ASO:
CAMBIANO LE REGOLE PER LA QUALIFICA
Pubblicazione del 27 luglio 2022
Il 3 maggio del
2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo 2022.
Il DPCM recepisce l’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione
del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale
operatore d’interesse sanitario, ovvero modifica il precedente DPCM del 2018.
Potremmo definire questo DPCM maggiormente inclusivo, rispetto al
precedente del 2018, e che tiene più in considerazione le vicende della vita lavorativa
reale che non sempre collimano con la vita lavorativa “formale”.
2.CAMBIAMENTI
Cosa cambia sostanzialmente rispetto al DPCM del 2018?
I cambiamenti riguardano principalmente 4 aspetti:
-Uno è relativo al periodo temporale in cui si deve dimostrare, per
poter essere esentati dal corso di qualifica, di aver svolto per almeno 36
mesi, anche non continuativi, l’attività di assistente alla poltrona. Il
periodo aumenta di 5 anni, quindi il periodo per calcolare i 36 mesi di
attività passa dal periodo 2013-2018 al periodo 2008-2018;
-Uno riguarda la possibilità per chi ha svolto il lavoro di assistente
alla poltrona, ma che contrattualmente risultava inquadrato diversamente, di poter
ugualmente usufruire dell’esenziona dal corso per ASO;
-Uno è rappresentato da un “scorciatoia” per chi ha svolto il ruolo di
assistente alla poltrona ma non riesce a dimostrare un periodo di almeno 36
mesi che darebbero diritto all’esenzione dal corso di qualifica;
-Un’ultimo aspetto riguarda il requisito di accesso al corso ASO circa gli
adempimenti all’obbligo di istruzione. Adesso si accetta anche chi aveva assolto
tale obbligo ai tempi in cui la legge stabiliva la frequenza della sola scuola secondaria
di primo grado (terza media).
Vediamo nel dettaglio i cambiamenti.
3.ESENZIONI DALLA QUALIFICA
L’Art. 11 del DPC del 2018 recitava:
1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso
di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui
al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3,
hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e
possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime
di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata
negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’Art. 11 del DPCM del 2022 recita:
1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso
di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui
al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto
l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare
un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato,
di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi
dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
In conclusione adesso il periodo utile per poter calcolare i 36 mesi di
lavoro, antecedentemente al 2018, che darebbero diritto all’esonero dal corso
ASO è di 10 anni ovvero 5 anni in più.
4.ESENZIONE PER I “CASI REALI”
Nel corso della
vita lavorativa molte persone, pur svolgendo il lavoro di assistente alla
poltrona, formalmente, cioè come inquadramento contrattuale, risultavano
segretarie o impiegate a vario titolo.
Il DPCM del
2022 estende la possibilità di accedere al corso di qualifica ASO anche a
coloro che nella vita lavorativa reale svolgevano il ruolo di assistente alla
poltrona ma che risultavano con un impiego contrattuale diverso.
Sempre l’Art.
11 (comma 2) infatti recita oggi:
2. Sono,
altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di
formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al
presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del
9 febbraio
2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di
assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle
dell’assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al
precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante
l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro
individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal
Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto
contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello
UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera
inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle
dell’assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare anche
l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi
decreto legislativo n. 81/08.
In questo caso
è probabile che per sua doverosa tutela l’odontoiatra in fase di assunzione
chieda, al lavoratore esentato dal corso ASO in virtù del comma 2 dell’Art. 11,
di fornire un’autodichiarazione, insieme alla fotocopia di un documento di
identità valido, dove il lavoratore dichiara la veridicità della documentazione
(quella prevista dall’Art. 11 del DPCM 2022) consegnata all’odontoiatra a
dimostrazione del possesso dei requisiti di esenzione.
Si dovrà
inoltre dimostrare di aver seguito, durante il periodo di lavoro, i corsi sulla
sicurezza relativi al lavoro con rischio alto – sanitario.
5. ESENZIONE
PARZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ASO
Il nuovo DPCM
tiene in considerazione anche coloro che non riescono a dimostrare tutti e 36 i
mesi di lavoro come assistente alla poltrona, antecedentemente al 2018.
L’Art. 12 del
DPCM 29022 recita:
1. Coloro
che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’assistente di studio
odontoiatrico, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture
sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei
mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano
comprovabili dalla documentazione di cui all’art. 11, comma 2, accedono ad
un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria
ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell’art. 10 e
al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento
dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile
2023.
In altre parole
si tratta di un percorso abbreviato che anziché essere di 700 ore è di 250 ore
(minimo). È importante sottolineare però il limite del 21 aprile 2023 per poter
conseguire la qualifica di ASO.
6.REQUISITI
DI ACCESSO AL CORSO DI QUALIFICA
L’Art. 6 del
DPCM del 2018 a riguardo dei requisiti di accesso recitava:
1.Per
l’accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto
l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai
sensi della normativa vigente.
L’Art. 6 del
DPCM del 2022 recita:
1.Il
requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio
odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
Non si tratta
di un banale cambio di forma lessicale ma di un atto sostanziale.
Richiedere nel
2018 (anno del primo DPCM) l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e
formazione professionale ai sensi della normativa vigente (ovvero
vigente nel 2018) significa che si deve aver frequentato fino al biennio della
scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori).
Il DPCM del
2022 indica invece che si deve essere in possesso della certificazione di
assolvimento dell’obbligo di istruzione. Questo significa che se io ho
assolto a tale obbligo quando la legge prevedeva che questo fosse assolto con
la frequenza della sola scuola secondaria di primo grado, la sola “terza
media”, posso ugualmente accedere al corso per ASO.
7.CORSI DI
AGGIORNAMENTO
Rimane
naturalmente l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di
10 ore annue da svolgere entro l’anno successivo al raggiungimento della
qualifica di ASO e entro invece 12 mesi per coloro che hanno usufruito
dell’esonero dal corso.
8.BIBLIOGRAFIA
-CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - Verbale n. 20/2021 Seduta del 7 Ottobre 2021;
-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2022. Recepimento dell’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario;
-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – Anno 163° n. 102 – 3 maggio 2022.
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