sabato 19 ottobre 2019

ISTRUZIONI ELETTRONICHE E NUOVO REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI

Luca Martinelli

Pubblicazione 19 ottobre 2019


Il nuovo regolamento dispositivi medici fa esplicito riferimento alla possibilità di fornire istruzioni in formato elettronico (Allegato I REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA E PRESTAZIONE punto 23.1 lettera f).

Per le modalità d’impiego e fornitura di queste rimanda però integralmente, senza nulla indicare di diverso, al regolamento sulle istruzioni elettroniche (Regolamento UE n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l'uso elettroniche dei dispositivi medici).

Questo significa che, almeno fino alla eventuale futura emanazione di norme di esecuzione del MDR 745/2017, per le istruzioni in formato elettroniche si dovrà seguire il relativo regolamento (Reg. IFU Elettroniche 207/2012) anche dopo che il regolamento dispositivi medici sarà in applicazione obbligatoria ovvero dal maggio prossimo.

A questo proposito rimandiamo alla interpretazione del regolamento circa le IFU elettroniche. Sotto il link al documento.





sabato 28 settembre 2019

SCELTA DEL WORST CASE PER GLI IMPIANTI DENTALI INTRAOSSEI PER LA PROVA DI FATICA DINAMICA SECONDO LA NORMA EN ISO14801:2016 (UNI EN ISO ed. 2017)



Luca Martinelli
Pubblicazione 28 settembre 2019

1-PREMESSA
Nella fase di progettazione degli impianti uno dei test di verifica che si deve eseguire è il test di prova di fatica dinamica. Per questo tipo di prova esiste una norma, non armonizzata, che definisce il metodo di esecuzione.
La norma fornisce indicazioni sia per gli impianti monofasici sia per gli impianti bifasici con moncone dritto o con moncone preangolato.
Gli impianti devono essere testati tutti indistintamente, monofasici, bifasici con moncone dritto, bifasici con moncone preangolato. In alternativa il fabbricante può individuare l’impianto da sottoporre al test di fatica che fra tutti rappresenta “il caso peggiore”, quell’impianto che potremmo definire l’impianto “più debole” di tutta la gamma. Proprio per questo la norma fornisce anche una guida per la scelta dell’impianto “worst case”.

1.1-Scopo e campo di applicazione della norma UNI EN ISO 14801:2017
“La norma internazionale definisce un metodo di prova dinamica per singoli impianti intraossei con porzione transmucosa in combinazione con le rispettive componenti protesiche prefabbricate.
E’ particolarmente utile per confrontare impianti intraossei differenti per struttura e dimensioni, ma non è una prova delle proprietà fondamentali di durata dei materiali con cui sono costruititi gli impianti intraossei e le componenti protesiche.
La norma non è applicabile agli impianti con fixture più corta di 8mm né agli attacchi magnetici.
Benchè la norma simuli una prova di carico funzionale di un impianto intraosseo nella condizione di caso peggiore, non è applicabile per predire la prestazione in vivo di un impianto dentale intraosseo o di una protesi dentale, soprattutto se si usano più impianti intraossei per una protesi”.
Nella norma si spiega e identifica la tipologia di prova sia per l’impianto dritto sia per l’impianto angolato, questo perché in particolare quello angolato deve essere posto in una certa maniera affinché si possa svolgere correttamente la prova.
1.2-Documento (razionale) di scelta del caso peggiore
La norma indica molto chiaramente che se un componente del sistema implantare è disponibile in diverse dimensioni e/o configurazioni, la prova deve essere effettuata nella condizione di caso peggiore nei limiti dell’uso raccomandato. La scelta del caso peggiore deve essere giustificata e documentata.
L’individuazione del “caso peggiore” permette al fabbricante di non dover testare tutti i tipi di impianto che egli realizza.

2-PRINCIPI GENERALI
La norma esige che la scelta del caso peggiore sia giustificata e documentata. Si deve cioè prendere in considerazioni tutte le possibili variabili conosciute e critiche e dare evidenza delle ragioni di individuazione e scelta del caso peggiore.
Il problema quindi non è decidere se è sufficiente eseguire un solo test su un solo impianto diritto ed evitare quello sull’impianto angolato, o viceversa, ma fornire tutte le evidenze che giustifichino tale scelta, scelta che non si basa semplicemente sul diametro dell’impianto.
Se il fabbricante ritiene di non avere le competenze per fare tale valutazione, mi si permetta di esprimere però qualche perplessità sul fatto che un fabbricante di impianti non sappia come fare per valutare gli impianti che egli stesso produce, può sicuramente avvalersi di un consulente.
Sulla scelta del consulente è fondamentale una considerazione: il consulente scelto deve avere, competenza ed esperienza comprovata nel settore dei dispositivi medici, meglio ancora se in riferimento allo specifico dispositivo.
Il rischio sarebbe quello di avere un razionale privo di informazioni che non assolverebbe al ruolo che la norma gli conferisce. In mancanza di un documento completo, con tutte le valutazioni del caso e relative evidenze, il fabbricante si troverebbe in una situazione di non conformità.

2.1-Test sul prodotto finito
La prova si esegue sul dispositivo finito, cioè pronto all’immissione sul mercato.
Se un impianto (fixture) è pronto per l’immissione sul mercato significa che è già sterile, quindi la prova andrà eseguita su un impianto sterile.
Nel caso invece che il fabbricante decida che il dispositivo deve essere sterilizzato prima dell’uso direttamente dall’operatore sanitario abilitato dovrà prima sterilizzare il dispositivo con il metodo indicato nelle istruzioni d’uso prima di sottorporlo alla prova.
Il fabbricante può decidere di eseguire la prova su un dispositivo finito ma non ancora sterilizzato. In questo caso dovrà dare evidenza che il metodo di sterilizzazione impiegato non influisce in maniera significativa sulle proprietà dei materiali costituenti il dispositivo ovvero sulla resistenza dello stesso.

2.2-Impianti a più componenti
Un impianto ad esempio bifasico dovrà essere testato assemblato in tutte le sue parti (Fixture, abutment, vite di serraggio).
Nel caso che il fabbricante indichi che un componente implantare può essere impiegato, o ne consiglia l’impiego, con componenti di altro fabbricante, questo dovrà essere testato assemblato secondo le istruzioni del fabbricante.

2.3-Worst case (prova eseguita nella condizione di caso peggiore)
Il test andrà eseguito nelle condizioni di caso peggiore nei limiti dell’uso indicato/raccomandato dal fabbricante. Si dovrà ad esempio scegliere il caso peggiore individuandolo fra eventuali diverse dimensioni e/o configurazioni.
La norma fornisce le indicazioni su come scegliere il caso peggiore (Appendice B).
L’appendice fornisce due opzioni, cinque fasi e una suddivisione in tre stadi:
1-scelta rispetto alla parte intraossea (comprende la scelta del diametro, della lunghezza e del livello di penetrazione ossea);
2-scelta dell’appoggio (parte di collegamento);
3-Orientamento assiale.

2.4-Considerazioni sulla connessione
La norma ricorda che, oltre a quanto precedentemente esposto, è importante eseguire delle valutazioni aggiuntive. Si devono valutare le criticità rappresentate dgli appoggi, dalle viti e dalle connessioni e porre particolare attenzione nella scelta della combinazione più debole in riferimento a tali parti.

3-IL RAZIONALE
Prima di far eseguire il test si deve quindi realizzare un documento (razionale) che spieghi, in forma chiara e completa, come si arriva alla scelta del worst case.

3.1-Contenuto del razionale
A titolo esemplificativo ma non esaustivo il razionale deve documentare e giustificare la scelta del “caso peggiore” secondo la seguente struttura: 

-A-Parte generale
La parte generale sostanzialmente presenta il dispositivo individuato e contiene:

-A1-Titolo del documento

-A2-Gruppo di lavoro (indicando titolo ed esperienza/competenza allegando i relati CV dei componenti il gruppo di lavoro)

-A3-Criticità Es. la criticità è rappresentata dal lavoro di scelta di individuazione del sistema implantare “caso peggiore”.

-A4-Obiettivo Es. L’obiettivo del razionale è quello di giustificare e documentare la scelta del sistema implantare individuato come “caso peggiore” da sottoporre al test di resistenza meccanica al fine di verificarne l’idoneità rispetto alla destinazione d’uso (e uso previsto) e alle specifiche tecniche di progettazione ovvero che il caso individuato “copre” tutte le altre tipologie di impianto.

-A5-Descrizione generale dell’impianto Descrizione precisa, chiara e comprensibile, possibilmente integrata da rappresentazione grafica (foto o disegno), di tutte le componenti che fanno parte dell’impianto da sottoporre a prova. La descrizione deve contenere almeno:
a-tipologia del corpo implantare (Es. filettato, rastremato, cilindrico, altro.);
b-tipologia dell’appoggio (Es. da avvitare, da cementare, da connettere a incastro, cilindrico, conico, altro);
c-materiali di costruzione delle parti che vengono sottoposte alla prova inclusi eventuali materiali di rivestimento o eventuali trattamenti superficiali;
d-diametro e lunghezza della parte intraossea dell’impianto;
e-dimensioni geometriche dell’appoggio incluso l’angolo dell’appoggio (α) preangolato;
f-descrizione e dimensioni del collegamento tra l’impianto intraosseo e l’appoggio come anche tra l’appoggio e la struttura di carico funzionale.
g-Individuazione univoca del dispositivo - codice UDI, in mancanza di questo l’indicazione del codice prodotto (REF) o nome che identifica in maniera univoca esclusivamente “quel” dispositivo.
h-Resistenza in N (Newton). Questo dato è indispensabile per l’accettabilità del risultato finale prova di fatica.

-B-Parte dimostrativa (Discussione)
La parte dimostrativa dovrà documentare le valutazioni che giustificano la scelta di “quel modello” di impianto e dorvrà contenere almeno i seguenti punti:

-B1-Discussione la discussione è la parte che tratta e da evidenza di valutazione di:
-Il tipo di impianto (impianto a più componenti Es. bifasico. Impianto a un componente Es. monofasico);
-Il metodo di sterilizzazione impiegato ovvero indicare l’influenza o meno di questo sulle proprietà dei materiali costituenti il dispositivo in relazione alla resistenza;
-La desitinazione specifica dell’impianto (uso previsto) es. per anteriori, posteriori ecc. (Uguale per tutti o restrizioni su alcuni diametri es. per quelli per denti anteriori?);
-Il diametro dell’impianto. (Se l’uso previsto è uguale per tutti i diamteri e non ci sono restrizioni si può scegliere il diametro più piccolo. Nel caso invece che vi siano delle restrizione per un determinato diametro questo deve essere trattato come se fosse un impianto diverso e quindi sottoposto a prova a parte, cioè in più, alle prove che già si devono eseguire sugli altri impianti);
-Il tipo di abutment, dritto, angolato, grado di angolazione, ecc.;
-La vite di serraggio;
-L’insieme dell’assemblato impianto-abutment;
-Il tipo di connessione, “normale”? antirotazionale?;
-La modalità di posizionamento dell’assemblato in relazione al tipo di connessione;
-La sezione trasversale (penetrazione prevista uguale per tutte le lunghezze di impianti? Sono presenti differenze ad esempio con forma rastremata?);
-Il corpo implantare Se le sezioni trasversali sono uguali è conveniente scegliere l’impianto con il corpo implantare più lungo;
-La profondità di penetrazione è prevista una profondità di penetrazione nell’osso  obbligatoria o sono consentite/previste diverse profondità di inserimento?
-L’individuazione del punto di maggiore stress (Es. una delle parti più sottoposte a stress è sicuramente il punto del livello di penetrazione dell’impianto);
-L’appoggio e la direzione del carico
 a)-Impianto con appoggio dritto - Nel caso di impianto con connessione senza sistema antirotazionale (appoggio e corpo implantare assialmente simmetrici) la direzione del carico sarà arbitraria. Nel caso l’interfaccia presenti un sistema antirotazionale si dovrà scegliere la direzione del carico che sembra la più sensibile per l’interfaccia di connessione.
b)-Impianto con appoggio angolato – la direzione del carico è obbligatoriamente quella indicata nella norma (Fig.2 “schema della configurazione della strumentazione di prova per impianti con appoggi preangolati”). Nel caso però di sistemi antirotazionali (Es. scanalature tacche ecc.) si dovrà valutare la loro posizione in relazione alla geometria della connessione che sottopone l’interfaccia al carico massimo;

-B2-Criteri di accettabilità del risultato del test[1] Indicare il valore della resistenza minima (in Newton) che si considera accettabile per l’impianto che andrà sottoposto a test motivando la ragione della scelta del valore indicato (Es. ricavabile dagli studi sulle forze mandibolari di masticazione, deglutizione, età ecc.);

-B3-Conclusioni le conclusioni dovranno esprimere in sintesi le ragioni della scelta dell’impianto individuato come worst case;

-B4-Data, nome cognome in stampatello e firma dei componenti il gruppo di lavoro.

4-CONCLUSIONI
E’ appena il caso di ricordare che la scelta del worst case non ha come obiettivo quello di aggirare la norma o le verifiche delle autorità competenti e organismi notificati. Vero che il criterio di “worst case” oltre che per una questione di buon senso lo si  applica anche per un risparmio economico importante, permette cioè di ridurre al minimo i test sugli impianti, ma l’obiettivo principale è e deve rimanere la sicurezza del paziente.
La norma espone l’impianto preangolato per spiegare come si deve fare il test su di esso individuando anche alcuni requisiti per i diversi tipi di impianto angolato. La norma non prescrive però una obbligatorietà di test sia per l’impianto dritto sia per l’impianto angolato. E’ onere del fabbricante dimostrare che il worst case individuato permette di eseguire il test su una sola tipologia di impianto.
Il fabbricante deve documentare e giustificare la scelta fatta mediante un documento esaustivo che ripercorrendo le indicaizoni della norma valuta tutti gli aspetti e le variabili possibili di un impianto.



[1]
A proposito dei criteri di accettabilità del risultato del test ritengo sia giusto portare a conoscenza il lettore del punto di vista di molti esperti tecnici che sostengono che con la configurazione suggerita dalla norma (ossia simulando i 3 mm di riassorbimento) nessun impianto è praticamente in grado di sopportare forze (momenti) che siano confrontabili con le forze masticatorie. Questa sarebbe la sola riprova di affidabilità dell’impianto, invece siamo costretti a seguire una norma mal concepita che non consente confronti con l’uso clinico.


martedì 30 luglio 2019

NUOVO REGOLAMENTO DISPOSTIVI MEDICI - LA TESSERA PER PORTATORE DI IMPIANTO


LA TESSERA PER PORTATORE DI IMPIANTO

Luca Martinelli
Pubblicazione - 30 luglio 2019

1-PREMESSA
Fra le varie novità del nuovo regolamento dispositivi medici (MDR2017/745) troviamo la "Tessera per il portatore di impianto".
La tessera deve essere fornita al paziente. Le informazioni contenute devono essere redatte in maniera comprensibile per un utilizzatore profano.
Le informazioni, se e quando necessario, devono essere aggiornate. Gli aggiornamenti di queste devono essere messe a disposizione del paziente attraverso il sito web del fabbricante.

1.1-Perché la tessera?
Lo scopo del legislatore è quello di informare ad esempio il personale di emergenza (Clinici, infermieri ecc.) in modo che sia informato sulla condizione del paziente e regolarsi di conseguenza. Consentire al paziente di identificare con esattezza il dispositivo di cui è portatore (Es. anche attraverso il sistema EUDAMED) e ancora per premettere al paziente di qualificarsi come persona che necessita di cure particolari in caso ad esempio di controlli di sicurezza.

2-INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PORTATORE DI IMPIANTO
Il regolamento prescrive prima di tutto che le informazioni, in generale,  siano fornite per essere messe a disposizione del paziente, cui è stato impiantato il dispositivo, mediante qualsiasi mezzo che consenta un rapido accesso alle informazioni stesse. Queste devono essere redatte nella lingua stabilita dallo Stato membro interessato, nel nostro caso in italiano.
Il regolamento prescrive inoltre che il fabbricante deve fornire le informazioni su una tessera per il portatore di impianto che deve essere consegnata insieme al dispositivo.

2.1-Informazioni che devono essere contenute nella tessera
Come abbiamo visto le informazioni devono essere fornite anche su una tessera che deve essere fornita al portatore di impianto, queste sono:
a) informazioni che consentono di identificare il dispositivo, tra cui la denominazione del dispositivo, il numero di serie, il numero di lotto, l'UDI, il modello del dispositivo, nonché il nome, l'indirizzo del sito web del fabbricante;
b) avvertenze, precauzioni o misure che devono essere prese dal paziente o da un operatore sanitario in relazione a interferenze reciproche con influenze esterne ragionevolmente prevedibili, esami medici o condizioni ambientali;
c) informazioni sulla vita utile attesa del dispositivo e su ogni follow-up necessario;
d) ogni altra informazione atta a garantire un uso sicuro del dispositivo da parte del paziente, comprese le informazioni qualitative e quantitative complessive sui materiali e le sostanze a cui i pazienti possono essere esposti.

2.3-Soggetti obbligati al rilascio/compilazione
I soggetti coinvolti non sono solo i fabbricanti, il regolamento impone infatti anche alle istituzioni sanitarie di mettere a disposizione di tutti i pazienti a cui è stato impiantato un impianto le informazioni mediante qualsiasi mezzo che consenta un rapido accesso alle informazioni stesse, insieme alla tessera per il portatore di impianto, che deve riportare la loro identità.

3-LA TESSERA
Come deve essere fatta la tessera?
In questo per adesso viene in aiuto la guida del Medical Device Coordination Group (MDCG 2019-8)  “Medical Devices: Guidance document Implant Card relating to the application of Article 18 Regulation”.
La guida fornisce dei suggerimenti sulla forma e sui simboli che si possono utilizzare per la creazione della tessera del portatore di impianto.

3.1-Simboli
L’allegato I della guida fornisce un lay-out grafico indicativo di tessera e volantino e le misure.
In aggiunta fornisce dei simboli. I simboli saranno prima o poi meglio definiti, recepiti tal quali o modificati nelle norme tecniche già esistenti in tema di simboli per i dispositivi medici.
I simboli da utilizzare sono:




3.2-Formato e grafica
Il formato della carta dovrebbe essere tipo quello di una carta di credito (Es. 85.60 mm × 53.98 mm).
La grafica viene rappresentata con alcuni esempi come segue:











Nota generale:
La Direzione Generale per il Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione Euroea ha lanciato una campagna per informare quante più parti interessate possibile sui loro ruoli e responsabilità ai sensi del nuovo regolamento. È disponibile una serie di schede informative e guide passo-passo, oltre ad altre risorse come immagini di social media, banner web e infografiche. Tutti questi possono essere utilizzati per aumentare la consapevolezza di tutti gli attori coinvolti.

mercoledì 8 maggio 2019

DISPOSITIVI MEDICI - RETTIFICATO IL REGOLAMENTO

L'Unione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2019 la rettifica del regolamento dispositivi medici.



Le modifiche più importanti riguardano:
-Art. 10 par. 15 - (Obblighi dei fabbricanti);
-Allegato VII, sezione 4.5.2, lettera a), quarto trattino  (Prescrizioni cui devono conformarsi gli organismi notificati - campionamento dispositivi medici);
-Allegato VIII, sezione 3.2 - (Regole di classificazione - Regole di applicazione);
-Allegato XV  capitolo II sez 2.5 - (Valutazione clinica);
-Allegato IX, sezione 3 - (Valutazione della sorveglianza).

Nel complesso si tratta della rettifica di 11 punti alcuni dei quali riguardano solo la correzione di rimandi errati ad altri articoli commi ecc.

Importante cambiamento anche per l'allegato IX, sezione 4.3 - (Valutazione della documentazione tecnica):
scompare infatti la prescrizione, per evidenti difificoltà di reperimento di personale in possesso di comprovate conoscenze ed esperienza relativamente alla tecnologia in questione e alla sua applicazione clinica  disposito a fare il dipendente, che per la verifica della documentazione tecnica l'organismo notificato debba dotarsi di personale dipendente.


domenica 31 marzo 2019

REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI - PIANO DI ATTUAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione Europea ha redatto un piano di avanzamento progressivo contenente l'elenco degli atti di implementazione, e azioni essenziali, che intende attuare durante il periodo di transizione. 


Nel piano vengono indicati i relativi tempi previsti di attuazione e lo stato di avanzamento di questi.

Cliccando sul link sottostante si può accedere al piano completo aggiornato al febbraio 2019. Il piano verrà sottoposto a una revisione trimestrale così da fornire alle autorità e alle parti interessate le informazioni più aggiornate possibili.

sabato 2 febbraio 2019

REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI: PER I FABBRICANTI IL TEMPO STRINGE


Luca Martinelli
Pubblicazione del 19 gennaio 2019

Premessa
Il tempo è prezioso. Si possono avere risorse umane, economiche, strutturali, risorse tecnico scientifiche ma se non si ha tempo per “fare” diventa tutto inutile.
Se non si ha tempo per produrre non si ha cosa vendere.
Se non si ha tempo per adeguare il sistema di gestione e i prodotti alle leggi non si può vendere ciò che abbiamo prodotto.

Questo significa che se le aziende non iniziano subito un veloce cammino di adeguamento al nuovo regolamento dispositivi medici rischiano seriamente di NON poter più vendere i loro prodotti.

Tempistiche per l’adeguamento al nuovo regolamento dispositivi medici
Il Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici sarà applicato a partire dal 26 maggio 2020.  
Nella stessa data sarà abrogata la Direttiva 93/42/CEE tuttavia i certificati rilasciati in conformità ad essa resteranno validi fino alla propria data di scadenza del certificato.
Fino al 26 maggio 2020 le leggi e i regolamenti adottati dagli Stati membri conformemente alle direttive resteranno in vigore.

Fino al 27 maggio 2024 sarà possibile avere contemporaneamente la convivenza, salvo modifiche, variazioni o introduzione di nuovi dispositivi, da parte del fabbricante, di certificati secondo la direttiva 93/42/CEE e secondo il regolamento 2017/745.

Immissione sul mercato e messa in servizio dopo il 25 maggio 2020 dei dispositivi conformi alla direttiva 93/42/CEE
Si potranno immettere sul mercato e mettere in servizio i dispositivi fino alla scadenza dei rispettivi certificati. In questo caso si può evitare la certificazione secondo il nuovo regolamento ma a determinate condizioni piuttosto difficili da gestire.

Dopo il 25 maggio 2020 nel caso di una modifica qualsiasi relativa al dispositivo con certificazione secondo la direttiva 93/42/CEE o in caso di nuovo dispositivo o variante, si dovrà procedere con nuova certificazione secondo il nuovo regolamento.

I certificati che sono stati rilasciati dopo il 25 maggio 2017 avranno un massimo di 4 anni di validità e al più tardi entro il 27 maggio 2024 non avranno comunque più valore e non esisterà più alcun certificato, rilasciato secondo la direttiva, valido.

In particolare i dispositivi pronti per l’uso che non avranno raggiunto l’utilizzatore finale entro il 27 maggio 2025 non potranno essere più commercializzabili e quindi dovranno essere ritirati.

Se invece un dispositivo conforme alla direttiva 93/42/CEE verrà reso disponibile all’utilizzatore finale entro la scadenza, l’ulteriore messa a disposizione di tale dispositivo non è soggetta al regolamento.

Aspetto commerciale
Non è affatto improbabile che i clienti, specie quelli stranieri extraeuropei, dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, a scanso di equivoci chiedano in ogni caso la certificazione dei prodotti in conformità al nuovo regolamento, rendendo di fatto vana la deroga concessa dalla legge.

Organismi notificati
Per conformarsi alle nuove leggi si dovrà certificare i prodotti presso un organismo notificato che possieda la notifica per certificare la conformità al nuovo regolamento 2017/745.

In realtà nel caso che un fabbricante avesse reso conformi i propri dispositivi medici al nuovo regolamento già dal 25 maggio 2017 in poi, avrebbe potuto certificarsi secondo il nuovo regolamento. Ciò non sarebbe stato comunque possibile perché gli organismi notificati, come ancora molti oggi, non avevano richiesto o comunque non avevano ottenuto la notifica europea per poter certificare in conformità al nuovo regolamento.

Da qui all’anno prossimo è molto probabile che non saranno molti gli organismi notificati che avranno ottenuto tale notifica, al contempo oggi sono ben pochi i fabbricanti che si stanno già organizzando per il passaggio al regolamento.

Questi due fattori sono determinanti per i fabbricanti che con buona probabilità si accalcheranno nel periodo di scadenza/transizione e per gli organismi notificati che si troveranno sommersi di domande che potranno evadere non in giorni ma in mesi, con tutte le conseguenze del caso per i fabbricanti che non riusciranno a certificarsi per tempo.

Cosa fare
Tutti i fabbricanti, a prescindere che possano mantenere o meno un certificato secondo la “vecchia” direttiva, dovranno adeguare il loro sistema e documentazione al nuovo regolamento.

I fabbricanti di strumenti chirurgici riutilizzabili, oltre adeguare il loro sistema e documentazione al nuovo regolamento, dovranno certificare ex novo i loro dispositivi, ricordiamo che la classe “Ir” (Uno riutilizzabile) prima non esisteva.
Tutti, autorità, organismi notificati, consulenti e associazioni concordano in una cosa: i fabbricanti devono attivarsi immediatamente per adeguare il loro sistema al nuovo regolamento.

Il primo passo è sicuramente quello di individuare al più presto quella figura introdotta e resa obbligatoria dal regolamento che è la Persona Responsabile del Rispetto della Normativa.
Questi con la propria competenza, magari in affiancamento a un già presente responsabile qualità e/o regolatorio che non possiede i requisiti di qualifica per esercitare tale ruolo, potrà iniziare subito a fornire le indicazioni necessarie all’azienda per arrivare all’adeguamento.
Il regolamento specifica chiaramente che tale persona qualificata deve avere autonomia decisionale. Questo significa che detta persona, se dipendente, dovrà essere inquadrata almeno come quadro.
In caso di incarico a consulente esterno, anch’esso in possesso dei requisiti di qualifica prescritti nel regolamento, si dovrà stipulare un contratto dal quale sia chiaro il ruolo e un tempo di presenza coerente con le necessità oggettive del fabbricante.

Conclusioni
Il 25 maggio 2020 il regolamento europeo 2017/745 sui dispositivi medici entra in completa applicazione.
I vecchi certificati CE resteranno validi solo se non avvengono variazioni circa il dispositivo, solo fino alla loro scadenza.
I fabbricanti per tutte le loro attività inerenti ai dispositivi medici devono comunque adeguarsi al regolamento.
Più tardi i fabbricanti inizieranno l’adeguamento al nuovo regolamento e maggiore sarà il rischio di non riuscire a essere pronti in tempo.
Se i fabbricanti attendono troppo tempo ad adeguarsi rischiano di rimanere in coda a lungo prima che la loro pratica sia presa in carico dagli organismi notificati con conseguente slittamento di molti mesi per avere la certificazione.
Chi nelle aziende si occupa di regolatorio è importante che inizi a comunicare i reali rischi cui l’organizzazione va incontro se rimanda il percorso di adeguamento.
É molto importante che i fabbricanti reclutino al più presto la “Persona Responsabile del Rispetto della Normativa” e inizino il percorso di adeguamento al regolamento.

Fonti:
-Fabbricanti di dispositivi Cosa c’è da sapere
Commissione Europea – 20.11.2018 - ISBN: 978-92-79-96618-7 DOI: 10.2873/1903;

- Implementation of Medical Devices EU-Regulation – Focus on Manufacturers’ obligations
British Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) – 23.02.2018;

-MDR Transitional provisions
CAMD Transition Sub Group FAQ – MDR Transitional provisions – (CAMD Competent Authorities for Medical Devices) - Publication Note - Version V1.0 Publication 17/01/18;

-Implementation Model for Medical Devices Regulation Step by Step Guide
Euroean Commission – 2018 - ISBN: 978-92-79-89702-3 DOI: 10.2873/66341;

-Garantire efficacia, sicurezza e innovazione per una crescita sostenibile
ISS Istituto Superiore di Sanità - X CNDM Conferenza Nazionale Sui Dispositivi Medici 18-19 dicembre 2017;

-Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.
Parlamento Europeo – 5 aprile 2017 (GUCE 5 maggio 2017).