domenica 15 marzo 2026

𝗗𝗜𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗗’𝗢𝗡𝗢𝗥𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗘𝗗𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗭𝗘 𝗔𝗥𝗠𝗔𝗧𝗘

IL DISTINTIVO D’ONORE PER IL PERSONALE IN CONGEDO 

DELLE FORZE ARMATE

Luca Martinelli

Pubblicazione del 15.03.2026

(Aggiornamento 05.06.2026)

 

1.PREMESSA

Lo Stato Maggiore della Difesa ha istituito, con atto[1] del 12.12.2025, il distintivo d’onore per il personale in congedo delle forze armate.

  


In questi giorni si è spesso sentito dire che il distintivo è una cosa inutile.

L’atto istitutivo non fornisce le ragioni dell’istituzione del distintivo, si limita a dare informazioni potremmo dire di tipo tecnico. L’assenza di informazioni specifiche che spiegano le ragioni di tale istituzione è dovuta al fatto che l’atto è un foglio di modifica (aggiornamento) del Cap. VII “Personale in congedo” dell’ SMD G 010 2019[2]

Vediamo di argomentare il significato di questo distintivo.

 

2. RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO ALLO STATO

Premettiamo che in molti paesi stranieri esistono già da tempo dei simboli simili per gli ex militari (congedo), oltre che per i veterani, e l’Italia era una delle poche nazioni a non avere un segno distintivo di riconoscimento d’onore simbolico ufficiale per gli ex militari.

Uno stato che chiede ai propri cittadini di servire la Patria deve anche saper riconoscere quel servizio nel tempo e il distintivo ha sostanzialmente questo scopo.

In Italia esisteva già un distintivo per il personale appartenente alla categoria in congedo. La sua istituzione recitava: Distintivo metallico smaltato, a forma di scudo sannitico che comprende: una fascia di colore dorato che circonda lo scudo riportante i colori della bandiera nazionale con in cuore la stella in argento, simbolo di appartenenza all’Istituzione militare recante intorno due rami dorati di quercia ed ulivo, simbolo del legame indissolubile ai valori della Repubblica.

Alla base è riportato l’acronimo dell’Associazione Combattentistica o d’Arma di appartenenza. Le dimensioni sono di 32 mm. x 25 mm.


 Successivamente modificato come segue                                              

A differenza del distintivo d’onore questo è più funzionale per le associazioni, mentre quello nuovo (distintivo d’onore) è un riconoscimento simbolico per tutti i congedati (interforze) eleggibili, indipendentemente dalla loro appartenena o meno a un associazione d’arma.

 

La differenza è poi sostanziale perché il distintivo d’onore può essere indossato solo da chi si è congedato con onore. Per appartenere a un associazione, e quindi indossare il distintivo tricolore con la stella, il congedo con onore non è un requisito richiesto.

 

3. RAFFORZAMENTO DEL LEGAME TRA FORZE ARMATE E SOCIETÀ CIVILE

Uno degli scopi di questo distintivo è quello di mantenere il legame tra chi ha servito e le istituzioni militari.

Il distintivo ricorda che il servizio militare non termina con il congedo sul piano dei valori, rafforza la comunità dei militari in congedo, mantiene visibile nella società il patrimonio di valori militari.

Chi ha servito da militare lo Stato resta parte della comunità della Difesa anche dopo il congedo.

In particolare, giova ricordare che anche il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza Armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina[3]. Dire, come spesso sì sente, ex generale, o ex caporale, è errato; il grado rimane, quindi si è un generale, o caporale, in congedo ma non ex.

 

4. VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI LEVA (MEMORIA CIVICA)

Milioni di italiani hanno fatto il servizio di leva obbligatoria. Il servizio di leva indubbiamente aveva le sue “complicazioni” e non tutti hanno svolto una leva “tranquilla” specie per chi era in reparti operativi come, ad esempio, la Folgore paracadutisti o la Folgore meccanizzata[4]. Di fatto, a prescindere dal servizio svolto, chi è stato un militare anche solo di leva ha servito in armi lo stato.

Il distintivo, quindi, riconosce questa esperienza collettiva, preserva la memoria storica, e civica, di un’istituzione che ha formato generazioni. La leva non era solo addestramento militare ma anche una scuola di cittadinanza e responsabilità nazionale.


5. CONTINUITÀ CON LA TRADIZIONE MILITARE

Esistono nel corso della storia italiana molti distintivi, e decorazioni, che non premiano solo azioni speciali o atti eroici ma riconoscono l’appartenenza e il servizio svolto.  I simboli militari costituiscono, identità, memoria e tradizione.

Nel dopo guerra, ad esempio, sono stati istituiti simboli come le medaglie d’onore per gli internati militari (IMI) nei lager[5], per il personale in congedo che aveva servito nelle forze armate, quello di volontario della libertà (per i partigiani), di mutilato in servizio, distintivi di commemorazione di operazioni militari ecc.

 

6. RICONOSCIMENTO DEMOCRATICO E INCLUSIVO

Si noti poi che i distintivi, d’onore di commemorazione ecc., possono essere concessi a tutti, non è un atto riservato ad esempio agli ufficiali o a una carriera militare.

Questi sono previsti per i militari volontari, per i professionisti e anche per i militari di leva.

Nel caso particolare di questo distintivo è giusto esaltarne il carattere democratico che riconosce, e mette allo stesso livello, sia il generale sia il soldato semplice.

Il distintivo non è un oggetto inutile: è un riconoscimento istituzionale, uno strumento di memoria nazionale, un segno di appartenenza e un modo per mantenere vivo il legame tra cittadini e Forze Armate.

 

7.CHI PUO’ INDOSSARE IL DISTINTIVO

Come abbiamo detto milioni di italiani hanno fatto il servizio di leva obbligatoria. Così come molti negli anni hanno svolto il servizio di ferma. Molti hanno preferito l’obiezione di coscienza, molti altri sono stati riformati, altri, purtroppo, hanno subito pesanti provvedimenti disciplinari se non addirittura la reclusione.

Solo chi è stato militare congedato senza demerito ha diritto a fregiarsi del distintivo.

In conclusione, può indossare il distintivo, oltre ai congedati “di firma”, chi abbia svolto il servizio di leva/complemento e gli ex allievi delle scuole militari. È consentito anche sull’abito borghese[6]

NOTA: Ad oggi sono in corso approfondimenti per dirimere dubbi interpretativi della norma sull’utilizzo del distintivo anche sulle divise sociali.

7.1.Le conseguenze del congedo con demerito dalle Forze Armate

Il congedo con demerito è un provvedimento disciplinare grave che segnala una valutazione negativa del comportamento del militare durante il servizio. Può avere effetti rilevanti sia nella sfera militare sia in quella civile, ma gli effetti concreti dipendono dalle norme applicabili e dalle circostanze del singolo caso.

7.1.1.Annotazione nella documentazione matricolare 

Il congedo con demerito viene annotato nella documentazione matricolare del militare e resta parte della sua storia amministrativa. Le modalità di annotazione e le possibilità di accesso, rettifica o impugnazione seguono le procedure previste dalla normativa e dai regolamenti interni. Il militare interessato può chiedere la rettifica o contestare il provvedimento nelle sedi previste dalla legge.

7.1.2.Effetti sull’accesso a impieghi e benefici

Un congedo con demerito può influire su alcune opportunità professionali e su benefici previsti per chi lascia il servizio "senza demerito". In concorsi pubblici o selezioni che richiedono requisiti di affidabilità e condotta, tale precedente può essere valutato dall’amministrazione competente. Non esiste però una regola generale che interdica automaticamente e in modo permanente l’accesso a tutti i concorsi o impieghi pubblici: ogni bando stabilisce criteri specifici e la valutazione può essere soggetta a rimedi giurisdizionali se irragionevole.

7.1.3.Valutazioni per autorizzazioni e licenze

Per il rilascio o rinnovo di autorizzazioni che richiedono affidabilità personale (ad esempio il porto d’armi), le autorità possono considerare precedenti disciplinari, incluso il congedo con demerito. Questa valutazione è discrezionale e va compiuta caso per caso: un congedo con demerito non determina automaticamente il diniego, ma costituisce elemento che l’autorità può prendere in considerazione nell’esercizio dei suoi poteri.

7.1.4.Riflessi su prestigio personale e associazioni

Il congedo con demerito può avere conseguenze reputazionali e rendere più difficile l’accesso ad alcune associazioni o riconoscimenti che richiedono requisiti di condotta. Alcune associazioni hanno statuti che prevedono criteri specifici di ammissione o esclusione. La revoca di decorazioni o onorificenze, se prevista, segue procedure e motivazioni specifiche.

7.1.5.Tutela e possibili rimedi

Il militare colpito da congedo con demerito dispone di strumenti di tutela: può impugnare il provvedimento nei termini e nelle forme previste (ricorso amministrativo o giurisdizionale a seconda del tipo di atto). Esistono inoltre, in casi previsti dalla normativa, procedure o condizioni che consentono forme di revisione o riabilitazione: la possibilità concreta dipende dalla disciplina applicabile e da eventuali provvedimenti successivi.

7.1.6.In conclusione

Il congedo con demerito è un provvedimento serio che può avere ripercussioni amministrative e professionali, ma i suoi effetti non sono automaticamente estesi e irrevocabili in ogni ambito della vita civile o lavorativa. Ogni conseguenza deve essere valutata alla luce della normativa vigente, dei regolamenti delle singole amministrazioni e delle circostanze specifiche del caso.


8.SIGNIFICATO “ARALDICO” DEL DISTINTIVO

L’atto istitutivo fornisce anche una interpretazione simbolica complessiva:

Continuità dell’unione e la forza del servizio verso la Patria, sotto la tutela della Repubblica e della sua sovranità.

Si applica con spilla metallica sulla parte sinistra della giacca, al di sopra dei nastrini e delle decorazioni. Ha titolo all’uso del distintivo il Personale delle Forze Armate in congedo (non in temporanea attività di servizio) e diventa obbligatorio qualora si indossi l’uniforme.

L’interpretazione simbolica degli elementi simbolici che costituiscono il distintivo, che misura 80x25mm, è la seguente.

-Cordoni:

I tre cordoni intrecciati, uno oro, uno argento e uno nei colori del tricolore italiano, rappresentano unità e cooperazione tra valori differenti (ricchezza, purezza e patriottismo). Il loro intreccio indica fora, continuità e coesione: nessuno di questi elementi vuole prevalere sull’altro né coprire i colori dell’uniforme, tutti concorrono all’armonia complessiva;

-Stella centrale in argento:

è la Stella d’Italia, simbolo più antico dello Stato italiano, presente sul fregio militare e sull’emblema della repubblica;

-Corona turrita.

È la corona murale turrita, tipica dei simboli della Repubblica Italiana. Simboleggia autonomia, sovranità e difesa della patria.

 

9.CONCLUSIONI

1-Il distintivo d'onore per il personale delle Forze Armate in congedo è stato istituito il 12 dicembre 2025 dallo Stato Maggiore della Difesa con l'aggiornamento al regolamento SMD-G-010, come riconoscimento simbolico per i militari collocati in congedo ai sensi del D.Lgs. 66/2010 senza demerito, completando il quadro normativo già presente nell'edizione 2019.

2-Rappresenta un passo verso la chiarezza normativa e la valorizzazione del personale post-servizio, distinguendolo nettamente dal distintivo generico e simboleggiando continuità istituzionale e patriottismo.

3-Riafferma che l'appartenenza alle Forze Armate persiste oltre la carriera attiva, promuovendo rispetto e riconoscibilità.

In sintesi, consolida l'identità militare in congedo, elevandone il profilo simbolico nel quadro del Codice dell'Ordinamento Militare.


10.UNA RIFLESSIONE FINALE

L'istituzione di questo distintivo d'onore, come spesso accade per le novità che toccano la sfera dei simboli e delle tradizioni, porta inevitabilmente con sé discussioni e pareri contrastanti. Tuttavia, di fronte a certe reazioni superficiali o palesemente sminuenti — dalle battute sul "metterlo sul pigiama" ai classici "ma chi se ne frega" o "pensate alla salute" — si avverte il bisogno di fare una piccola riflessione sul senso del rispetto e della condivisione nello spazio pubblico.

Questo fregio non è un obbligo, né vuole essere un'imposizione. È un riconoscimento formale per chi sente ancora vivo il legame con l'uniforme e desidera custodire un pezzo della propria storia e della propria identità militare anche in congedo. Per molti ha un valore profondo; per altri, comprensibilmente, può non avere alcun significato.

Ed è proprio qui che risiede il fulcro della questione: la libertà di non essere d'accordo è sacrosanta ed è già pienamente tutelata dalla facoltà, del tutto lecita, di non richiedere e non indossare il distintivo. Il dissenso o il disinteresse non hanno bisogno di essere gridati con polemiche sterili o commenti denigratori per essere validi. Al contrario, il non utilizzo del simbolo è già, di per sé, l'espressione più coerente e dignitosa della propria posizione.

In un contesto che dovrebbe essere guidato dal rispetto reciproco, l'astensione dal giudizio e dall'intervento a tutti i costi non è un atto di censura, ma di maturità. Chi non si riconosce in questo simbolo ha la totale libertà di ignorarlo, lasciando a chi invece ne avverte l'importanza lo spazio per onorare il proprio trascorso con la dovuta dignità.


11.BIBLIOGRAFIA

1-Stato maggiore della Difesa – Atto istitutivo – distintivo d’onore per il personale in congedo – prot. M_D A0D32CC REG2025 0236359 12-12-2025;

2-Stato maggiore della Difesa V Reparto affari generali – Nota del 10.02.2026 indirizzata a Assoarma e pc alla Direzione generale per il Personale Militare - Prot. M_D A0D32CC REG2026 0019328 10-02-2026;

3-Modifica del Cap.VII “Personale in congedo” della SMD G 010 2019;

4-Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.

5-Stato maggiore della Difesa V Reparto affar generali - Distintivo d'onore per il personale delle Forze Armate in congedo - disposizioni integrative concernenti le dimensioni del manufatto - 2026.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026).



[1] Stato maggiore della Difesa – Atto istitutivo – distintivo d’onore per il personale in congedo – prot. M_D A0D32CC REG2025 0236359 12-12-2025.

[2] STATO MAGGIORE DELLA DIFESA V REPARTO AFFARI GENERALI regolamento per la disciplina delle uniformi edizione 2019.

[3]Art. 880 (Categorie di personale in congedo) del Codice dell’Ordinamento Militare - Dlgs n. 66, 20210 - Capo II - Posizioni di stato giuridico - Sezione I - Disposizioni Generali.

[4] La Divisione Meccanizzata Folgore è stata sciolta il 31 ottobre 1986.

[5] Soldati italiani disarmati e catturati dai tedeschi dopo l'armistizio, non riconosciuti come prigionieri di guerra per negare loro le tutele delle Convenzioni di Ginevra del 1929 e delle tutele della Croce Rossa.

[6] Nota dello Stato maggiore della Difesa V Reparto affari generali del 10.02.2026 indirizzata a Assoarma e pc alla Direzione generale per il Personale Militare - Prot. M_D A0D32CC REG2026 0019328 10-02-2026. 



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