DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO RICONDIZIONATI E CONTROLLI DELL’AUTORITA’: COME DARE EVIDENZA CHE NON VENGONO UTILIZZATI DISPOSITIVI RICONDIZIONATI
Luca Martinelli
Pubblicazione del 23.03.2023
1.DISPOSITVO MONOUSO
Il regolamento
dispositivi medici 2017/745 definisce il dispositivo monouso un dispositivo
destinato a essere utilizzato su una persona durante una singola procedura.
Quando un dispositivo è monouso viene segnalato sull’etichetta con l’indicazione per esteso o con il simbolo del 2 cerchiato e sbarrato (simbolo secondo norma EN 15223-1 Dispositivi medici – Simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite dal fabbricanate) il cui significato è “non riutilizzare” ovvero “inteso per un solo uso” dove come sinonimo di non riutilizzare si intende “uso singolo” o “utilizzare solo una volta”.
Il fabbricante deve indicare anche quali sono i rischi
a cui si andrebbe in contro in caso di riutilizzo del dispostivo dichiarato
come monouso.
2.RICONDIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO
Da un punto di vista tecnico il ricondizionamento è possibile per molti dispositivi.
È possibile però solo negli stati membri dell’Unione Europea il cui diritto nazionale lo consente.
Il Ministero della Salute ricorda che in Italia il ricondizionamento di dispositivi monouso non è stato previsto dal Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 137 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2017/745…) e pertanto è da intendersi vietato.
La risposta è quindi NO, in Italia il ricondizionamento dei dispositivi monouso non è permesso, neppure nelle Istituzioni Sanitarie.
Anche il regolamento di esecuzione 2020/1207 (Applicazione del regolamento 2017/745) chiarisce fin dall’inizio che il regolamento 2017/745 autorizza il ricondizionamento dei dispositivi monouso solo se è consentito dal diritto nazionale.
3.DISPOSITIVI MONOUSO STERILI
Non c’è necessità di sterilizzare prima dell’uso i dispositivi medici
che sono forniti già sterili. Il clinico estrae il dispositivo medico monouso sterile
dalla confezione e quando ha terminato di utilizzarlo lo getta via.
In questo caso si può dire che l’apertura della confezione del dispositivo è contemporanea alla presenza del paziente, per questo il dispositivo può essere mantenuto a disposizione, cioè stoccato nelle apposite aree, tal quale a come è stato acquistato.
4.DISPOSITIVI MONOUSO NON STERILI
Se un dispositivo medico NON è fornito allo stato sterile lo si deve sterilizzare prima del suo uso a prescindere che questi sia monouso o riutilizzabile.
È noto che i dispositivi vengono sterilizzati con largo anticipo rispetto a quando dovranno essere utilizzati altrimenti si rischierebbe di non averli disponibili quando servono sul paziente.
Quando per renderlo pronto all’uso si sterilizza un dispositivo monouso
questi sarà inserito, come tutti gli altri dispositivi da sterilizzare, in una
busta, rotolo o cassetta da sterilizzazione.
In questo caso il dispositivo non sarà quindi stoccato tal quale a come è stato acquistato ma appunto in una busta, o altro, che lo renderà “anonimo”.
Non sarebbe concepibile, sia da un punto di vista clinico sia da un
punto di vista anche della sopportazione fisica e psicologica del paziente, che
si facesse attendere il paziente in poltrona per tutto il tempo necessario alla
sterilizzazione e al raffreddamento fino ad una temperatura che permetta
l’utilizzo del dispositivo monouso.
La preparazione (sterilizzazione) in anticipo di dispositivi monouso forniti non sterili è per questo assolutamente motivata e giustificata.
5.RINTRACCIABILITA’ DELLA STERILIZZAZIONE
Fra le Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste
dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché
dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie (iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato
con decreto del Ministro della salute) c’è anche tracciabilità della
sterilizzazione.
Lo scopo della rintracciabilità è multiplo, a titolo esemplificativo la
documentazione di rintracciabilità permette di:
-conoscere il percorso del dispositivo dalla preparazione alla
sterilizzazione;
-conoscere e gestire la data di quando è avvenuta la sterilizzazione e
di quando scade la sua validità;
-risalire su quale paziente il dispositivo è stato utilizzato;
-rintracciare il lotto di sterilizzazione per verificare tutti gli
strumenti sterilizzati in uno stesso lotto;
-fornire un'evidenza e quindi una protezione in caso di contenzioso legale.
Per fare questo si possono attuare due modalità: digitale o cartacea.
Di sicuro quella digitale permette, oltre alla dematerializzazione e ai
suoi vantaggi conseguenti, una gestione più rapida e trasparente e permette di
realizzare report di rintracciabilità con molti dati.
La modalità cartacea alla fine ha comunque la sua praticità e semplicità ma richiede una maggiore attenzione per la gestione e archiviazione corretta dei dati.
6.CONTROLLI
DELLE AUTORITÀ PREPOSTE
È possibile che
le autorità, ad esempio attraverso i Carabinieri NAS, effettuino controlli
presso le istituzioni sanitarie per verificare la eventuale presenza, e il
potenziale uso, di dispositivi monouso ricondizionati.
Fra i
dispositivi medici sterilizzati internamente, e stoccati, potrebbero trovare
proprio uno o più dispositivi monouso nelle buste di sterilizzazione.
A quel punto si dovrà fornire una qualche evidenza che non si tratta di un dispositivo ricondizionato.
6.1.Cosa
fare per dimostrare che non si stanno utilizzando dispositivi ricondizionati
La documentazione
della rintracciabilità della sterilizzazione serve a dare evidenza di aver
seguito le attività di sterilizzazione e a dare evidenza del paziente sul quale
i dispositivi sterilizzati sono stati utilizzati.
Questa documentazione non riesce però a dare anche evidenza che un dispositivo medico monouso sterilizzato NON sia stato già utilizzato e poi ricondizionato.
Attualmente non
ci sono linee guida o altra documentazione che indichi come fare a dare
evidenza, la soluzione più rapida potrebbe essere quella di fornirsi di un registro
formato da un file, volendo anche cartaceo, sul quale annotare tutti i dati di
riferimento del dispositivo monouso, formalizzare cioè una “cronologizzazione”
dall’acquisto all’uso e smaltimento del dispositivo monouso con i relativi
riferimenti di identificazione.
Sotto una tabella
esemplificativa ovviamente non esaustiva.
7.Conclusioni
-I dispositivi
medici forniti dal fabbricante allo stato non sterile devono essere sterilizzati
prima dell’uso;
-La
sterilizzazione richiede tempi lunghi e questo non permette un utilizzo immediato
del dispositivo nella struttura sanitaria durante il trattamento del paziente;
-I dispositivi
devono essere già sterili ed utilizzabili quando è presente il paziente;
-Tutti i
dispositivi, sia riutilizzabili sia monouso vengono sterilizzati in apposite
buste o cassette di sterilizzazione per cui assumono un aspetto “anonimo” in
relazione a tutte le indicazioni presenti nell’etichetta del dispositivo;
-I dispositivi
monouso forniti dal fabbricante allo stato NON sterile hanno legittimità ad
essere sterilizzati e stoccati per essere pronti all’uso;
-È opportuno
formalizzare la cronologia dell’acquisto, uso e smaltimento del dispositivo
monouso al fine di dare evidenza che i dispositivi monouso stoccati non sono
ricondizionati.
1. REGOLAMENTO
(UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
3.Ministero della Salute - Ricondizionamento dei dispositivi medici monouso - Visionato il 23.03.2023 dall’URL https://www.salute.gov.it/portale/dispositiviMedici/dettaglioContenutiDispositiviMedici.jsp?lingua=italiano&id=5932&area=dispositivi-medici&menu=settoredm - Archiviato il 23.03.2023) Data di ultimo aggiornamento 12 gennaio 2023;
4.Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1207 della Commissione del 19 agosto 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso;
5.Norma EN 15223-1 - Dispositivi medici – Simboli da utilizzare nelle informazioni che devono essere fornite dal fabbricanate – Ed. 2021;
6.LEGGE 8 marzo 2017 , n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
7. Norma UNI/TR 11408:2011 Guida alla progettazione, allo sviluppo e al controllo del processo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili (DM) sterilizzabili mediante vapore.
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