Almeno 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di lezione o un’attività di uguale durata senza obbligo di tenere lo schermo acceso.
Luca Martinelli
Pubblicazione del 19 novembre 2020 aggiornata al 13 marzo 2021
Parole chiave: Fanciullo, discente, videoterminale, computer, uso prolungato del videoterminale/computer, visione artificiale, danni alla salute, tutela dei minori, diritto alla salute, pausa, piano scolastico per la didattica digitale integrata.
In
questo periodo di emergenza, confusione istituzionale, politica e sociale fra
quelli a cui possiamo attribuire un merito ci sono sicuramente i docenti e i
discenti che hanno dimostrato una maturità, una reattività e una resilienza
superiore a qualsiasi migliore ipotesi.
La
scuola (intesa nel suo complesso docenti, discenti e genitori) nel bene o nel
male si è organizzata fin da subito implementando una didattica a distanza
attraverso l’uso del computer pur non avendo mai avuto precedente esperienza di
un uso così massiccio di questa metodologia.
2.IL LAVORATORE DOCENTE/DISCENTE
Nel
contesto della didattica digitale a distanza l’uso del computer (Videoterminale
o tablet o smartphone) è imprescindibile.
A scuola, da un punto di vista del rischio sul lavoro, i docenti sono equiparati ai lavoratori di un’azienda, il dirigente al datore di lavoro, i discenti a fruitori di un servizio di formazione intellettuale e pratico presso terzi ovviamente con le correzioni necessarie dovute alla condizione anagrafica dei fruitori e al tipo di servizio.
Il discente non è un lavoratore nel senso legale del termine, tuttavia egli svolge il “lavoro di apprendere”.
Per svolgere il lavoro di
apprendimento a distanza docenti e discenti devono inevitabilmente passare l’intero
tempo di lezione scolastica di fronte al videoterminale.
I
discenti che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e
secondo grado sono nella quasi totalità minorenni e quindi fanciulli così come
sono definiti dall’articolo 1 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
del 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n.
176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991, coloro che hanno
un’età inferiore ai 18 anni.
3.DISTANZA E VIDEOTERMINALE
La
didattica digitale non necessariamente impone una distanza fra strutture,
potenzialmente potrebbe avvenire nella stessa scuola. In questo caso tutto ciò
che riguarda la riduzione del rischio graverebbe sul dirigente scolastico così
come la corretta applicazione delle regole sui docenti.
La didattica digitale a distanza, cioè in luoghi e strutture diverse come casa-scuola, impedisce l’intervento di riduzione dei rischi da parte della scuola ad eccezione della durata di permanenza del docente e del discente davanti al videoterminale.
Si crea così una condizione particolare anomala dove gli attori devono rimanere al computer per molto tempo con precisi vincoli di orario e durata complessiva.
L’uso
prolungato del video terminale può provocare disturbi all’apparato muscolo-scheletrico
alla vista e/o problemi di affaticamento mentale.
Per
questa ragione anche il legislatore ha prescritto dei requisiti minimi di
sicurezza, per l’uso del videoterminale, in base al rischio valutato dal datore
di lavoro.
Le fonti di rischio nell’uso del computer sono:
1.caratteristiche
della postazione di lavoro (caratteristiche del piano di lavoro, della seduta,
disposizione dei materiali, ecc.);
2.caratteristiche
dello schermo e delle periferiche);
3.caratteristiche
dell’ambiente in cui si trova la postazione di lavoro (illuminazione,
microclima, rumore, ecc.
Per la gestione di questo apparentemente “innocuo lavoro” sono state realizzate numerose norme tecniche la cui la principale è la norma UNI EN ISO 9241 “Ergonomia dell’interazione uomo-sistema” parte di una serie di norme che riguardano i diversi aspetti dell’attività come i principi generali, le caratteristiche delle diverse apparecchiature, l’utilizzo, i requisiti di progettazione, le metodiche di verifica dei requisiti e delle prestazioni, i principi di usabilità e accessibilità, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e così via.
Ad
esempio:
-UNI
EN ISO 9241-1xx: Ergonomia del software (con diverse sottodivisioni: principi
generali, presentazione delle informazioni e supporto per gli utenti,
componenti delle interfacce di controllo, guida per tecniche dialogiche,
interfacce specifiche, accessibilità);
- UNI
EN ISO 9241-2xx: Progettazione orientata all’utente (Human-centered design);
- UNI
EN ISO 9241-3xx: Requisiti ergonomici per i visualizzatori elettronici;
- UNI
EN ISO 9241-4xx: Dispositivi fisici di ingresso;
- UNI
EN ISO 9241-5xx: Postazioni di lavoro;
- UNI
EN ISO 9241-6xx: Ambienti di lavoro;
- UNI
EN ISO 9241-7xx: Centri di controllo;
- UNI
EN ISO 9241-9xx: Interazioni tattili.
A
queste norme possiamo inoltre correlare ulteriormente le:
-UNI
EN 12464 Illuminazione dei posti di lavoro
-UNI
EN ISO 11690 Acustica- ambienti con bassi livelli di rumore
-UNI
EN 29295 Rumore delle apparecchiature da ufficio;
-UNI
EN ISO 7730 Benessere termico (ambienti moderati);
-UNI
EN 527 Scrivanie per ufficio;
-UNI
11190, UNI 11191Tavoli per VDT: riflettanza e riflessione speculare delle
superfici
Sedili
per VDT UNI EN 1335 (sedia da ufficio);
-UNI
EN ISO 6385 Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro;
-UNI
EN ISO 7250 Misure di base del corpo umano;
-UNI
EN ISO 10075 Carico di lavoro mentale;
-UNI
EN ISO 14915 Interfacce Software per interfacce multimediali.
Appare del tutto evidente che se il lavoro al video terminale ha un campo normativo (fra norme dirette, correlate e di interesse al lavoro del videoterminale) così cospicuo probabilmente i rischi ad esso correlato sono ben più grandi di quello che potrebbe apparire a un occhio “profano”.
Nella vita quotidiana in particolare i giovani e giovanissimi già fanno uso di tecnologie che implicano la cosiddetta “visione artificiale” che impiega non solo pc e tablet ma anche smartphone, schermo tv (Utilizzo di social, giochi, altro).
È
quindi opportuno tenere presente che la didattica a distanza mediante computer,
o mediante altri sistemi di visione artificiale, contribuisce alla comparsa o
peggioramento della sindrome da visione artificiale (VDT - CVDT syndrome).
5.PAUSA DAL LAVORO AL VIDEOTERMINALE
Tutti
i temi, in particolare quello legato alla postura e alla vista, sono
importantissimi e da trattare tuttavia l’allocazione del discente fuori della
scuola impedisce, da parte della scuola, qualsiasi tipo di intervento
preventivo e/o correttivo.
Rimane però alla scuola la gestione e responsabilità morale e legale del tempo di permanenza di fronte al videoterminale.
La
scuola dispone l’orario delle lezioni, la loro singola durata, la durata
complessiva della giornata scolastica, dispone la cadenza le modalità e la
durata delle pause dall’uso del videoterminale.
Rimanere allo schermo del computer per molto tempo provoca problemi allo stato di salute dell’organismo.
Tutti i docenti e tutti i discenti devono avere tutelata la propria salute.
I discenti possono già contare sul Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 19 ottobre 2020 Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale e soprattutto sul lavoro dei sindacati che sono attivi per ottenere, giustamente, contratti che includano garanzie a tutele dei docenti che devono svolgere questo tipo di didattica. Ad oggi alcune sigle sindacali hanno già firmato contratti che regolano l’orario di lavoro, le pause ecc.
Ma chi tutela gli alunni?
La
legge considera il lavoro al video terminale un lavoro con un rischio tale da
dedicargli un titolo a sé stante.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato alla luce delle successive modifiche e in particolare del DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” nonché dall’art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Titolo VII e Allegato XXXIV (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L, Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L, Gazzetta Ufficiale n. 161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110/L) Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel titolo dedicato recita:
TITOLO
VII
Attrezzature
munite di videoterminali
Capo I
Disposizioni
generali
Art.
172
Campo
di applicazione
1. Le
norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano
l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le
norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai
posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai
sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai
sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte
del pubblico;
d)
alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature
munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art.
173
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale:
uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
b)
posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a
dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la
sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c)
lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art.
174
Obblighi
del datore di lavoro
1. Il
datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo
28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi
per la vista e per gli occhi;
b) ai
problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
c)
alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il
datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati
in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il
datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo
173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.
Svolgimento
quotidiano del lavoro
1. Il
lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause
ovvero
cambiamento
di attività.
2. Le
modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva
anche
aziendale.
3. In
assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al
comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le
modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la
necessità.
5. È
comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario
di lavoro.
6. Nel
computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di
lavoro.
7. La pausa é considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
Art.
176
Sorveglianza
sanitaria
1. I lavoratori
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con
particolare riferimento:
a) ai
rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai
rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
2.
Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6.
3.
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal
medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale
negli altri casi.
4. Per
i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per
la successiva visita di idoneità.
5. Il
lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a
sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera
c).
6. Il
datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di
correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle
visite di cui ai commi 1, 3
e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Art.
177
Informazione
e formazione
1. In
ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1,
lettera l),
il
datore di lavoro:
a)
fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
1) le
misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui
all’articolo 174;
2) le
modalità di svolgimento dell’attività;
3) la
protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).
6.FOCUS
SUI PC PORTATILI
Nelle
nostre case i portatili hanno ormai soppiantato quasi totalmente i Desktop
(computer “fisso”).
Il
rischio è la probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
L’uso del portatile aumenta il rischio già insito nell’uso di un desktop.
L’INAIL
in merito all’uso dei portatili non lascia spazio a molte interpretazioni e
indica:
“In
generale, l’uso dei computer portatili o notebook comporta maggiori difficoltà
nel mantenere una posizione ergonomica, conforme ai principi d’uso ottimale.
Pertanto
non dovrebbero essere utilizzati nel luogo di lavoro se non per brevi periodi.
Molti
computer portatili moderni hanno uno schermo con una superficie molto
riflettente (schermi lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei
colori.
È bene
tuttavia essere consapevoli che l’utilizzo di tali computer presenta maggiori
rischi di affaticamento della vista e che è necessario, prima di iniziare a
lavorare, verificare che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e
artificiale sia tale da non creare problemi di
riflessi sullo schermo o di abbagliamento per l’utilizzatore”.
A
riguardo della lettura e scrittura, attività che rientrano anch’esse nella
didattica, aggiunge:
“Per
evitare problemi di affaticamento per la vista è opportuno evitare attività
prolungate di lettura e scrittura su tutte le apparecchiature informatiche
attuali con schermi di dimensioni ridotte quali net book (schermi di solito da
7-10”), smartphone, palmari, ecc., soprattutto se non presentano la possibilità
di aumentare la dimensione dei caratteri.
Inoltre occorre ricordare che è importante, durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come lo è quando si lavora al computer portatile o fisso”.
7.IL
DISCENTE
Il
legislatore definisce “lavoratore a videoterminale” colui che utilizza
un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per
venti ore settimanali.
Il
discente utilizza il videoterminale sicuramente per almeno di 20 ore
settimanali. In ogni caso anche se fossero meno ore di utilizzo si deve
ricordare che si ratta di giovani e giovanissimi e non di lavoratori adulti.
Se il
lavoratore ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti contrattuali e il
rispetto della legge a maggior ragione che un discente, per giunta
prevalentemente minorenne, deve vedere riconosciuti i propri diritti.
8.STRESS E CARICO DI LAVORO MENTALE
Lo stress è l’insieme delle influenze che condizionano mentalmente l’uomo quindi si comprendono non solo i fattori legati in modo specifico all’attività, ma anche tutti i fattori ambientali e psicosociali di contorno, sia stabili, nel tempo, sia occasionali.
Il
Carico di lavoro mentale è un costrutto psicologico che viene utilizzato per
indicare il lavoro mentale percepito da un soggetto impegnato in uno specifico
compito.
In condizioni di sovraccarico mentale possono generarsi sensazioni di fatica, maggiore propensione agli errori, rapporto sfavorevole tra prestazioni e sforzo, e una serie di stati come difficoltà di apprendimento, sensazione di stanchezza, calo delle prestazioni.
L’affaticamento
mentale può dare origine a manifestazioni fisiche come disturbi mal di testa,
tachicardia, disturbi digestivi, ecc).
Una condizione di affaticamento mentale si riflette negativamente sull’organismo provocando atteggiamenti posturali scorretti, tensioni e irrigidimenti, che possono essere causa di disturbi muscoloscheletrici, mentre sul piano fisiologico una condizione simile può comportare ad esempio l’attivazione del sistema nervoso autonomo e del sistema immunitario con diminuzione della protezione dalle malattie.
Uno stress e un carico di lavoro mentale non adeguati possono quindi portare numerose conseguenze negative.
Questi
sono gli effetti su un adulto, possiamo facilmente immaginare la varietà e la
gravità che lo stress e un carico di lavoro mentale non adeguato potrebbe avere
su un fanciullo.
Da qui
la necessità di porre una particolare attenzione alla progettazione della
didattica digitale a distanza compresa la permanenza continua di fronte al
videoterminale da parte dei discenti che ricordiamo ancora una volta essere
nella quasi totalità minorenni.
9.FATTA
LA LEGGE TROVATO L’INGANNO
È evidente che il fanciullo, che di norma dovrebbe avere maggiori tutele rispetto a un adulto, ha diritto come minimo a 15 minuti di sosta ogni 120 minuti di lezione tuttavia le disposizioni Ministeriali non forniscono indicazioni precise.
Con la Nota 1934 del 26 ottobre 2020 - Indicazioni operative svolgimento attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione decreto Ministro pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 il Ministero dell’Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) indica che la didattica digitale integrata si svolge si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 ovvero il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.
Sia
nella nota 1934 del 26 ottobre 2020 sia nell’allegato A (Linee guida per la
Didattica digitale integrata) del decreto 7 agosto 2020, n. 89 si menziona
una pausa ma senza fornire alcuna specifica in merito.
Nella
nota la pausa fa riferimento al CCNL e quindi non al discente ma al docente:
Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una
unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra
le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo
28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2.
Nel
decreto non si specificano né tempi né modalità, si forniscono indicazioni
generiche:
Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
Anche
nei primi documenti di gestione della DDI si indicavano pause ma senza
indicazioni specifiche. Ad esempio la nota n.388 del 3 marzo 2020 Emergenza
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività
didattiche a distanza. Indicava:
Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi.
Pausa dal video terminale significa però non rimanere fisicamente davanti al videoterminale acceso.
Affidare
compiti o attività diverse dalla lezione on line ai ragazzi per 15/20 minuti
per far sì che facciano una pausa dall’uso del videoterminale non significa
concedergli la disattivazione dell’audio con l’obbligo di rimanere davanti al
videoterminale. Questo tipo di soluzione non può in alcun modo essere
assimilato a una vera pausa che prevede il distacco totale dal video.
Con il video acceso il discente avrà sempre l’impulso di rivolgere lo sguardo al videoterminale rendendo così assolutamente inadeguata ed inefficace la pausa prevista dal buon senso ancor prima che dal legislatore.
L’eventuale
motivazione della necessità di avere il video acceso per la validità legale della
lezione legata al collegamento cade dal momento che si può fisicamente rimanere
collegati anche se non fisicamente presenti di fronte al videoterminale.
Se è necessario rimanere connessi ha più senso pretendere di rimanere connessi con l’audio ma certamente non con lo schermo.
Per quanto riguarda i discenti, è bene chiarire che la disattivazione della propria web-cam non ha niente a che vedere con lo spegnimento oggettivo dello schermo.
9.1 PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Le Linee Guida su indicate forniscono indicazioni per la
progettazione del Piano scolastico per la didattica
digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in
modalità complementare
alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche
di qualsiasi
grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché
qualora si rendesse
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa
delle condizioni
epidemiologiche contingenti.
La redazione del piano scolastico per la didattica digitale integrata è un atto obbligatorio.
Il piano deve essere conforme alle Linee guida le quali trattano circa il quadro normativo di riferimento, come organizzare la didattica digitale, l’analisi del fabbisogno gli obiettivi da perseguire gli strumenti da utilizzare l’orario delle lezioni regolamento per la didattica digitale integrata metodologie e strumenti per la verifica valutazione alunni con bisogni educativi speciali privacy, rapporti scuola-famiglia e formazione dei docenti e del personale assistente tecnico.
Va da sé che se la legge di tutela della salute dei lavoratori indica una
pausa ogni 120 minuti di lavoro al videoterminale anche per gli alunni dovrà
essere prevista una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 venti minuti di lezione.
È del tutto evidente che questo significa che i “momenti di pausa”
indicati nelle linee guida per la didattica digitale a distanza del Ministero dell’istruzione
dovrebbero essere come minimo di 15 minuti ogni 120 minuti di lezione al
“computer” o superiori a 15 minuti ma non certo inferiori.
Una interpretazione diversa, ovvero pause inferiori a 15 minuti ogni 120 minuti di lezione, non trova alcuna motivazione di buon senso ancora prima che di riferimenti legislativi.
Si noti poi che ad esempio un docente che svolge due ore di lezione e poi lascia l’ora di lezione successiva ad altro collega non avrà il problema della pausa dei 15 minuti. A questo punto o il docente successivo concede la pausa prevista per legge o i docenti si devono accordare precedentemente.
Nel piano scolastico per la didattica digitale dovrebbe quindi essere NON genericamente indicato “momenti di pausa” ma indicato esattamente a che ora sono previste le pause e per quanto tempo devono durare sempre con riferimento a una durata minima di 15 minuti ogni 120 minuti di lezione. Nulla vieta che le pause possano essere ad esempio di 10/15 minuti ogni ora ma mai inferiori a 15 dopo 120 minuti di lezione.
10.CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Molti
articoli della convenzione internazionale sono correlabili all’ambito
scolastico (Es. 2, 6, 12, 13, 27, 28) ma in particolare l’articolo 24 e 32 fanno
un focus specifico sulla salute e le attività “lavorative”.
L’artico
24 recita:
1-Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2-Gli
Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato
diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
a)diminuire
la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b)assicurare
a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare
attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c)lottare
contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie
primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo
conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d)garantire
alle madri adeguate cure prenatali e post-natali;
e)fare
in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori,
ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi
dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione
degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in
pratica tali informazioni;
f)sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3-Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4-Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
L’artico
32 recita:
1.Gli Stati parti riconoscono
il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e
di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile
di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2.Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in
considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti
internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a)stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b)prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle
condizioni d’impiego;
c)prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione
effettiva del presente articolo;
Questi articoli indicano chiaramente che la salute del fanciullo deve essere in generale garantita ma anche che le attività nocive alla salute devono essere evitate.
La permanenza prolungata al video terminale può provocare danni alla salute.
11.CONCLUSIONI
-La
didattica a distanza mediante uso del computer implica che docenti e discenti
facciano un uso prolungato del videoterminale;
-L’uso
prolungato del video terminale, e maggiormente se l’uso è di “portatili”, può
provocare disturbi all’apparato muscolo-scheletrico alla vista e/o problemi di
affaticamento mentale;
-La
progettazione delle attività didattiche a distanza mediante computer deve
essere diversificata per fasce di età, abilità, disturbi, singole capacità di
apprendimento, tipologia di attività e tempo di permanenza al videoterminale
per prevenire danni all’organismo o comunque l’affaticamento fisico e mentale
soprattutto dei fanciulli.
-La
legge prevede per i lavoratori una sosta di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro
al videoterminale o in alternativa un cambiamento di attività che evidentemente
non sia un'altra attività che si svolge sempre al videoterminale;
-I discenti hanno diritto a una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di attività al videoterminale (computer). Attività alternative alla pausa devono prevedere lo spegnimento del videoterminale.
12.BIBLIOGRAFIA
-Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Testo aggiornato alla luce delle successive modifiche e in particolare del DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” nonché dall’art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Titolo VII e Allegato XXXIV (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L, Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L, Gazzetta Ufficiale n. 161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110/L) Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
-Il lavoro al videoterminale - Rischi e prevenzione – INAIL - edizione 2010 a cura di Barbara Manfredi;
-Le norme tecniche sui vdt - INAIL - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Marzo 2013 – a cura di Nicoletta Todaro;
-Il carico di lavoro mentale - edizione 2010 - INAIL - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Marzo 2013 – a cura di Nicoletta Todaro;
-Convenzione internazionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991;
-Didattica a distanza e diritti degli studenti - Mini-guida per docenti – Ministero dell’Istruzione e Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - 6 aprile 2020;
-Manifesto della scuola che non si ferma - Movimento di Avanguardie educative (progetto di ricerca dell’INDIRE, ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione) – Marzo 2020;
-Nota 1934 del 26 ottobre 2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero della Salute “Indicazioni operative svolgimento attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione decreto del Ministro pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;
-Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
-Nota n.388 del 3 marzo 2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero della Salute “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
-Decreto 19 ottobre 2020 “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale” del Ministero della Pubblica Amministrazione”.
-Association Between Video Display Terminal Use and Dry Eye Disease in School Children – Jun Hyung Moon, Mee Yon Lee, Nam Ju Moon - J Pediatr Ophthalmol Strabismus Mar-Apr 2014;51(2):87-92. doi: 10.3928/01913913-20140128-01;
-Risks and health problems caused by the use of video terminals - Silvia Tamez González, Luis Ortiz-Hernández, Susana Martínez-Alcántara, Ignacio Méndez-Ramírez - Salud Publica Mex-May-Jun 2003;45(3):171-80;
- Computer and visual display terminals (VDT) vision syndrome (CVDTS) - J K S Parihar, Vaibhav Kumar Jain, Piyush Chaturvedi, Jaya Kaushik, Gunjan Jain, Ashwini K S Parihar - Med J Armed Forces India - 2016 Jul;72(3):270-6. doi: 10.1016/j.mjafi.2016.03.016. Epub 2016 May 25;
-Computer vision syndrome: a review - Clayton Blehm 1, Seema Vishnu, Ashbala Khattak, Shrabanee Mitra, Richard W Yee - Surv Ophthalmol - May-Jun 2005;50(3):253-62;
-Prevalence of Computer Vision
Syndrome and Its Relationship with Ergonomic and Individual Factors in
Presbyopic VDT Workers Using Progressive Addition Lenses – Mar Sánchez-Brau,
Begoña Domenech-Amigot, Francisco Brocal-Fernández, Jose Antonio Quesada-Rico
and Mar Seguí-Crespo -.Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 1003.
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