mercoledì 27 luglio 2022

ASO: CAMBIANO LE REGOLE PER LA QUALIFICA

 

ASO: CAMBIANO LE REGOLE PER LA QUALIFICA

 Luca Martinelli

Pubblicazione del 27 luglio 2022



 1.PREMESSA

Il 3 maggio del 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo 2022.

Il DPCM recepisce l’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario, ovvero modifica il precedente DPCM del 2018.

 

Potremmo definire questo DPCM maggiormente inclusivo, rispetto al precedente del 2018, e che tiene più in considerazione le vicende della vita lavorativa reale che non sempre collimano con la vita lavorativa “formale”.

 

2.CAMBIAMENTI

Cosa cambia sostanzialmente rispetto al DPCM del 2018?

I cambiamenti riguardano principalmente 4 aspetti:

-Uno è relativo al periodo temporale in cui si deve dimostrare, per poter essere esentati dal corso di qualifica, di aver svolto per almeno 36 mesi, anche non continuativi, l’attività di assistente alla poltrona. Il periodo aumenta di 5 anni, quindi il periodo per calcolare i 36 mesi di attività passa dal periodo 2013-2018 al periodo 2008-2018;

-Uno riguarda la possibilità per chi ha svolto il lavoro di assistente alla poltrona, ma che contrattualmente risultava inquadrato diversamente, di poter ugualmente usufruire dell’esenziona dal corso per ASO;

-Uno è rappresentato da un “scorciatoia” per chi ha svolto il ruolo di assistente alla poltrona ma non riesce a dimostrare un periodo di almeno 36 mesi che darebbero diritto all’esenzione dal corso di qualifica;

-Un’ultimo aspetto riguarda il requisito di accesso al corso ASO circa gli adempimenti all’obbligo di istruzione. Adesso si accetta anche chi aveva assolto tale obbligo ai tempi in cui la legge stabiliva la frequenza della sola scuola secondaria di primo grado (terza media).

 

Vediamo nel dettaglio i cambiamenti.

 

3.ESENZIONI DALLA QUALIFICA

L’Art. 11 del DPC del 2018 recitava:

1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

L’Art. 11 del DPCM del 2022 recita:

1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

In conclusione adesso il periodo utile per poter calcolare i 36 mesi di lavoro, antecedentemente al 2018, che darebbero diritto all’esonero dal corso ASO è di 10 anni ovvero 5 anni in più.




4.ESENZIONE PER I “CASI REALI”

Nel corso della vita lavorativa molte persone, pur svolgendo il lavoro di assistente alla poltrona, formalmente, cioè come inquadramento contrattuale, risultavano segretarie o impiegate a vario titolo.

Il DPCM del 2022 estende la possibilità di accedere al corso di qualifica ASO anche a coloro che nella vita lavorativa reale svolgevano il ruolo di assistente alla poltrona ma che risultavano con un impiego contrattuale diverso.

 

Sempre l’Art. 11 (comma 2) infatti recita oggi:

2. Sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.

 

In questo caso è probabile che per sua doverosa tutela l’odontoiatra in fase di assunzione chieda, al lavoratore esentato dal corso ASO in virtù del comma 2 dell’Art. 11, di fornire un’autodichiarazione, insieme alla fotocopia di un documento di identità valido, dove il lavoratore dichiara la veridicità della documentazione (quella prevista dall’Art. 11 del DPCM 2022) consegnata all’odontoiatra a dimostrazione del possesso dei requisiti di esenzione.

 

Si dovrà inoltre dimostrare di aver seguito, durante il periodo di lavoro, i corsi sulla sicurezza relativi al lavoro con rischio alto – sanitario.

 

5. ESENZIONE PARZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ASO

Il nuovo DPCM tiene in considerazione anche coloro che non riescono a dimostrare tutti e 36 i mesi di lavoro come assistente alla poltrona, antecedentemente al 2018.

 

L’Art. 12 del DPCM 29022 recita:

1. Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’assistente di studio odontoiatrico, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all’art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell’art. 10 e al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

 

In altre parole si tratta di un percorso abbreviato che anziché essere di 700 ore è di 250 ore (minimo). È importante sottolineare però il limite del 21 aprile 2023 per poter conseguire la qualifica di ASO.

 

6.REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI QUALIFICA

L’Art. 6 del DPCM del 2018 a riguardo dei requisiti di accesso recitava:

1.Per l’accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

 

L’Art. 6 del DPCM del 2022 recita:

1.Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione.

 

Non si tratta di un banale cambio di forma lessicale ma di un atto sostanziale.

Richiedere nel 2018 (anno del primo DPCM) l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente (ovvero vigente nel 2018) significa che si deve aver frequentato fino al biennio della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori).

 

Il DPCM del 2022 indica invece che si deve essere in possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione. Questo significa che se io ho assolto a tale obbligo quando la legge prevedeva che questo fosse assolto con la frequenza della sola scuola secondaria di primo grado, la sola “terza media”, posso ugualmente accedere al corso per ASO.

 

7.CORSI DI AGGIORNAMENTO

Rimane naturalmente l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di 10 ore annue da svolgere entro l’anno successivo al raggiungimento della qualifica di ASO e entro invece 12 mesi per coloro che hanno usufruito dell’esonero dal corso.

 

8.BIBLIOGRAFIA

-CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - Verbale n. 20/2021 Seduta del 7 Ottobre 2021;

-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2022. Recepimento dell’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario;

-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – Anno 163° n. 102 – 3 maggio 2022.

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