mercoledì 2 maggio 2018

ALFIE E LA VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DA PARTE DEL REGNO UNITO


di Luca Martinelli

LA GRAN BRETAGNA
Sono passati 2018 anni dopo la nascita di Gesù Cristo, eppure ancora oggi ci sono paesi in cui esiste un Re, una Regina, Principi e Principesse, carrozze regali, Lord, servitù, sudditi fedeli, paesi dove tutti trattengono il fiato perché la principessa aspetta un figlio e non si sa se farà un maschio, paesi che si paralizzano per le nozze del suo principe, paesi in cui un Re è contemporaneamente anche il capo della chiesa, paesi in cui un sedere, se è quello della sorella della principessa, può divenire un caso nazionale.

Uno di questi paesi è la Gran Bretagna, paese firmatario della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convenzione firmata dalla Gran Bretagna il 19 aprile 1990, ratificata il 16 dicembre 1991, in vigore dal 15 gennaio 1992).

LA SAPIENZA DELLA SCIENZA
Il rispetto dei diritti e della dignità della persona passa anche attraverso il rispetto del diritto alla vita ed alla salute, il diritto alle cure così come il rifiuto delle cure, la libertà di lasciarsi morire ma anche di vivere ed essere sostenuti anche in condizioni disperate. 

La storia insegna che la scienza non ha mai avuto tutte le risposte. Pilastri su cui la scienza si basava a volte sono stati spazzati via in un attimo da successive scoperte.
In altre parole abbiamo fatto passi da giganti, specie negli ultimi anni, ma non ci è dato di sapere tutto.
Figuriamoci cosa può sapere l’uomo a riguardo di una patologia che non è nota.

LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
La convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. si basa sostanzialmente su quattro principi:

-Principio di non discriminazione
Art.2:
1.Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2.Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

-Superiore interesse del bambino
Art.3:
1.In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2.Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3.Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

-Diritto alla vita
Art.6:
1.Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2.Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

-Ascolto delle opinioni del bambino
1.Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2.A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Gli articoli della convenzione sono 54, l’Art.24 recita:
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2.Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
a)diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b)assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c)lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d)garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e)fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f)sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3.Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4.Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

LE VIOLAZIONI
-Il modo in cui è stato trattato Alfie viola l’Art.6 (1.Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2.Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo);

-Il divieto di poter usufruire del servizio di assistenza medico offerto dall’Italia staccando il respiratore viola l’Art.24 (1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi).

PERCHE?
Da dove nasce la irremovibile volontà di uno stato europeo di esautorare i genitori della patria genitoriale per poter sopprimere il loro bambino?
Quale problema può rappresentare per un paese civile mantenere in vita non un criminale internazionale ma un bambino?
Se rappresentava un problema perché non è stato concesso il permesso di portarlo in Italia visto poi che nel frattempo Alfie era divenuto anche cittadino italiano?
Perché obbligare i genitori e il bambino a rimanere in patria? Per evitare magari che per un puro caso, per un “miracolo” Alfie sfuggisse alla morte facendo fare la figura dei fessi ai medici del paese dove ancora esistono re e principesse?
Un problema fra religione anglicana e cattolica?
Un problema di “lesa Maestà” in tutti i sensi?

Mi chiedo, che differenza c’è allora fra questo provvedimento e quello che facevano i nazisti ai bambini del programma AktionT4?

Certo lo scandalo del 2000 (i bambini “fatti a pezzi”) proprio all’ospedale di Liverpool non dona luce al comportamento dei sanitari inglesi.

E mi chiedo ancora, se Alfie Evans figlio di Thomas Evans, elettricista, e Kate James, estetista, fosse invece stato  Sua Altezza Reale George Alexander Louis Mountbatten-Windsor, Principe del Regno Unito ovvero il figlio di Sua Altezza Reale William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, Duca di Cambridge, Conte di Strathearn, Barone di Carrickfergus, Principe del Regno Unito e di Sua Altezza Reale Catherine Elizabeth Middleton Duchessa di Cambridge, Contessa di Strathearn, Baronessa di Carrickfergus, Principessa del Regno Unito per matrimonio
-Il Servizio Sanitario nazionale inglese, l’equipe medica, avrebbe chiesto di staccare l’ossigeno al piccolo principino? 
-Il giudice avrebbe ugualmente desautorato i genitori e imposto e ottenuto di porre fine alla vita del principino?
-Il giudice avrebbe vietato alla famiglia Reale di recarsi in Italia con il principino?

Personalmente sono convinto di no e questo rende ancor più grave ciò che è stato fatto ad Alfie e ai suoi genitori.
  
Conclusioni
La politica è arte e scienza di amministrare uno stato, l’economia è un aspetto che essa tratta. Oggi non sono più i politici a studiare le strategie per amministrare ma gli economisti che indicano ai politici cosa devono fare.
Se serve a risparmiare anche pochi soldi stacchiamo le spine dei morenti di qualsiasi età senza alcuna pietà umana, senza il minimo scrupolo.

Aldilà di tutte le altre considerazioni fatte fino ad oggi, la Gran Bretagna ha palesemente violato la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di cui è firmataria.

Vediamo adesso se il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia ne terrà conto visto che si è trattato di un evento pubblico e che non c’è bisogno di leggerlo nei rapporti che i paesi devono stilare periodicamente, e cosa farà la Commissione sui Diritti Umani.

martedì 10 aprile 2018

ASO: FINALMENTE E' LEGGE - Recepito l'accordo del 23 novembre 2017 fra Stato, Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, che individuava il profilo professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico



A cura di Luca Martinelli 
08.04.2018

DECRETO DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO "STATO REGIONI"  DEL 23 NOVEMBRE 2017
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 febbraio 2018 Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico (pubblicato in Gazzetta ufficiale - GU Serie Generale Numero 80 del 6 aprile 2018) individua il profilo dell’assistente di studio odontoiatrico e recepisce l’accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del su indicato DPCM.

Dal 6 aprile 2018 l’ASO è quindi una figura professionale regolamentata ed è un operatore di interesse sanitario.
Vediamo insieme il contenuto del Decreto che illustra i requisiti per la figura dell’ASO:
INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL PROFILO DELL’ASO
L’ASO è un operatore di interesse sanitario in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione.
Svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori come meglio specificato nell’allegato 1.
È fatto assoluto divieto all’Assistente di Studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

CONTESTO, ATTIVITA’ E COMPETENZE
Il DPCM indica sinteticamente il contesto, le attività e le competenze relative all’ASO mentre il processo di lavoro e le attività dell’ASO sono illustrati nell’allegato del DPCM.
Il processo di lavoro e le attività sono invece declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento e sono contenute nell’allegato 2.

Contesto operativo:
L’Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.

Conteso relazionale:
L’Assistente di studio odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in Collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

Attività e competenze
Le attività dell’Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell’ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:
a) tecnico clinico;
b) ambientale e strumentale;
c) relazionale;
d) segretariale e amministrativo.
  
FORMAZIONE
La formazione è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il corso ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
Il corso è strutturato in due moduli:
a)-modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
b)-modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

AREE DISCIPLINARI
I moduli del corso sono articolati nelle seguenti Aree disciplinari:
a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale;

DOCENZA
Le materie di insegnamento sono indicate nell’allegato 2.
I criteri per l’affidamento della docenza sono individuati dalle regioni e province autonome.

ESENZIONE AL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA - CERTIFICAZIONE
Coloro che alla data di entrata in vigore del DPCM (6 aprile 2018) ha o ha avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e ne può ovviamente documentare l’attività lavorativa (anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato) di non meno di
36 mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi 5 anni
antecedenti l’entrata in vigore del DPCM è esentato dal frequentare il corso di qualifica/certificazione.
Si ricorda che il datore di lavoro, presso il quale il lavoratore presta servizio, entro sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti su indicati.
Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore ai dodici mesi, la qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico è acquisibile anche tramite l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.
AGGIORNAMENTO CONTINUO
Sia chi ha frequentato il corso con esito positivo sia chi ha beneficiato dell’esenzione di partecipazione al corso, ha l’obbligo di frequentare eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all’anno.

TIROCINIO
Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico.
Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle regioni e province autonome.

OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza del corso è obbligatoria.
Non possono essere ammessi all’esame finale coloro i quali abbiano superato, anche nel caso di giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.
In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso
si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

ESAME FINALE
L’esame finale, consistente in una prova teorica e una prova pratica, dirette a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali.
L’esame è organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

COMMISSIONE D’ESAME
La composizione della commissione d’esame è disciplinata dalle regioni e province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri.

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA/CERTIFICAZIONE
L’attestato viene rilasciato previa superamento con esito positivo dell’esame finale.
L’attestato è elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello rappresentato nell’allegato 3.
L’attestato è valido su tutto il territorio nazionale.
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
Per l’accesso è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
Coloro che hanno conseguito titolo di studio all’estero devono presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo.
Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che
consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
Le Regioni e Province autonome possono, nel contesto del proprio sistema di formazione, valutare i titoli pregressi per l’acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre,
in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Nel DPCM ci sono anche delle disposizioni transitorie e finali che regolano le assunzioni post DPCM e indicazioni per le regioni e provincie per quanto riguarda l’adeguamento dell’ordinamento requisiti per il corso.

Disposizioni transitorie
Dalla data di entrata in vigore del DPCM, per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di
Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore del DPCM si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell’art. 11 del presente Accordo, i datori
di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del DPCM.
Disposizioni finali
Le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dall’accordo stato regioni del 23 novembre 2017 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del DPCM.
Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di studio odontoiatrico attraverso l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la formazione, i requisiti di accesso, l’organizzazione didattica e l’esame finale.


ALLEGATI ESPLICATIVI
Nell’allegato 1 è esposto il descrittivo della figura professionale e più precisamente:
-la descrizione sintetica della figura;
-processo di lavoro caratterizzante la figura;
-i singoli processi di lavoro con la descrizione dell’attività del processo.
Nell’allegato 2 sono esposte le 4 competenze e più precisamente:
-abilità minime;
-conoscenze/materie di insegnamento.
Nell’allegato 3 è raffigurato il modello di attestato di qialifica/certificazione.

ALLEGATO 1 
DESCRITTIVO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

ALLEGATO 2 
COMPETENZE

Competenza n. 1
  
Competenza n.2

Competenza n.3

  Competenza n.4

 ALLEGATO 3
MODELLO DI ATTESTATO DI QUALIFICA/CERTIFICAZIONE



lunedì 9 aprile 2018

NUOVO REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI: LE AZIENDE COMINCIANO A MUOVERSI


Il 5 aprile dello scorso anno veniva varato il REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

Il regolamento contiene numerosi errori come rimandi errati ed altre inesattezze, è quindi verosimile che verranno apportate modifiche e/o integrazioni.

Un anno è già volato e alla obbligatorietà del 2020 mancano appena due anni.

In molti stanno cominciando a rendersi conto che è il caso di cominciare veramente a pensare a cosa fare per non doversi mettere in regola all’ultimo momento, rischiando oggettivamente di avere le vendite bloccate.

In questi ultimi mesi mi sono giunte molte richieste a proposito della persona responsabile del rispetto della normativa. La domanda più frequente? Questa:
“Gent.mo Sig. Martinelli, posso nominare come persona responsabile del rispetto della normativa il mio responsabile qualità e affari regolamentari?”

La risposta è sì ma solo se questa persona possiede le competenze previste dall’articolo 15 del Regolamento Europeo 2017/745.

La persona responsabile del rispetto dellanormativa ha il compito di assicurarsi almeno che la conformità dei dispositivi sia adeguatamente controllata conformemente al sistema di gestione della qualità in base al quale i dispositivi sono fabbricati prima del rilascio di un dispositivo, che la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE siano redatte e aggiornate, che siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 10, che siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli da 87 a 91 e che nel caso di dispositivi oggetto di indagine, sia rilasciata la dichiarazione di cui all'allegato XV, capo II, punto 4.1.

È opportuno valutare anche i preesistenti carichi di lavoro affinché il soggetto possa avere il tempo di svolgere correttamente il proprio lavoro.

Non basta.

La persona responsabile del rispetto della normativa, in base anche alle proprie competenze, assicura il rispetto della normativa in piena autonomia, da questo ne deriva che la persona responsabile del rispetto della normativa dovrà necessariamente avere un inquadramento come dirigente o come quadro.

È già molto poco credibile, oltre che sindacalmente scorretto, che un responsabile qualità e affari regolamentari sia un impiegato e non un quadro o un dirigente, nel caso della persona responsabile del rispetto della normativa sarà assolutamente insostenibile.

L’alternativa è avvalersi di un consulente esterno al quale conferire l’incarico di persona responsabile del rispetto della normativa.

sabato 24 marzo 2018

ON LINE PERIODONTAL CHART - CARTELLA PARODONTALE ON LINE

   Copiright © 2010 by Department of Periodontology, University of Bern, Switzerland.



Fillable and printable on line periodontal chart
Cartella parodontale on line compilabile e stampabile 

Peridontal chart ENG>Click Here

Peridontal chart ENG-USA>Click Here

Peridontal chart ITA>Click Here

Peridontal chart FRA>Click Here

Peridontal chart DEU>Click Here

Peridontal chart RUS>Click Here

Peridontal chart UKR>Click Here

Peridontal chart SPA>Click Here

For other languages click the "choose your language" button
http://www.periodontalchart-online.com

giovedì 22 marzo 2018

DDC OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE

For eighteen years DDC Consulting have been working in Italy and abroad offering consulting services in various sectors.

-Person Responsible for the Compliance of the Regulations, mandatory figure for all manufacturers, agents, and in specific cases for distributors and importers, introduced by the new Medical Devices Regulation;
-Temporary Managing;
-Legal advice, CAE (Court Appointed Expert) and EW (Expert Witness);
-Auditor for Notification Bodies;
-Trademarks and Patents;
-Quality Management Systems, implementation and maintenance;
-CE Marking Medical Devices, realization of technical documentation and assistance;
-Internal Audits;
-Audits by suppliers;
-Training: Quality, Medical Devices, Specific Products;
-Technical Advertising documentation, realization and modification;
-Designing new products, modification existing products;
-Production processes, implementation and modification;
-Marketing.

In the meantime we have also developed Sports sector with postural measurements, collaborating with Milan Bicocca University and Verona University and with Gazzetta Summer Camp by La Gazzetta dello Sport. 


For more info:
Tel.: +39 337 539659

Mail: ddcconsulting@outlook.it

mercoledì 7 marzo 2018

RAPEX - THE RAPID ALERT SYSTEM FOR NON-FOOD DANGEROUS PRODUCT - SISTEMA EUROPEO DI ALLERTA RAPIDA PER I PRODOTTI DI CONSUMO PERICOLOSI

Updated to / Aggiornamento al 
02.03.2018
Weekly overview report of RAPEX notifications

EN
RAPEX is established as the EU rapid alert system that facilitates the rapid exchange of information between Member States and the Commission on measures taken to prevent or restrict the marketing or use of products posing a serious risk to the health and safety of consumers with the exception of food, pharmaceutical and medical devices, which are covered by other mechanisms.
As of 2010, the system also facilitates the rapid exchange of information on products subject to EU harmonisation regulation and posing a serious risk to the health and safety of professional users as well as on those posing a serious risk to other public interests protected via the relevant EU legislation (e.g. environment and security). Both measures ordered by national authorities and measures taken 'voluntarily' by producers and distributors are reported by RAPEX.
Every Friday, the Commission publishes a weekly overview of the products posing a serious risk as reported by the national authorities (the RAPEX notifications). This weekly overview gives information on the product, the identified risk and the measures that were taken in the notifying country. The Commission also publishes the list of other countries where the notified product was found on their market and measures were taken. Since 2013, the Commission also publishes notifications on products posing less than serious risk as well as notifications on professional products and on those posing a risk to other public interests protected via the relevant EU legislation (e.g. environment and security).

ITA
Il Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products) è un sistema europeo di allerta rapida per i prodotti di consumo pericolosi.
Grazie a questo sistema le autorità nazionali notificano alla Commissione europea i prodotti che, ad eccezione degli alimenti, dei farmaci e dei presidi medici, rappresentano un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. 
Quando si accerta la pericolosità di un prodotto (ad esempio, un giocattolo, un articolo di puericultura o un elettrodomestico), l'autorità nazionale competente prende gli opportuni provvedimenti per eliminare il rischio.
Può ritirare il prodotto dal mercato, richiamarlo se è già arrivato ai consumatori o lanciare un avvertimento. 
Il punto di contatto nazionale segnala quindi il prodotto alla Commissione europea (direzione generale Salute e tutela dei consumatori) informandola dei rischi che presenta e dei provvedimenti adottati dall'autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento per prevenire rischi e incidenti.
La Commissione europea diffonde le informazioni ricevute ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri e pubblica su Internet riepiloghi settimanali dei prodotti segnalati pericolosi e dei provvedimenti adottati per eliminare i rischi. 
I punti di contatto nazionali si assicurano in tutti gli Stati membri che le autorità competenti controllino se il prodotto pericoloso notificato è presente sul territorio nazionale. 
Se così è, le autorità intervengono per eliminare i rischi disponendo che il prodotto sia ritirato dal commercio o richiamato se è già arrivato ai consumatori oppure lanciando avvertimenti.
Fin dall’entrata in vigore della Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE, in data 15 gennaio 2004, la Commissione europea pubblica, con cadenza settimanale, un elenco delle notifiche Rapex accessibile al consumatore.