintamente rispettato da tutti gli attori coinvolti in una guerra.

L’impianto del DIU è definibile come “Leggi di guerra”.

La violazione delle leggi di guerra costituisce un crimine di guerra.

3.CRIMINI DI GUERRA

Un crimine di guerra è una violazione dei trattati internazionali, relativi al diritto bellico, da parte di una o più persone, militari o civili.

 4.GUERRA

La guerra è un conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati, o in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, ecc., nella sua forma estrema e cruenta, quando cioè si sia fatto ricorso alle armi.

Nel diritto internazionale la guerra è definita come una situazione giuridica in cui ciascuno degli stati belligeranti può, nei limiti fissati dal diritto internazionale, esercitare la violenza contro il territorio, le persone e i beni dell’altro stato, e pretendere inoltre che gli stati rimasti fuori del conflitto, cioè neutrali, assumano un comportamento imparziale.

Il filosofo (e scrittore, pedagogista e musicista) svizzero (in realtà Ginevrino poiché al tempo non esisteva la confederazione svizzera) Jean-Jacques Rousseau nel XVIII secolo formulò il seguente principio relativo alla guerra tra Stati:

La guerra non è una relazione tra un uomo e un altro uomo, bensì una relazione tra Stati, in cui gli individui sono nemici solo per caso; non come uomini, nemmeno come cittadini, ma solo in quanto soldati ().Poiché l’oggetto della guerra è quello di struggere lo Stato nemico, sarà legittimo ucciderne i difensori finché questi imbracciano le armi; ma non appena essi le gettano e si arrendono, cessano in quel momento di essere nemici o agenti del nemico e tornano a essere semplicemente uomini, per cui non si ha più diritto sulla loro vita”.

5.I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL D.I.U.

Il teologo e umanista olandese Ugo Grozio (Huig van Groot), considerato il padre della scuola del giusnaturalismo moderno (dottrina politico-giudica elaborata nel Seicento nella quale si affrontano due temi politco giuridici come Da dove ha origine il diritto e qual è il suo fondamento? e Quali sono i limiti del potere statale, sia rispetto ai sudditi, sia rispetto agli altri stati?), a seguito della riforma che aveva diviso il mondo cristiano europeo affermò che il diritto non doveva essere più inteso come espressione di una giustizia divina, bensì come il frutto della ragione; da qui il bisogno di trovare un principio unitario che governasse le relazioni internazionali, “Il diritto delle genti” fornì questo principio”.

A fine 800 il giurista estone (Al tempo sotto l'impero russo)  Fyodor Martens, in relazione ai casi non considerati dalle convenzioni di diritto umanitario, enunciò il seguente principio:

(...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza”.

Questo enunciato, nel contesto del Diritto Internazionale Umanitario, ha preso il nome di “Clausola  Martens”.

I principi del DIU esprimono quelli che la Corte Penale Internazionale di Giustizia ha definito

Le considerazioni elementari di umanità” e successivamente Principi Fondamentali del D.I.U.
Costituiscono il fondamento della protezione che il diritto conferisce alle vittime della guerra.
Hanno carattere vincolante in tutte le circostanze e nessuna deroga ad essi può essere
autorizzata.

Vediamo i principi:

-Principio di Umanità

Conosciuto come Clausola Martens e considerato norma del diritto
consuetudinario, enuncia:

 (...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.


-Principio di Distinzione

Chi conduce operazioni militari deve operare costantemente la distinzione tra personale combattente e popolazione civile, fra obiettivo militare e bene civile, fra prigionieri di guerra, internato civile e prigionieri comuni.

-Principio di Proporzionalità

Ogni comandante militare, prima di lanciare un attacco deve valutare che vi sia un vantaggio militare concreto e diretto nell’azione militare, in relazione alle perdite umane e ai danni alla popolazione civile, ai beni culturali e ai beni civili, incidentalmente causati.

 -Principio di Precauzione

Sebbene le operazioni militare possano essere intraprese solamente contro gli obiettivi militari, questo non impedisce che dei civili o dei beni siano toccati. Per questo motivo il Diritto Internazionale Umanitario esige che le operazioni militari siano condotte vigilando costantemente a che sia risparmiata la popolazione civile e i beni di carattere civile.


-Principio di Limitazione delle perdite inutili e delle sofferenze superflue

Si traduce nella proibizione di armi e sistemi d’arma, con munizionamento o modalità d’impiego, tali da colpire con effetti traumatici eccessivi, così da recare sofferenze alleviabili al bersaglio (laser accecanti, munizionamento a frammentazione con schegge non rilevabili ai raggi x) ecc.

6.CATEGORIE PROTETTE DAL IL DIU

Il DIU regola la protezione dei feriti e i malati, i naufraghi, il personale sanitario, i prigionieri di guerra.

Vediamo la definizione dello status:

6.1.Feriti e Malati

Persone militari o civili che a causa di malattie, traumi o infermità fisiche o
psichiche necessitano di cure e si astengono ad ogni ostilità. Hanno il diritto a essere raccolti e trattati con umanità e curati senza distinzioni se non di carattere sanitario. Non devono subire violenze o esperimenti, né essere lasciati intenzionalmente senza cure o esposti a contagi o infezioni. Devono comunque essere rispettati dalla popolazione civile.


6.2.Naufraghi

Personale militare o civile che si trovano in situazioni pericolose in acque, in seguito a infortuni ad esse o ai mezzi che li trasportavano (nave o aeromobile) e si astengono da ogni ostilità. Queste persone manterranno lo stato di naufraghi anche durante il salvataggio, fino a che non ricopriranno unaltra categoria espressa dalle convenzioni.

6.3.Personale Sanitario

Persone elusivamente impegnate in attività sanitarie (medici e infermieri), o all’amministrazione e funzionamento di unità e mezzi di trasporto sanitari. A questa categoria è associato anche il personale religioso esclusivamente dedicato al proprio ministero. Questo personale non può essere ostacolato all’esplicazione delle proprie attività. Hanno l’obbligo di astenersi da ogni atto di ostilità, di identificarsi e di rispettare la volontà dei pazienti. Hanno il divieto di esperimenti medici sui pazienti.

6.4.Prigioniero di Guerra

Combattente che cade in potere della parte avversaria o che si arrende.

Secondo questa definizione dobbiamo definire cosa sia un combattente legittimo.

Seconda la terza Convenzione di Ginevra (1949) è colui che rispetta le quattro caratteristiche che lo definiscono tale.

Un soggetto per avere lo status di combattente deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

-Essere sottoposto ad un comando responsabile;

-Portare apertamente le armi;

-Portare una divisa o un segno di riconoscimento fisso e riconoscibile a distanza;

-Rispettare gli usi e le leggi di guerra.

Con l’evolversi dei conflitti si è visto che non sempre potevano essere rispettate tutte e quattro le caratteristiche così già dal 1977 si afferma che bastano le prime due a definire un combattente legittimo.

Infatti, anche il civile può diventare un combattente a seguito della leva di massa.

Con questo termine si definisce la popolazione che di fronte all’invasione improvvisa del nemico prende le armi prima che le FF.AA. regolari si organizzino.

È equiparata ed ha diritto allo status di combattente legittimo se porta apertamente le armi e rispetta gli usi e le leggi di guerra.

È importante capire quindi la netta distinzione che c’è tra un combattente legittimo e la popolazione civile che in quanto tale non prende affatto parte in nessun modo diretto o indiretto al conflitto.

Il combattente che si trova fuori combattimento non può essere oggetto di attacco, a

condizione che si astenga da qualsiasi atto di ostilità o perfidia.

6.7.Atto di Perfidia

Grave violazione del D.I.U. che sussiste quando ci si approfitta delle
buona fede della parte avversaria, ovverosia quando si fa cadere in errore il nemico inducendolo a credere di dovere concedere o ad avere diritto alla protezione accordata dalle norme di tutela del DIU, simulando:

-La resa;

-La volontà di negoziare;

-Una ferita o una malattia;

-Lo stato di civile;

-Lo stato protetto usando l’emblema di protezione, senza averne diritto.

Inoltre ad essere protetti dal D.I.U. non sono solo le persone ma anche i beni culturali ossia tutto ciò di carattere culturale e civile, che non rappresenta un obiettivo militare, e sono protetti da speciali simboli.

Esempio di simboli utilizzati per convenzione internazionale:

7.LE REGOLE DEL DIU

Uno dei problemi maggiori, specie nei conflitti armati, è l’ignoranza sulla conoscenza dei trattati internazionali e quini la non conoscenza su ciò che è legittimo e ciò che non è legittimo fare.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR/ICRC) è promotore e custode del Diritto Internazionale Umanitario. Uno dei suoi compiti e darne ampia diffusione sia all’interno del Movimento sia all’esterno, coadiuvato dall’attività di disseminazione delle Società Nazionali.

Per questo organizza ed eroga, attraverso i suoi istruttori, corsi di DIU anche alle forze armate tesi a fornire nozioni generali sulle norme e sui Principi del Diritto Internazionale Umanitario, nonché sul Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa,

Corsi informativi su temi monografici, ovvero approfondimenti o aggiornamenti su aspetti particolarmente rilevanti o di attualità in materia di Diritto Internazionale Umanitario e Corsi formativi, rivolti sia a Volontari CRI (Corso per Istruttori DIU e Corsi di alta specializzazione) sia ad appartenenti alle Forze Armate (Corso DIU per Operatori Internazionali e Corso per Consigliere Qualificato per l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti armati).

Il Comitato Internazionale di Croce Rossa (C.I.R.C.) ha realizzato un riassunto delle regole del DIU, riassunto che non ha la forza di uno strumento giuridico ma vuole semplicemente facilitare la comprensione e la diffusione del D.I.U.

Vediamo la sintesi delle regole del DIU:

1.Le persone che non prendono, o che non prendono più parte alle ostilità hanno diritto al

rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e mentale. Queste persone devono
essere protette e trattate con umanità in qualsiasi circostanza senza nessuna distinzione di
carattere sfavorevole (distinzione tra combattente e non combattente).


2.È assolutamente proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende o che non prende più parte alle ostilità (perché lo scopo della guerra è quello di rendere inoffensivo il nemico ma solo fino a quando conserva lo status di combattente).

 

3.I feriti e malati devono essere raccolti e curati dalla parte in conflitto che li detiene in
proprio potere. Il personale sanitario e gli stabilimenti, i trasporti e le attrezzature sanitarie,
devono essere rispettati e protetti. La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa sono il segno
protettivo di queste persone e di questi materiali e devono essere rispettati.


4.I combattenti che sono stati catturati e i civili che si trovano sotto l’autorità della Parte
avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali
e delle loro opinioni politiche, religiose, etc. Devono essere protetti contro ogni forma di
violenza e di rappresaglia. Hanno diritto a scambiarsi notizie con le proprie famiglie e a
ricevere aiuti materiali (è compito dei delegati C.I.C.R., assicurarsi che tutto ciò avvenga e
tutelare i diritti di queste persone).

5.Tutti devono godere delle garanzie giudiziarie fondamentali e nessuno può essere ritenuto

responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno può essere sottoposto a torture
fisiche e mentali o, punizioni corporali crudeli o degradanti o ad altri trattati simili.


6.Né le Parti in conflitto né i membri delle Forze Armate (FF.AA.) hanno un diritto illimitato nella scelta di mezzi e metodi di combattimento. È proibito usare armi o metodi di combattimento che possono causare perdite inutili o sofferenze eccessive.


7.Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento i combattenti e i civili, e gli
obiettivi militari e i beni civili.

8.CONCLUSIONI

-Il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) regola le relazioni tra Stati, Organizzazioni Internazionali ed altri soggetti di diritto internazionale durante un conflitto armato. Costituisce una parte importante del diritto internazionale pubblico, che comprende le regole consuetudinarie, nonché i trattati internazionali applicabili ai conflitti armati internazionali e non internazionali. Queste norme proteggono sia le persone che prendono, o non prendono più, parte al conflitto, sia determinati beni civili, limitando le parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento;

-Il Diritto Internazionale dei Conflitti Armati non si occupa né delle ragioni, o torti, che hanno condotto al conflitto armato, né della legittimità, o meno, dell’uso della forza;

-La violazione dei trattati internazionali relativi al diritto bellico è un crimine di guerra.

9.BIBLIOGRAFIA

1-Cenni sul diritto internazionale umanitario dei conflitti armati - Gen. c.a. (ris.) Pietro Verri – Croce Rossa Italiana – 1983;

2- Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto internazionale - Gabriella Venturini - Giuffrè, 1988;

3- Diritto internazionale dei conflitti armati - Natalino Ronzitti – Giappichelli, 2021;

4-Diritto Internazionale Umanitario – Risposte alle vostre domande C.I.R.C. (Comitato Internazionale della Croce Rossa);

5-COMPENDIU – Croce Rossa Italiana - Coordinamento Regionale degli Istruttori D.I.U. della Campania – 2014;

6-Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario;

7-ABC del diritto internazionale umanitario – Dipartimento degli affari esteri DFAE della Confederazione Svizzera – 2018;

8-Manuale per parlamentari – Rispetto del diritto umanitario internazionale – Croce Rossa Svizzera.

 

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