sabato 29 ottobre 2022

DENTAL MICROMOTOR AND MICROMOTOR HANDPIECE

MICROMOTORE DENTALE E MANIPOLO DEL MICROMOTORE
DENTAL MICROMOTOR AND MICROMOTOR HANDPIECE

Luca Martinelli
Pubblicazione del 23.10.2022
Luca Martinelli
Publication of 23.10.2022

1.PREMESSA
Molto spesso con il termine micromotore viene erroneamente individuato l’insieme costituito dall’assemblato Manipolo-micromotore.
In questa scheda vedremo la differenza fra micromotore e manipolo.
1. INTRODUCTION
Very often the term micromotor is mistakenly identified as the set consisting of the handpiece-micromotor assembly.
In this sheet we will see the difference between micromotor and handpiece.

2.TERMINI E DEFINIZIONI
La norma EN ISO 1942:2020 “Dentistry – Vocabulary” definisce:
-Micromotore (micromotor): piccolo motore utilizzato per alimentare manipoli dentali tramite collegamento diretto;
-Manipolo dentale (dental handpiece): strumento con impugnatura utilizzato in odontoiatria per l'uso nel trattamento del paziente;
-Turbina ad aria o rotore ad aria (air turbin): rotore pneumatico ad alta velocità utilizzato come unità propulsiva di un manipolo odontoiatrico. Di fatto è anch’essa un manipolo solo che anziché funzionare per rapporto meccanico funziona attraverso un flusso di aria. La definizione di fresa aiuta a comprendere definitivamente la funzione del manipolo:
-Fresa (Bur): strumento di taglio rotante composto da testa, collo e gambo, progettato per adattarsi a un manipolo dentale.
Come vediamo le definizioni identificano tre dispositivi diversi, quattro con la fresa: non un insieme di essi già connessi uno all’altro.
2. TERMS AND DEFINITIONS
The EN ISO 1942: 2020 "Dentistry - Vocabulary" standard defines:
-Micromotor (micromotor): small motor used to power dental handpieces via direct connection;
-Dental handpiece: handle instrument used in dentistry for use in patient treatment;
-Air turbine or air turbin: high-speed pneumatic rotor used as the propulsion unit of a dental handpiece. In fact, it is also a single handpiece which, instead of working by mechanical ratio, works through a flow of air.
The definition of bur helps to definitively understand the function of the handpiece:
-Bur: rotary cutting tool consisting of head, neck and shank, designed to fit a dental handpiece.
As we can see, the definitions identify three different devices, four with the bur: and not a set of them already connected to each other.

3.IDENTIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI
3.1Manipoli per micromotore
I manipoli per micromotore sono di due tipi a contrangolo, dritti e dritti a testa inclinata.

3.1.1.Manipoli a contrangolo
Generalmente utilizzati in profilassi, conservativa e in chirurgica, a seconda dell’uso hanno diverse velocità.
Osservando i modelli maggiormente utilizzati vediamo che, anche se esistono manipoli con variatore di velocità, ci sono manipoli la cui velocità predeterminata è individuabile attraverso un anello colorato di codifica.
3. IDENTIFICATION OF DEVICES
3.1 Handpieces for micromotor
There are two types of contra-angle handpieces for micromotors, straight and straight with
an inclined head.

3.1.1. Contra-angle handpieces
Generally used in prophylaxis, conservative and surgical, depending on the use they have
different speeds.
Observing the most used models we see that, even if there are handpieces with speed variator, there are handpieces whose predetermined speed can be identified through a colored coding ring.


In chirurgia, ad esempio in implantologia, si utilizza un manipolo che permette di collegare
dall’esterno soluzioni da erogare sulla fresa.
In surgery, for example in implantology, a handpiece is used that allows you to connect
solutions to be dispensed on the drill from the outside.


Es. di manipolo con irrigazione esterna
E.g. of handpiece with external irrigation

I manipoli possono avere anche una luce led.
The handpieces can also have an LED light.

Es. di manipolo con luce led
E.g. of a handpiece with LED light


Si segnala anche la presenza di manipoli contrangolo dove è solo la testa che ha un’inclinazione rispetto al manico per permettere di raggiungere più facilmente l’area dei
molari.
We also point out the presence of contra-angle handpieces where only the head has an inclination with respect to the handle to allow easier access to the molar area.

Es. di manipolo dritto con testina angolata e 45°
E.g. of straight handpiece with angled and 45 ° head



3.1.2.Manipoli dritti
I manipoli dritti vengono impiegati quasi esclusivamente per i ritocchi, da effettuare direttamente nello studio odontoiatrico, sulle protesi.
Questo manipolo trasmette gli stessi giri del motore.
3.1.2.Straight handpieces
Straight handpieces are used almost exclusively for retouching, to be carried out directly in the dental office, on prostheses.
This handpiece transmits the same motor revolution


Es. di manipolo dritto
E.g. Of straight handpiece


3.1.3.Trasmissione
La trasmissione di rotazione della testa avviene per mezzo di un moltiplicatore meccanico del manipolo alla fresa.
3.1.3 Transmission
The rotation transmission of the head takes place by means of a mechanical multiplier of the handpiece to the bur.

Es. di alcune tipologie di trasmissione
E.g.of some types of transmission


4.MICROMOTORE
Il micromotore è un “micro” motore che eroga una velocita di circa 40.000 RPM giri al minuto (RPM – Revolution Per Minute - giri al minuto). Viene chiamato “micro” perché le use dimensioni sono particolarmente ridotte.
4.MICROMOTOR
The micromotor is a “micro” motor that delivers a speed of about 40,000 RPM revolutions per minute (RPM - Revolution Per Minute - revolutions per minute). It is called "micro" because the use dimensions are particularly small.

Es. di micromotore elettrico
E.g. of electric micromotor 

Es. di micromotore elettrico (giri con gamma generalmente compresa fra 5.000 e 20.000)
E.g. of electric micromotor (revolutions with range generally between 5,000 and 20,000)


Es. di micromotore con illuminazione led da trasmettere al manipolo
E.g. of micromotor with LED lighting to be transmitted to the handpiece



4.1.MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEL MICROMOTORE
Sul mercato abbiamo due tipologie di micromotori, i micromotori BRUSH e BRUSHLESS che si differiscono per le diverse modalità di funzionamento.
4.1.MICROMOTOR OPERATING MECHANISM
We have two types of micromotors on the market, the BRUSH and BRUSHLESS micromotors which differ in the different operating modes.

4.1.1.Micromotore Brush (micromotore a carboncini)
Si tratta di un sistema composto da uno statore al quale sono attaccati dei magneti permanenti, un rotore, sul quale sono posti delle piastre, un collettore (in rame) e 2 spazzole di carbone.
Il micromotore a spazzole può arrivare a compiere fino a 40.000 giri al minuto.
Le spazzole in carbonio vengono caricate elettricamente, hanno il compito di elettrificare meccanicamente le piastre presenti sul rotore, attraverso un contatto diretto con il collettore, questo moto meccanico permette la variazione dell’elettrificazione delle piastre in modo che vengano attratte dai magneti nello statore e permettere quindi la rotazione.
4.1.1. Brush micromotor (charcoal micromotor)
It is a system composed of a stator to which permanent magnets are attached, a rotor on which plates are placed, a collector (in copper) and 2 carbon brushes.
The brush micromotor can reach up to 40,000 revolutions per minute.
The carbon brushes are electrically charged, they have the task of mechanically electrifying the plates on the rotor, through direct contact with the collector, this mechanical motion allows the variation of the electrification of the plates so that they are attracted by the magnets in the stator and allow hence the rotation.

Meccanismo del micromotore a carboncini
Mechanism of the carbon brush

Alcune tipologie di carboncini del micromotore
Some types of micro-motor charcoals

4.1.2.Micromotore Brushless (micromotore a induzione)
È costituito da un rotore e uno statore.
I micromotori ad induzione vengono azionati e controllati da un circuito ESC (Electronic Speed Control) così che la potenza venga regolata automaticamente, adattandosi immediatamente alla variazione delle sollecitazioni.
Il micromotore brushless può raggiungere una velocità fino a 50.000 rpm, è silenzioso, senza vibrazioni e molto leggero.
4.1.2.Brushless micromotor (induction micromotor)
It consists of a rotor and a stator.
The induction micromotors are driven and controlled by an ESC (Electronic Speed Control) circuit so that the power is automatically adjusted, adapting immediately to the variation in stress.
The brushless micromotor can reach speeds of up to 50,000 rpm, is quiet, vibration-free and very light.


Meccanismo di funzionamento del micromotore a induzione
Operating mechanism of the induction micromotor



Es. dell’interno di un micromotore a carboncini
Eg. Inside a charcoal micromotor



5.CORDONE DI ALIMENTAZIONE
Il cordone è il mezzo di collegamento fra micromotore e l’apparecchio di lavoro, come ad esempio il riunito o la consolle per chirurgia.
I cordoni possono permettere anche il passaggio dell’acqua (per spray sulla testa) oltre che dell’aria.
Il cordone non lo si indica quindi con il termine “cavo”, termine generalmente riservato al settore elettrico ovvero di sola alimentazione elettrica, al limite possiamo parlare di “cordone elettrificato”.
Ogni cordone, ovvero ogni micromotore, può avere attacchi diversi a seconda della tipologia di micromotore o di cordone.
Esistono anche cordoni polivalenti ai quali si può collegare, a scelta, sia il manipolo per turbina sia il manipolo per micromotore.
5. POWER CORD
The cord is the means of connection between the micromotor and the work device such as the dental unit or the surgery console.
The cords can also allow the passage of water (for spray on the head) as well as air.
The cord is therefore not indicated with the term "cable", a term generally reserved for the electrical sector or only for electrical power supply, in the limit we can speak of "electrified cord".
Each cord, or each micromotor, can have different connections depending on the type of micromotor or cord.
There are also multipurpose hoses to which both the turbine handpiece and the micromotor handpiece can be connected.


Es. di cordone con passaggio di acqua
E.g. of a cord with the passage of water


Es. di cordone polivalente
E.g. of polyvalent cord

6.COLLEGAMENTO
Il micromotore sta in mezzo al manipolo e l’attacco del cordone è cioè il dispositivo che permette all’apparecchiatura e al manipolo di poter lavorare insieme.
6.LINK
The micromotor is in the middle of the handpiece and the cord attachment is the device that allows the equipment and the handpiece to work together.




6.1.Lato apparecchiatura
Il lato apparecchio è quello che collega il micromotore, ad esempio, al riunito dentale o alla consolle per la chirurgia.
6.1.Equipment side
The device side is the one that connects the micromotor, for example, to the dental unit or to the surgery console


6.2.Lato manipolo
Il lato manipolo è la parte del micromotore costituita dall’attacco del micromotore che permette al manipolo di eseguire le rotazioni che faranno girare la fresa inserita su di esso.
6.2 Handpiece side
The handpiece side is the part of the micromotor consisting of the attachment of the micromotor that allows the handpiece to perform the rotations that will make the cutter inserted on it turn.


Es. di manipolo (A) inserito sul micromotore (B)
che a sua volta è collegato all’apparecchio per chirurgia implantare.
Example of handpiece (A) inserted on the micromotor (B)
which in turn is connected to the implant surgery device.


7.ALTRI MANIPOLI
In odontoiatria i dispositivi coma la turbina, l’ablatore, gli strumenti piezoelettrici per chirurgia ecc. per il loro funzionamento sono collegati direttamente al cordone che a sua volta è collegato all’apparecchiatura in quanto non sono alimentati da un micromotore o altro dispositivo interconnesso. Anche questi dispositivi terminali prendono il nome di manipolo.

Per quanto riguarda la “turbina” c’è da dire che il termine si riferisce in realtà al rotore contenuto nel manipolo tanto è vero che la norma EN ISO 1942:2020 “Dentistry – Vocabulary” definisce come turbina (o rotore ad aria) il “rotore pneumatico ad alta velocità utilizzato come unità propulsiva di un manipolo odontoiatrico”.
7.OTHER HANDPIECES
In dentistry, devices such as turbine, scaler, piezoelectric instruments for surgery, etc. for their operation are connected directly to the cord which in turn is connected to the equipment as they are not powered by a micromotor or other interconnected devices. These terminal devices are also called a handpiece.

As for the "turbine" it must be said that the term actually refers to the rotor contained in the handpiece so much so that the EN ISO 1942: 2020 "Dentistry - Vocabulary" standard defines the turbine (or air rotor) as "High speed pneumatic rotor used as the propulsion unit of a dental handpiece".


Es. manipolo odontoiatrico con turbina comunemente chiamato turbina.
E.g. dental handpiece with turbine commonly called turbine.



 

Es. di manipolo ultrasuoni per tartaro
E.g. of ultrasonic handpiece for tartar


Es. di manipolo per chirurgia piezoelettrica
E.g. of a handpiece for piezoelectric surgery



8.CONCLUSIONI
-Il manipolo dentale (dental handpiece) è uno strumento con impugnatura utilizzato in odontoiatria per l'uso nel trattamento del paziente.
-Il micromotore (micromotor) è un piccolo motore utilizzato per alimentare i manipoli dentali tramite collegamento diretto con essi.
-Il micromotore per odontoiatria è quindi un dispositivo che, collegato mediante cordone all’apparecchiatura odontoiatrica, permette al manipolo di far ruotare la fresa dentale che viene inserita su di esso.
-Tutti gli strumenti con impugnatura collegati a una turbina, a un’ultrasuoni per tartaro, o a un generatore per la chirurgia piezoelettrica, e che permettono l’inserimento di punte, si chiamano manipoli.
-Il cordone è il dispositivo che collega il manipolo alla fonte di aria, acqua, elettricità ecc.
8.CONCLUSIONS
-The dental handpiece is a handpiece instrument used in dentistry for use in patient treatment.
-The micromotor is a small motor used to power the dental handpieces by direct connection with them.
-The micromotor for dentistry is therefore a device which, connected by cord to the dental equipment, allows the handpiece to rotate the dental bur that is inserted on it.
- All hand pieces connected to a turbine, to an ultrasound for tartar, or to a generator for piezoelectric surgery, and which allow the insertion of tips, are called handpieces.
-The cord is the device which connects the handpiece to the air source, water, electricity and so on.

9.BIBLIOGRAFIA
1.Norma EN ISO 1942:2020 “Dentistry – Vocabulary”;
2.Dental handpieces – an update - Nazma Akuji, Shilpa Shah, Martin Ashley - Dental UpdateVol. 41, No. 10 General Dentistry - Published Online: 6 Jul 2017 https://doi.org/10.12968/denu.2014.41.10.900;
3.The KaVo Advantage - Your guide to KaVo innovations2017 KaVo Dental - KV00022/B8.17;
4.Scienze dei materiali dentali e Laboratorio - S. Recchia – A. De Benedetto – Lucisano Editore – 2013;
5.La mia esperienza di tirocinio – Sara Losardo – Relazione tirocinio formativo presso Assitec Verona - 2019.
9.BIBLIOGRAPHY
1.Norma EN ISO 1942:2020 “Dentistry – Vocabulary”;
2.Dental handpieces – an update - Nazma Akuji, Shilpa Shah, Martin Ashley - Dental UpdateVol. 41, No. 10 General Dentistry - Published Online: 6 Jul 2017 https://doi.org/10.12968/denu.2014.41.10.900;
3.The KaVo Advantage - Your guide to KaVo innovations2017 KaVo Dental - KV00022/B8.17;
4.Scienze dei materiali dentali e Laboratorio - S. Recchia – A. De Benedetto – Lucisano Editore – 2013;
5.La mia esperienza di tirocinio – Sara Losardo – Relazione tirocinio formativo presso Assitec Verona - 2019.







mercoledì 27 luglio 2022

ASO: CAMBIANO LE REGOLE PER LA QUALIFICA

 

ASO: CAMBIANO LE REGOLE PER LA QUALIFICA

 Luca Martinelli

Pubblicazione del 27 luglio 2022



 1.PREMESSA

Il 3 maggio del 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo 2022.

Il DPCM recepisce l’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario, ovvero modifica il precedente DPCM del 2018.

 

Potremmo definire questo DPCM maggiormente inclusivo, rispetto al precedente del 2018, e che tiene più in considerazione le vicende della vita lavorativa reale che non sempre collimano con la vita lavorativa “formale”.

 

2.CAMBIAMENTI

Cosa cambia sostanzialmente rispetto al DPCM del 2018?

I cambiamenti riguardano principalmente 4 aspetti:

-Uno è relativo al periodo temporale in cui si deve dimostrare, per poter essere esentati dal corso di qualifica, di aver svolto per almeno 36 mesi, anche non continuativi, l’attività di assistente alla poltrona. Il periodo aumenta di 5 anni, quindi il periodo per calcolare i 36 mesi di attività passa dal periodo 2013-2018 al periodo 2008-2018;

-Uno riguarda la possibilità per chi ha svolto il lavoro di assistente alla poltrona, ma che contrattualmente risultava inquadrato diversamente, di poter ugualmente usufruire dell’esenziona dal corso per ASO;

-Uno è rappresentato da un “scorciatoia” per chi ha svolto il ruolo di assistente alla poltrona ma non riesce a dimostrare un periodo di almeno 36 mesi che darebbero diritto all’esenzione dal corso di qualifica;

-Un’ultimo aspetto riguarda il requisito di accesso al corso ASO circa gli adempimenti all’obbligo di istruzione. Adesso si accetta anche chi aveva assolto tale obbligo ai tempi in cui la legge stabiliva la frequenza della sola scuola secondaria di primo grado (terza media).

 

Vediamo nel dettaglio i cambiamenti.

 

3.ESENZIONI DALLA QUALIFICA

L’Art. 11 del DPC del 2018 recitava:

1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

L’Art. 11 del DPCM del 2022 recita:

1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

In conclusione adesso il periodo utile per poter calcolare i 36 mesi di lavoro, antecedentemente al 2018, che darebbero diritto all’esonero dal corso ASO è di 10 anni ovvero 5 anni in più.




4.ESENZIONE PER I “CASI REALI”

Nel corso della vita lavorativa molte persone, pur svolgendo il lavoro di assistente alla poltrona, formalmente, cioè come inquadramento contrattuale, risultavano segretarie o impiegate a vario titolo.

Il DPCM del 2022 estende la possibilità di accedere al corso di qualifica ASO anche a coloro che nella vita lavorativa reale svolgevano il ruolo di assistente alla poltrona ma che risultavano con un impiego contrattuale diverso.

 

Sempre l’Art. 11 (comma 2) infatti recita oggi:

2. Sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.

 

In questo caso è probabile che per sua doverosa tutela l’odontoiatra in fase di assunzione chieda, al lavoratore esentato dal corso ASO in virtù del comma 2 dell’Art. 11, di fornire un’autodichiarazione, insieme alla fotocopia di un documento di identità valido, dove il lavoratore dichiara la veridicità della documentazione (quella prevista dall’Art. 11 del DPCM 2022) consegnata all’odontoiatra a dimostrazione del possesso dei requisiti di esenzione.

 

Si dovrà inoltre dimostrare di aver seguito, durante il periodo di lavoro, i corsi sulla sicurezza relativi al lavoro con rischio alto – sanitario.

 

5. ESENZIONE PARZIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ASO

Il nuovo DPCM tiene in considerazione anche coloro che non riescono a dimostrare tutti e 36 i mesi di lavoro come assistente alla poltrona, antecedentemente al 2018.

 

L’Art. 12 del DPCM 29022 recita:

1. Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’assistente di studio odontoiatrico, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all’art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell’art. 10 e al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

 

In altre parole si tratta di un percorso abbreviato che anziché essere di 700 ore è di 250 ore (minimo). È importante sottolineare però il limite del 21 aprile 2023 per poter conseguire la qualifica di ASO.

 

6.REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI QUALIFICA

L’Art. 6 del DPCM del 2018 a riguardo dei requisiti di accesso recitava:

1.Per l’accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

 

L’Art. 6 del DPCM del 2022 recita:

1.Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione.

 

Non si tratta di un banale cambio di forma lessicale ma di un atto sostanziale.

Richiedere nel 2018 (anno del primo DPCM) l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente (ovvero vigente nel 2018) significa che si deve aver frequentato fino al biennio della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori).

 

Il DPCM del 2022 indica invece che si deve essere in possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione. Questo significa che se io ho assolto a tale obbligo quando la legge prevedeva che questo fosse assolto con la frequenza della sola scuola secondaria di primo grado, la sola “terza media”, posso ugualmente accedere al corso per ASO.

 

7.CORSI DI AGGIORNAMENTO

Rimane naturalmente l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di 10 ore annue da svolgere entro l’anno successivo al raggiungimento della qualifica di ASO e entro invece 12 mesi per coloro che hanno usufruito dell’esonero dal corso.

 

8.BIBLIOGRAFIA

-CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - Verbale n. 20/2021 Seduta del 7 Ottobre 2021;

-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2022. Recepimento dell’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario;

-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – Anno 163° n. 102 – 3 maggio 2022.

lunedì 28 febbraio 2022

GUERRA: DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO IN PILLOLE

 

GUERRA: DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO IN PILLOLE

Luca Martinelli

Pubblicazione del 28 febbraio 2022

 La pubblicazione fa ampio uso di estratti dei testi citati in bibliografia.

 

In guerra, la verità è la prima vittima.

                                                  Eschilo

1.PREMESSA

La Carta delle Nazioni Unite vieta, in maniera inequivocabile, la guerra. Vieta il ricorso all’uso della forza armata contro un altro Stato.

A partire dal 1945, la guerra non costituisce più un mezzo legittimo di soluzione delle controversie che sorgono tra gli Stati.

2.IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (D.I.U.)

La guerra rimane una eventualità che non può essere ignorata.

Immaginare che le guerre non si verifichino più è una manifestazione di illusione o di pigrizia mentale e purtroppo il conflitto in corso fra Russia e Ucraina ne è l’ennesima drammatica conferma.

Per quanto possa sembrare improbabile chi partecipa a un conflitto armato deve, o per lo meno dovrebbe, rispettare le regole del Diritto Internazionale Umanitario (DIU).

Il Diritto Internazionale Umanitario (definito “Diritto delle genti dalla dottrina classica) è un insieme di convenzioni, leggi e regole di guerra che hanno la finalità di proteggere tutte le persone che non prendono, o non prendono più, parte al conflitto. Il DIU pone inoltre limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra, al fine di limitare le sofferenze inutili ed eliminare i mali superflui. Si applica in ogni conflitto armato, internazionale o non internazionale.

Le regole divengono effettive dallo scoppio delle ostilità con o senza discriminazione di guerra.

Il DIU non concede deroghe a seconda a chi ha ragione o a chi ha torto o a seconda di chi è chi è il provocatore è chi è il provocato. Non si occupa quindi né di ragioni o torti né della legittimità dell’uso della forza. Il DIU deve essere indistintamente rispettato da tutti gli attori coinvolti in una guerra.

L’impianto del DIU è definibile come “Leggi di guerra”.

La violazione delle leggi di guerra costituisce un crimine di guerra.

3.CRIMINI DI GUERRA

Un crimine di guerra è una violazione dei trattati internazionali, relativi al diritto bellico, da parte di una o più persone, militari o civili.

 4.GUERRA

La guerra è un conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati, o in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, ecc., nella sua forma estrema e cruenta, quando cioè si sia fatto ricorso alle armi.

Nel diritto internazionale la guerra è definita come una situazione giuridica in cui ciascuno degli stati belligeranti può, nei limiti fissati dal diritto internazionale, esercitare la violenza contro il territorio, le persone e i beni dell’altro stato, e pretendere inoltre che gli stati rimasti fuori del conflitto, cioè neutrali, assumano un comportamento imparziale.

Il filosofo (e scrittore, pedagogista e musicista) svizzero (in realtà Ginevrino poiché al tempo non esisteva la confederazione svizzera) Jean-Jacques Rousseau nel XVIII secolo formulò il seguente principio relativo alla guerra tra Stati:

La guerra non è una relazione tra un uomo e un altro uomo, bensì una relazione tra Stati, in cui gli individui sono nemici solo per caso; non come uomini, nemmeno come cittadini, ma solo in quanto soldati ().Poiché l’oggetto della guerra è quello di struggere lo Stato nemico, sarà legittimo ucciderne i difensori finché questi imbracciano le armi; ma non appena essi le gettano e si arrendono, cessano in quel momento di essere nemici o agenti del nemico e tornano a essere semplicemente uomini, per cui non si ha più diritto sulla loro vita”.

5.I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL D.I.U.

Il teologo e umanista olandese Ugo Grozio (Huig van Groot), considerato il padre della scuola del giusnaturalismo moderno (dottrina politico-giudica elaborata nel Seicento nella quale si affrontano due temi politco giuridici come Da dove ha origine il diritto e qual è il suo fondamento? e Quali sono i limiti del potere statale, sia rispetto ai sudditi, sia rispetto agli altri stati?), a seguito della riforma che aveva diviso il mondo cristiano europeo affermò che il diritto non doveva essere più inteso come espressione di una giustizia divina, bensì come il frutto della ragione; da qui il bisogno di trovare un principio unitario che governasse le relazioni internazionali, “Il diritto delle genti” fornì questo principio”.

A fine 800 il giurista estone (Al tempo sotto l'impero russo)  Fyodor Martens, in relazione ai casi non considerati dalle convenzioni di diritto umanitario, enunciò il seguente principio:

(...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza”.

Questo enunciato, nel contesto del Diritto Internazionale Umanitario, ha preso il nome di “Clausola  Martens”.

I principi del DIU esprimono quelli che la Corte Penale Internazionale di Giustizia ha definito

Le considerazioni elementari di umanità” e successivamente Principi Fondamentali del D.I.U.
Costituiscono il fondamento della protezione che il diritto conferisce alle vittime della guerra.
Hanno carattere vincolante in tutte le circostanze e nessuna deroga ad essi può essere
autorizzata.

Vediamo i principi:

-Principio di Umanità

Conosciuto come Clausola Martens e considerato norma del diritto
consuetudinario, enuncia:

 (...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.


-Principio di Distinzione

Chi conduce operazioni militari deve operare costantemente la distinzione tra personale combattente e popolazione civile, fra obiettivo militare e bene civile, fra prigionieri di guerra, internato civile e prigionieri comuni.

-Principio di Proporzionalità

Ogni comandante militare, prima di lanciare un attacco deve valutare che vi sia un vantaggio militare concreto e diretto nell’azione militare, in relazione alle perdite umane e ai danni alla popolazione civile, ai beni culturali e ai beni civili, incidentalmente causati.

 -Principio di Precauzione

Sebbene le operazioni militare possano essere intraprese solamente contro gli obiettivi militari, questo non impedisce che dei civili o dei beni siano toccati. Per questo motivo il Diritto Internazionale Umanitario esige che le operazioni militari siano condotte vigilando costantemente a che sia risparmiata la popolazione civile e i beni di carattere civile.


-Principio di Limitazione delle perdite inutili e delle sofferenze superflue

Si traduce nella proibizione di armi e sistemi d’arma, con munizionamento o modalità d’impiego, tali da colpire con effetti traumatici eccessivi, così da recare sofferenze alleviabili al bersaglio (laser accecanti, munizionamento a frammentazione con schegge non rilevabili ai raggi x) ecc.

6.CATEGORIE PROTETTE DAL IL DIU

Il DIU regola la protezione dei feriti e i malati, i naufraghi, il personale sanitario, i prigionieri di guerra.

Vediamo la definizione dello status:

6.1.Feriti e Malati

Persone militari o civili che a causa di malattie, traumi o infermità fisiche o
psichiche necessitano di cure e si astengono ad ogni ostilità. Hanno il diritto a essere raccolti e trattati con umanità e curati senza distinzioni se non di carattere sanitario. Non devono subire violenze o esperimenti, né essere lasciati intenzionalmente senza cure o esposti a contagi o infezioni. Devono comunque essere rispettati dalla popolazione civile.


6.2.Naufraghi

Personale militare o civile che si trovano in situazioni pericolose in acque, in seguito a infortuni ad esse o ai mezzi che li trasportavano (nave o aeromobile) e si astengono da ogni ostilità. Queste persone manterranno lo stato di naufraghi anche durante il salvataggio, fino a che non ricopriranno unaltra categoria espressa dalle convenzioni.

6.3.Personale Sanitario

Persone elusivamente impegnate in attività sanitarie (medici e infermieri), o all’amministrazione e funzionamento di unità e mezzi di trasporto sanitari. A questa categoria è associato anche il personale religioso esclusivamente dedicato al proprio ministero. Questo personale non può essere ostacolato all’esplicazione delle proprie attività. Hanno l’obbligo di astenersi da ogni atto di ostilità, di identificarsi e di rispettare la volontà dei pazienti. Hanno il divieto di esperimenti medici sui pazienti.

6.4.Prigioniero di Guerra

Combattente che cade in potere della parte avversaria o che si arrende.

Secondo questa definizione dobbiamo definire cosa sia un combattente legittimo.

Seconda la terza Convenzione di Ginevra (1949) è colui che rispetta le quattro caratteristiche che lo definiscono tale.

Un soggetto per avere lo status di combattente deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

-Essere sottoposto ad un comando responsabile;

-Portare apertamente le armi;

-Portare una divisa o un segno di riconoscimento fisso e riconoscibile a distanza;

-Rispettare gli usi e le leggi di guerra.

Con l’evolversi dei conflitti si è visto che non sempre potevano essere rispettate tutte e quattro le caratteristiche così già dal 1977 si afferma che bastano le prime due a definire un combattente legittimo.

Infatti, anche il civile può diventare un combattente a seguito della leva di massa.

Con questo termine si definisce la popolazione che di fronte all’invasione improvvisa del nemico prende le armi prima che le FF.AA. regolari si organizzino.

È equiparata ed ha diritto allo status di combattente legittimo se porta apertamente le armi e rispetta gli usi e le leggi di guerra.

È importante capire quindi la netta distinzione che c’è tra un combattente legittimo e la popolazione civile che in quanto tale non prende affatto parte in nessun modo diretto o indiretto al conflitto.

Il combattente che si trova fuori combattimento non può essere oggetto di attacco, a

condizione che si astenga da qualsiasi atto di ostilità o perfidia.

6.7.Atto di Perfidia

Grave violazione del D.I.U. che sussiste quando ci si approfitta delle
buona fede della parte avversaria, ovverosia quando si fa cadere in errore il nemico inducendolo a credere di dovere concedere o ad avere diritto alla protezione accordata dalle norme di tutela del DIU, simulando:

-La resa;

-La volontà di negoziare;

-Una ferita o una malattia;

-Lo stato di civile;

-Lo stato protetto usando l’emblema di protezione, senza averne diritto.

Inoltre ad essere protetti dal D.I.U. non sono solo le persone ma anche i beni culturali ossia tutto ciò di carattere culturale e civile, che non rappresenta un obiettivo militare, e sono protetti da speciali simboli.

Esempio di simboli utilizzati per convenzione internazionale:

7.LE REGOLE DEL DIU

Uno dei problemi maggiori, specie nei conflitti armati, è l’ignoranza sulla conoscenza dei trattati internazionali e quini la non conoscenza su ciò che è legittimo e ciò che non è legittimo fare.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR/ICRC) è promotore e custode del Diritto Internazionale Umanitario. Uno dei suoi compiti e darne ampia diffusione sia all’interno del Movimento sia all’esterno, coadiuvato dall’attività di disseminazione delle Società Nazionali.

Per questo organizza ed eroga, attraverso i suoi istruttori, corsi di DIU anche alle forze armate tesi a fornire nozioni generali sulle norme e sui Principi del Diritto Internazionale Umanitario, nonché sul Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa,

Corsi informativi su temi monografici, ovvero approfondimenti o aggiornamenti su aspetti particolarmente rilevanti o di attualità in materia di Diritto Internazionale Umanitario e Corsi formativi, rivolti sia a Volontari CRI (Corso per Istruttori DIU e Corsi di alta specializzazione) sia ad appartenenti alle Forze Armate (Corso DIU per Operatori Internazionali e Corso per Consigliere Qualificato per l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti armati).

Il Comitato Internazionale di Croce Rossa (C.I.R.C.) ha realizzato un riassunto delle regole del DIU, riassunto che non ha la forza di uno strumento giuridico ma vuole semplicemente facilitare la comprensione e la diffusione del D.I.U.

Vediamo la sintesi delle regole del DIU:

1.Le persone che non prendono, o che non prendono più parte alle ostilità hanno diritto al

rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e mentale. Queste persone devono
essere protette e trattate con umanità in qualsiasi circostanza senza nessuna distinzione di
carattere sfavorevole (distinzione tra combattente e non combattente).


2.È assolutamente proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende o che non prende più parte alle ostilità (perché lo scopo della guerra è quello di rendere inoffensivo il nemico ma solo fino a quando conserva lo status di combattente).

 

3.I feriti e malati devono essere raccolti e curati dalla parte in conflitto che li detiene in
proprio potere. Il personale sanitario e gli stabilimenti, i trasporti e le attrezzature sanitarie,
devono essere rispettati e protetti. La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa sono il segno
protettivo di queste persone e di questi materiali e devono essere rispettati.


4.I combattenti che sono stati catturati e i civili che si trovano sotto l’autorità della Parte
avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali
e delle loro opinioni politiche, religiose, etc. Devono essere protetti contro ogni forma di
violenza e di rappresaglia. Hanno diritto a scambiarsi notizie con le proprie famiglie e a
ricevere aiuti materiali (è compito dei delegati C.I.C.R., assicurarsi che tutto ciò avvenga e
tutelare i diritti di queste persone).

5.Tutti devono godere delle garanzie giudiziarie fondamentali e nessuno può essere ritenuto

responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno può essere sottoposto a torture
fisiche e mentali o, punizioni corporali crudeli o degradanti o ad altri trattati simili.


6.Né le Parti in conflitto né i membri delle Forze Armate (FF.AA.) hanno un diritto illimitato nella scelta di mezzi e metodi di combattimento. È proibito usare armi o metodi di combattimento che possono causare perdite inutili o sofferenze eccessive.


7.Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento i combattenti e i civili, e gli
obiettivi militari e i beni civili.

8.CONCLUSIONI

-Il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) regola le relazioni tra Stati, Organizzazioni Internazionali ed altri soggetti di diritto internazionale durante un conflitto armato. Costituisce una parte importante del diritto internazionale pubblico, che comprende le regole consuetudinarie, nonché i trattati internazionali applicabili ai conflitti armati internazionali e non internazionali. Queste norme proteggono sia le persone che prendono, o non prendono più, parte al conflitto, sia determinati beni civili, limitando le parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento;

-Il Diritto Internazionale dei Conflitti Armati non si occupa né delle ragioni, o torti, che hanno condotto al conflitto armato, né della legittimità, o meno, dell’uso della forza;

-La violazione dei trattati internazionali relativi al diritto bellico è un crimine di guerra.

9.BIBLIOGRAFIA

1-Cenni sul diritto internazionale umanitario dei conflitti armati - Gen. c.a. (ris.) Pietro Verri – Croce Rossa Italiana – 1983;

2- Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto internazionale - Gabriella Venturini - Giuffrè, 1988;

3- Diritto internazionale dei conflitti armati - Natalino Ronzitti – Giappichelli, 2021;

4-Diritto Internazionale Umanitario – Risposte alle vostre domande C.I.R.C. (Comitato Internazionale della Croce Rossa);

5-COMPENDIU – Croce Rossa Italiana - Coordinamento Regionale degli Istruttori D.I.U. della Campania – 2014;

6-Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario;

7-ABC del diritto internazionale umanitario – Dipartimento degli affari esteri DFAE della Confederazione Svizzera – 2018;

8-Manuale per parlamentari – Rispetto del diritto umanitario internazionale – Croce Rossa Svizzera.

 

giovedì 3 febbraio 2022

CAMBIATA LA CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVII MEDICI (CND)

 

MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI ALLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE

DEI DISPOSITIVI MEDICI (CND), di cui al decreto 20 febbraio 2007.

Luca Martinelli

Pubblicazione del 03.02.2022

 

1.PREMESSA

Il Ministero della Salute con decreto del 10 novembre 2021 (Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 18 del 24 gennaio 2022) ha modificato la CND eliminando, aggiungendo e modificando la descrizione di alcuni codici identificativi.

 

Il decreto indica le varie motivazioni della revisione fra cui sicuramente importante il considerando in cui ricorda che il Medical Device Coordination Group (MDCG) nella riunione del 14 febbraio 2019 ha individuato la Classificazione nazionale  dei dispositivi medici dell'Italia, come base per la realizzazione  della nomenclatura dei dispositivi medici europea (EMDN).

 

2.PRINCIPALI CAMBIAMENTI:

Nel decreto sono presenti 3 allegati:

1-Codici eliminati (Clicca> qui per il documento in PDF);

2-Codici aggiunti (Clicca> qui per il documento in PDF);

2-Codici la cui descrizione è stata modificata (Clicca> qui per il documento in PDF).

 

2.TESTO COORDINATO

Il testo coordinato con le modifiche alla  CND è pubblicato  sul  sito  web  del Ministero  della  salute  (www.salute.gov.it),   nell'area  tematica «Dispositivi medici» il file (Clicca> qui per il documento in PDF) è nominato “Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) (come modificata dal DM 10.11.2021)(in formato PDF)”

 

3.DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Ancora in aggiornamento invece i documenti delle “Definizioni delle tipologie terminali della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici” e “Glossario delle tipologie terminali della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici” molto importanti per una migliore identificazione dei dispositivi in relazione al codice.