sabato 20 gennaio 2024

REGISTRAZIONE CODICE UDI IMPIANTI DENTALI - SISTEMA GS1 E SISTEMA HIBCC

 REGISTRAZIONE CODICE UDI IMPIANTI DENTALI

SISTEMA GS1 E SISTEMA HIBCC

Luca Martinelli

Pubblicazione del 27.12.2023

 1-CODICE UDI

L'identificazione unica dei dispositivi (UDI) è un codice numerico o alfanumerico unico associato a un dispositivo medico, che permette di identificare in modo chiaro e inequivocabile dispositivi specifici immessi sul mercato e ne facilita la tracciabilità.

L'identificazione unica dei dispositivi, cioè l’UDI, comprende i seguenti elementi:

-un identificativo del dispositivo (UDI-DI);

-un identificativo della produzione (UDI-PI).

2-REGISTRAZIONE

La legge chiede semplicemente la registrazione del codice UDI.

Non chiede di registrare i singoli codici (UDI-DI+UDI-PI) che lo compongono.

Va da sé che si dovrà registrare anche il nome del paziente a cui il dispositivo è statio applicato.

3-COME REGISTRARE IL CODICE UDI

Il codice UDI va registrato in formato elettronico, quindi attraverso un software dedicato oppure su un foglio Excel (si raccomanda di fare il back up).

 

4-QUANDO EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE

Secondo quanto indicato nell’articolo 7 (entrata in vigore) del Decreto del Ministero della Salute del 11 maggio 2023, l’obbligo si applica a partire dal 15 gennaio, compreso, 2024 quindi agli impianti dentali ricevuti dal 15 gennaio in poi e non quelli ricevuti precedentemente.

 

5-CONSERVAZIONE

Se si utilizza un file elettronico, anziché un software dedicato, questo va conservato, per gli impiantabili, 15 o per un periodo maggiore se il fabbricante indica un fine vita superiore.

 

6-UBICAZIONE SUL PRODOTTO DEL CODICE UDI

Il codice UDI è presente sull’etichetta ed è identificato dal simbolo riquadrato UDI.

È presente solitamente un codice tipo Data Matrix, bar code o QR code leggibili con un lettore laser o anche da un telefono con l’app di scansione per quella tipologia di codici.

A fianco, o sopra, o sotto, il codice a barre, il Data Matrix o il QR Code è indicato anche lo standard utilizzato, quindi troveremo l’indicazione GS1 o HIBCC.

Queste sigle rappresentano l’indicazione di quale dei i due sistemi di codifica indicati dall’Unione Europea (che i fabbricanti devono adottare per poi eseguire la registrazione nella banca dati europea) è stata adottata per quello specifico UDI.

I due standard (GS1 e HIBCC) utilizzano criteri di attribuzione dei dati completamente differenti.

È quindi sconsigliabile, in particolare per il codice HIBCC, cercare di mettersi a interpretare i numeri per ricostruire il codice UDI-DI e il codice UDI-PI.

Meglio registrare il codice così come viene indicato in etichetta.

Del resto la legge indica di registrare il codice UDI ma non chiede di registrarlo scomponendolo nelle sue componenti UDI-DI e UDI-PI.

 

7-RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

I codici che compongono l’UDI possono essere messi uno sotto all’altro o tutti di seguito.

Alcuni esempi di rappresentazione del codice UDI (Numeri e codici intelleggibili e leggibili elettronicamente non rispecchiano la realtà):


Lo standard GS1 tutto sommato è semplice da decifrare, nonostante le sue possibili varianti, ad esempio il codice a fianco del numero (01) è il codice identificativo ovvero il codice UDI-DI, gli altri numeri, insieme, rappresentano il codice UDI-PI ad esempio (10) è il numero di lotto, (11) la data di fabbricazione e (17) la scadenza.

Il sistema HIBCC permette invece molte più variabili quindi i codici di riferimento a lotto, data fabbricazione, data scadenza ecc. è molto più complicato rispetto allo standard GS1.

Ad esempio il simbolo che indica la scadenza (per GS1 è rappresentato dal n.17 fra parentesi) nel sistema HIBCC può essere rappresentato con il solo simbolo “$$” e il lotto con il simbolo “$”. È però possibile indicare scadenza e numero di lotto insieme, il prefisso allora in questo caso sarà (come l’esempio sopra) “$$3” cioè la scadenza indicante anno, mese e giorno più il numero di lotto. L’identificativo è preceduto da un “+” anziché dal n. 01 fra parentesi come per GS1 e così via molte altre variabili.

In conclusione non è il caso di stare a impazzire a decifrare il codice GS1 o il codice HIBCC, conviene più semplicemente inserire il codice tal quale come lo si trova sull’etichetta.

Quindi dove il codice è già indicato per esteso, vedi esempio sotto,


sarà sufficiente inserirlo tal quale.

Dove invece è spezzato come in uno degli esempi sotto,


sarà sufficiente ricomporre i codici mettendo i numeri in sequenza;

Esempio:

GS1 = (01)08055773465435(10)D0475121087(11)231000(17)280900

HIBCC = *J123AQ3451/$$3231231BC34567/S400123*

8-CHE TIPO DI FILE POTREBBE ESSERE UTILE REALIZZARE

Se non si possiede un software dedicato un file Excel è forse il più pratico da gestire.

 9- FILE DI ESEMPIO

La forma più semplice e rapida è quella di tenere un file di Excel.

Se più di uno dei dispositivi arrivati hanno lo stesso codice UDI e bene registrarli separatamente su righe diverse. Successivamente all’uso, o subito se si conosce il paziente destinatario, inserire a fianco il nome (o codice identificativo) del paziente.

Questo permette di:

1-Avere tutti i dispositivi registrati che sono arrivati allo studio;

2-Avere traccia dell’abbinamento UDI-paziente;

3-In caso di ricerca rapida si risparmierà tempo e non sarà necessario andare a cercare nella documentazione clinica.

A seconda del tempo che si vuole dedicare alla registrazione e a seconda delle informazioni alle quali vogliamo eventualmente applicare dei filtri per facilitare e velocizzare la ricerca e avere informazioni più precise in caso di necessità immediata si può registrare l’UDI come segue:

9.1-ESEMPIO DI FILE

9.2-Esempio 1 (Registrazione minima indispensabile)


9.3-Esempio 2 (Registrazione più completa e maggiormente tutelante)


10-COMPONENTI PROTESICHE

La legge indica l’obbligo di registrazione per gli impiantabili.

Le componenti protesiche (Monconi basi angolate ecc.) vengono considerate impiantabili e infatti sono certificate CE come tali, tanto è vero che, sempre per legge, dovrebbero essere indicate anche nel passaporto implantare. Non rientrano fra le eccezioni previste dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale (Art. 18 MDR 2017/745).

Applicando la legge alla lettera si dovranno registrare quindi anche le componenti protesiche fatto salvo eventuali chiarimenti da parte dell’autorità.

Nello stesso senso si esprime il Ministero nel parere del 16/02/2023 reso a un organismo notificato dove indica che almeno per adesso impianti e componenti protesiche non fanno parte delle eccezioni dell’articolo 18 dell’MDR. Quindi sono impiantabili soggetti a registrazione.

Il parere non chiude ad eventuali cambiamenti da parte degli organi competenti europei.

 11-DISPOSITIVI SOTTO DIRETTIVA 93/42/CEE

Il decreto (Art. 1 comma 2) indica esplicitamente che si applica ai dispositivi medici marcati CE ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017.

Non c’è nessun riferimento ai dispositivi marcati secondo direttiva che erano, o che sono, ancora sul mercato.

La direttiva 93/42/CEE non prevedeva l’UDI per cui i dispositivi sotto direttiva erano e sono pri  vi del codice UDI.

 12-ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ALBI PROFESSIONALI, ENTI COMPETENTI

Quanto su espresso è un punto di vista personale. Per maggiori informazioni e per approfondimenti rivolgersi alle associazioni di categoria, albi professionali, enti competenti.

Le associazioni di categoria, albi professionali, enti competenti possono essere in grado di fornire un elenco esemplificativo dei dispositivi che sono da registrare in forma obbligatoria o volontaria.

13-CONCLUSIONI

1-La registrazione del codice UDI è obbligatoria a partire dal 15 gennaio 2023 compreso;

2-I dispositivi impiantabili di classe IIb da registrare (esempio impianti dentali) sono quelli ricevuti dal 15 gennaio in poi;

3-In mancanza di un software dedicato si può utilizzare un file excel sul quale registrare il codice UDI e il pazientedi riferimento.

 14-BIBLIOGRAFIA

1-DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 137. Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53;

2-MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 MAGGIO 2023 Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari Art. 3 Obbligo di registrazione e conservazione dell'UDI paragrafo 1;

 3-REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

4-DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2012, N. 179, ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, E ALLA LEGGE 5 GIUGNO 2012, N. 86);

5-Are you ready for UDI? Unique Device Identification for medical devices - GS1 Global Office – 2015;

6-Getting Starting: HIBCC’s Guide to UDI Compliance - Health Industry Business Communications Council – 2021;

7-Parere Ministero della Salute - Regolamento (UE) n. 2017/745: applicazione degli articoli 18 (3) e 52 (4, comma 2) agli Impianti dentali ed agli Abutment - 0013778-16/02/2023-DGDMF-MDS-P.









sabato 6 gennaio 2024

SUL MARE COL PATINO - TERZA EDIZIONE AGGIORNATA

 

SUL MARE COL PATINO - TERZA EDIZIONE AGGIORNATA

 Storia del patino

Luca Martinelli

Terza edizione aggiornata - gennaio 2024

INTRODUZIONE TERZA EDIZIONE

Come avevo già scritto nella seconda edizione l’intento di questa pubblicazione non è quello di fornire un riferimento storico certo, bensì quello di coinvolgere tutti coloro che, in possesso di informazioni nuove o maggiormente precise, desiderino partecipare alla creazione di una fonte storica ragionevolmente attendibile su dove sia stato inventato il patino e/o il patino di salvataggio.

La prima edizione di questa ricerca è stata circolata da Marco D’Addio (presidente Associazione Balneari di Lido di Camaiore) al quale va il mio ringraziamento per la preziosa collaborazione.

Grazie al Comandante Alessandro Russo già Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Grazie anche all’Associazione dei Maestri d’Ascia e Calafati che mi hanno indirizzato presso i fabbricanti storici di patini.

Un grazie al museo della Marineria di Viareggio che si è reso disponibile a condividere le informazioni in suo possesso, a tutti coloro che hanno contribuito al primo aggiornamento come Alessandro Montaresi del Bagno Oceano che è stato il primo a rispondere all’appello di D’Addio.

Un grande grazie, infine, al maestro d’ascia Raffaele Bergamini, titolare dell’omonimo cantiere, memoria storica della marineria viareggina per le sue testimonianze e per aver fornito materiale visivo.

Spero fortemente che si possano fare ulteriori aggiornamenti così da delineare una sempre più precisa fonte storica sul patino e riuscire magari a stabilire se il patino utilizzato come mezzo di salvataggio sia stato ideato in Italia.

Chiunque voglia fare correzioni, modifiche o fornire nuove informazioni è sempre il benvenuto.

Luca Martinelli


mercoledì 27 dicembre 2023

DISPOSITIVI MEDICI - OBBLIGO REGISTRAZIONE CODICE UDI

 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DEI CODICI UDI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SANITARIE E DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI CHE NON ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE NEL CONTESTO DI UNA ISTITUZIONE SANITARIA

Luca Martinelli

Pubblicazione del 27 dicembre 2023

Ci sono giunte molte richieste riguardo a quali siano i dispositivi medici soggetti ad obbligo di registrazione del codice UDU, quale sia il metodo di archiviazione delle registrazioni e quali siano i tempi di archiviazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo abbiamo realizzato una tabella di consultazione rapida.


1.REGISTRAZIONE

Registrazione elettronica significa avere un file elettronico con registrato il codice UDI e il paziente corrispondente.

1.1.IMPIANTI DENTALI

Per quanto riguarda gli impianti dentali, basterebbe la foto o la scansione inserita sulla cartella clinica odontoiatrica elettronica del paziente.

In caso di ricerca mediante “cerca” non si riuscirebbe però a trovare il codice di riferimento in quanto si tratterebbe di un’immagine, non di un testo.

È d’altronde vero che la legge parla di impianti ricevuti e non di impianti utilizzati sul paziente per cui i dispositivi andrebbero sempre tutti registrati quando ricevuti.

Il codice UDI identifica però solo un modello di dispositivo non c’è un numero di serie per ogni singolo dispositivo per cui andrebbero indicati anche i pezzi ricevuti con stesso UDI?

Non si può non evidenziare che tutto ciò nasce nel contesto del Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario per cui la logica è sempre quella di legare il codice UDI al paziente.

1.2.COMPONENTI PROTESICHE - ATTENZIONE

I monconi, più "MUA" ecc., sono considerati, e infatti così certificati, come dispositivi impiantabili.

La logica della legge e delle norme molto spesso, purtroppo, non collima con la logica della clinica e spesso neanche con il buon senso, ma questo è quanto.

Andrebbero quindi registrate anche le componenti protesiche.

Il problema delle componenti protesiche è che non hanno una etichetta adesiva sul confezionamento secondario come gli impianti, d’altro canto è anche vero che si potrebbe eseguire sempre una foto o una scansione dell’etichetta esterna (confezione) che riporta come per gli impianti, ma come anche per tutti gli altri dispositivi, il codice UDI.

 2.UDI

Gli enti emittenti designati dalla Commissione (per il rilascio dei codici che diventeranno UDI) sono i seguenti:

GS1: Utilizza il codice GTIN che potrebbe essere utilizzato per tutti i MD (esclusi quelli derivati o contenenti cellule umane e tessuti);

HIBCC: Utilizza il codice HIBC che potrebbe essere utilizzato per tutti i MD (esclusi quelli derivati o contenenti cellule e tessuti umani);

ICCBBA: Utilizza il Codice ISBT 128 ed è utilizzato principalmente per prodotti derivati o contenenti cellule e tessuti umani;

IFA: Utilizza un Pharmacy Product Number (PPN) codificato secondo il sistema di codifica IFA conforme all'MDR.

Ci sono diversi metodi intelleggibili, oltre all’indicazione in chiaro, di indicare sulla confezione l’UDI come ad esempio il DATA MATRIX con di fianco l’indicazione in chiaro dei dati.

Oltre alla mera trascrizione dei dati, o la foto o scansione dell’immagine, c’è la possibilità di recuperare i dati mediante l’utilizzo di una qualsiasi app telefonica per codici Data Matrix (Di solito è sufficiente anche la stessa applicazione per i QR code e bar code).

Successivamente si può condividere copiare ecc. il codice in chiaro che compare sul telefono dalla scansione del Data Matrix.

3.CONCLUSIONI

In conclusione forse la forma più semplice e rapida è quella di tenere un file di Excel su cui registrare subito i dispositivi al suo arrivo in studio (se hanno stesso codice UDI registrarli ogniuno su righe diverse) e successivamente all’uso, o subito se si conosce il paziente di destinatario, inserire a fianco il nome (o codice identificativo) del paziente.

Questo permette di:

1-Avere tutti i dispositivi registrati che sono arrivati allo studio;

2-Avere traccia dell’abbinamento UDI-paziente;

3-In caso di ricerca rapida si risparmierà tempo e non sarà necessario andare a cercare nella documentazione clinica.

È buona norma fare un back up del file.

5.BIBLIOGRAFIA

1-DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 137. Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53;

2-MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 MAGGIO 2023 Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari;

3-REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

4-DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2012, N. 179, ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, E ALLA LEGGE 5 GIUGNO 2012, N. 86);

5-The global language of business - ARE YOU READY for UDI? Unique Device Identification for medical devices – GS1 2015;

6-The Health Industry Business Communications Council - HIBCC Basic UDIDI European Union UDI Requirements – HIBCC 2021;

7-Medical Devices Coordination Group Document MDCG 2019-1 - MDCG guiding principles for issuing entities rules on Basic UDI-DI – 2019.



lunedì 4 dicembre 2023

SUL MARE COL PATINO - SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA

 Storia del patino

Luca Martinelli

Seconda edizione aggiornata - novembre 2023


INTRODUZIONE SECONDA EDIZIONE

Come avevo già scritto nella prima edizione l’intento di questa pubblicazione non è quello di fornire un riferimento storico certo, bensì quello di coinvolgere tutti coloro che, in possesso di informazioni nuove o maggiormente precise, desiderino partecipare alla creazione di una fonte storica ragionevolmente attendibile su dove sia stato inventato il patino e/o il patino di salvataggio.

La prima edizione di questa ricerca è stata circolata da Marco D’Addio (presidente Associazione Balneari di Lido di Camaiore) al quale va il mio ringraziamento per la preziosa collaborazione.

Grazie al Comandante Alessandro Russo già Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Grazie anche all’Associazione dei Maestri d’Ascia e Calafati che mi hanno indirizzato presso i fabbricanti storici di patini.

Un grazie al museo della Marineria di Viareggio che si è reso disponibile a condividere le informazioni in suo possesso, a tutti coloro che hanno contribuito al primo aggiornamento come Alessandro Montaresi del Bagno Oceano che è stato il primo a rispondere all’appello di D’Addio.

Un grande grazie, infine, al maestro d’ascia Raffaele Bergamini, titolare dell’omonimo cantiere, memoria storica della marineria viareggina per le sue testimonianze e per aver fornito materiale visivo.

Spero fortemente che si possano fare ulteriori aggiornamenti così da delineare una sempre più precisa fonte storica sul patino e riuscire magari a stabilire se il patino utilizzato come mezzo di salvataggio sia stato ideato in Italia.

Luca Martinelli



lunedì 2 ottobre 2023

SUL MARE COL PATINO

 SUL MARE COL PATINO

Storia del patino


Luca Martinelli

Pubblicazione del 30 luglio 2023


1.PREMESSA

Il patino è un natante da diporto a remi per lo svago, la pesca e il salvataggio.

Con uno o due panchetti in più alla voga, con la panchina, con prendisole, con prendisole che si alza e si abbassa, imbarcazione per divertirsi dove l’acqua è più profonda e più pulita, per passeggiate romantiche, per fare voga come sport e per fare salvataggio, il patino è sicuramente un’icona del ‘900. Ben conosciuto dai primi bagnanti delle spiagge viareggine, luogo in cui nasce per la prima volta il concetto di stabilimento balneare, diventa popolare nel dopo guerra. Raggiuge il suo apice di “fama” negli anni ‘60. Il patino nel corso degli anni ha permesso a milioni di persone di vivere una esperienza particolare in mare.


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venerdì 11 agosto 2023

ASO: PUÒ FABBRICARE DISPOSITIVI SU MISURA?

ASO: PUÒ FABBRICARE DISPOSITIVI SU MISURA?

Luca Martinelli

Pubblicazione del 11.08.2023

1.Premessa

La figura professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) è stata regolata a livello nazionale, per la prima volta, nel 2018 e con stesso atto riconosciuta quale operatore di interesse sanitario.

La legge di riferimento che regolava la professione era inizialmente il DPCM 9 febbraio 2018 - Individuazione del profilo dell’Assistente di studio odontoiatrico.

Il DPCM recepiva integralmente l’accordo Stato Regioni del 23 novembre 2017 - Accordo del 23 novembre 2017 ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art,1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione.

Il 3 maggio del 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo 2022 che modifica il precedente DPCM del 2018.

Il DPCM recepisce l’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario.

Potremmo definire questo ultimo DPCM maggiormente inclusivo, rispetto al precedente del 2018, e che tiene più in considerazione le vicende della vita lavorativa reale che non sempre collimano con la vita lavorativa “formale” ma niente cambia circa le mansioni dell’ASO e circa le materie di insegnamento dei corsi per conseguire la qualifica.

2.IL MANSIONARIO DELL’ASO

Molto sinteticamente ricordiamo le mansioni dell’ASO.

1. Ricezione, accoglienza e dimissione dei pazienti;

2. Gestione appuntamenti;

3. Controllo e aggiornamento dello schedario pazienti;

4. Rapporti con fornitori e collaboratori esterni;

5. Svolgimento delle quotidiane attività amministrative anche con tecnologia informatica;

6. Preparazione dell’area di intervento clinico;

7. Assistenza dell’operatore/i nell’esecuzione delle prestazioni;

8. Manipolazione, preparazione, stoccaggio dei materiali dentali;

9. Riordino, pulizia, disinfezione, sterilizzazione, preparazione e manutenzione dello strumentario e delle attrezzature; 

10. Decontaminazione e disinfezione degli ambienti di lavoro;

11. Archiviazione e catalogazione del materiale radiografico e iconografico dei pazienti.

3.LE MATERIE DI INSEGNAMENTO PREVISTE

Le materie di insegnamento previste da svolgere in un corso di qualifica per ASO sono:

1) Psicologia e Comunicazione - Area socio-psicologica e relazionale;

2) Dizione ed ortofonia della lingua italiana - Area relazionale;

3) Soddisfazione dei pazienti e organizzazione - Area socio-psicologica e tecnico-professionale;

4) Organizzazione del lavoro - Area tecnico-professionale e relazionale;

5) Comunicazione e Relazioni - Area tecnico-professionale e relazionale;

6) Fotografia digitale - Area scientifica e tecnico-professionale;

7) Informatica pratica - Area tecnico-professionale;

8) Adempimenti legislativi - Area legislativa;

9) Contabilità e pazienti - Area tecnico-professionale;

10) Contabilità e lavoratori - Area tecnico-professionale;

11) Contabilità e fisco - Area tecnico-professionale;

12) Marketing odontoiatrico - Area tecnico-professionale e relazionale;

13) Cenni di anatomia umana normale - Cenni di anatomia orale - Area scientifica;

14) Biologia e fisiologia umana - Area scientifica - Area scientifica;

15) Patologia orale - Area scientifica;

16) Prevenzione dentale - Area scientifica e tecnico-professionale;

17) Parodontologia e assistenza - Area scientifica;

18) Radiologia odontoiatrica e radio protezione - Area scientifica;

19) Odontoiatria conservativa e assistenza - Area scientifica e tecnico-professionale;

20) Endodonzia generale e assistenza - Area scientifica e tecnico-professionale;

21) Assistenza chirurgica generale ed implantologica - Area scientifica e tecnico-professionale;

22) Emergenze mediche nello studio e misure di prevenzione ­- Area scientifica e tecnico-professionale;

23) Pedodonzia e psicologia infantile - Area scientifica e tecnico-professionale;

24) Farmacologia e anestesia odontoiatrica - Area scientifica e tecnico-professionale;

25) Fondamenti di ortognatodonzia - Area scientifica e tecnico-professionale;

26) Assistenza in protesi fissa - Area scientifica e tecnico-professionale;

27) Assistenza in odontoiatria per disabili - Area scientifica e tecnico-professionale;

28) Nozioni di giurisprudenza e medicina legale - Area legislativa;

29) Materiali dentali - Area scientifica e tecnico-professionale;

30) Microbiologia, epidemiologia, igiene del lavoro - Area scientifica e tecnico-professionale;

31) Disinfezione, sterilizzazione e controllo delle infezioni crociate - Area scientifica e tecnico-professionale;

32) Comfort d’ambiente ed ergonomia di lavoro - Area socio-psicologica e tecnico-professionale;

33) Prevenzione e assistenza dentale – Fumo come fattore dannoso per la salute orale e sistemica - Area scientifica e tecnico-professionale.

4.DISPOSITIVI SU MISURA

4.1.Attenzione a non fare confusione fra dispositivi personalizzati e dispositivi su misura

Nel panorama internazionale dei dispositivi medici esistono i dispositivi medici cosiddetti personalizzati.

L’International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) usa questo termine quale termine generico per descrivere uno qualsiasi dei tipi di dispositivi medici destinati a un particolare individuo, che potrebbe essere un dispositivo medico su misura, un dispositivo medico adattabile o un dispositivo medico abbinato al paziente (dispositivi paziente specifici).

Il regolamento europeo sui dispositivi medici non utilizza il termine “dispositivo personalizzato”, per questo non lo troveremo fra le definizioni indicate nell’Art. 2. Il regolamento tratta circa i dispositivi su misura nel primo capoverso dell’Articolo 2.3. mentre tratta i dispositivi adattabili e abbinabili in poche righe nel secondo capoverso dello stesso articolo di fatto creando una suddivisione in due famiglie.

1-La famiglia dei dispositivi su misura veri e propri;

2-La famiglia di quelli che l’IMMDRF chiama personalizzati che comprende i dispositivi adattabili e i dispositivi abbinabili (paziente specifici) spesso impropriamente definiti anch’essi su misura ma che in realtà sono semplicemente dei dispositivi medici marcati CE.

I dispositivi adattabili e i dispositivi paziente specifici (anch’essi chiamati impropriamente su misura) NON sono quindi dispositivi su misura (Vedi Art. 2 punto 3 secondo paragrafo MDR 2017/745).

Quando si fa riferimento ai dispositivi adattabili e ai dispositivi paziente specifici è errato definirli dispositivi su misura.

4.2.Cos’è un dispositivo su misura?

Definizione fornita dall’art. 2 comma 3 MDR 2017/745:

«dispositivo su misura»: qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali.

I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata non sono tuttavia considerati dispositivi su misura;

4.3.Cos’è un dispositivo adattabile?

I dispositivi adattabili sono dispositivi fabbricati in serie, marcati ce, che possono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale.

NON sono considerati dispositivi su misura (Art. 2.3 MDR 2017/745, secondo capoverso).

Non si tratta quindi di una fabbricazione ma semplicemente di un adattamento già previsto dal fabbricante.

Il dispositivo adattabile è quindi un dispositivo medico (Art. 2 comma 1) e non un dispositivo su misura (Art. 2 comma 3).

4.4. Cos’è un dispositivo paziente specifici (Patient Matched o dispositivo abbinato)

I dispositivi paziente specifici sono dispositivi fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale conformemente alle indicazioni di qualsiasi persona autorizzata (In questo caso sarebbe più opportuno “parlare” di indicazioni di “collaborazione” con il fabbricante, anziché prescrizione, in quanto non si tratta di un dispositivo su misura).

È solo il fabbricante di dispositivi fabbricati in serie che può realizzare questo tipo di dispositivo.

NON sono considerati dispositivi su misura (Art. 2.3 MDR 2017/745, secondo capoverso).

Nel caso che la classe di rischio del dispositivo preveda l’intervento di un Organismo Notificato, oltre alla dichiarazione di conformità UE dovrà essere presente la certificazione di un Organismo Notificato.

Il dispositivo paziente specifico è quindi un dispositivo medico (Art. 2 comma 1) e non un dispositivo su misura (Art. 2 comma 3).

5.L’ASO PUO’ FABBRICARE DISPOSITIVI SU MISURA?

5.1.Chi può fabbricare dispositivi su misura

Non stiamo trattando circa le competenze o le capacità professionali dell’odontoiatra piuttosto che dell’odontotecnico o del fabbricante di dispositivi fabbricati in serie o dell’ASO ma di ciò che la legge, condivisibile o meno, ad oggi permette o non permette a prescindere dal titolo, dalle competenze, dalle abilità o dalle attrezzature.

I dispositivi medici su misura possono essere fabbricati solo ed esclusivamente dall’odontotecnico diplomato e provvisto di abilitazione dello Stato (ovvero autorizzazione del diritto nazionale).

Naturalmente la fabbricazione deve avvenire sempre dietro prescrizione di persona autorizzata dal diritto nazionale (In questo caso l’Odontoiatra).

Come abbiamo visto al paragrafo 2 e 3 le mansioni dell’ASO non prevedono, neanche in maniera indiretta, la fabbricazione di dispositivi su misura.

La qualifica di ASO NON prevede poi alcuna abilitazione di stato per la fabbricazione di dispositivi su misura.

In caso contrario si potrebbe ipotizzare l’esercizio abusivo della professione di esercente l’arte sanitaria di odontotecnico.

Il noto “DDL Lorenzin” oltre, a una serie di novità più o meno evidenti, ha infatti portato alla modifica dell’Art. 348 del Codice Penale che recita: Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

A questo si collega in maniera pertinente l’articolo 589 che recita:

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

La professione di odontotecnico (Arte sanitaria) può essere svolta solo con un’abilitazione dello stato.

Da questo consegue, sempre in ipotesi, che chi fabbrica dispositivi su misura senza abilitazione (Es. una persona che non possiede la qualifica di odontotecnico e la relativa abilitazione di Stato) non potrebbe fabbricare, ovvero rendere disponibili a suo nome, dispositivi su misura.

In questo caso la definizione di legge di “dispositivo su misura” è particolarmente rilevante per distinguere i “dispositivi medici” dai “dispositivi su misura” che sono di esclusiva competenza dell’odontotecnico.

Il fabbricante di dispositivi su misura deve essere poi registrato nel registro dei fabbricanti di dispositivi su misura presso il Ministero della Salute.

5..1.1Esplicito divieto per l'ASO

Alla fine di tutte queste considerazioni ricordiamo che in ogni caso nell'allegato 1 "Descrittivo della figura professionale" del DPCM 9 marzo 2022 alla voce "Descrizione sintetica della figura" indica esplicitamente: "L'assistente di studio odontoiatrico non può svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie". 

Ricordiamo che un dispositivo su misura può essere fabbricato solo dall'odontotecnico che appunto svolge un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. 

Il divieto è poi esteso, a maggior ragione, anche allo svolgimento delle professioni mediche e le altre professioni sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. 

Questo significa che non può neanche adattare i dispositivi medici al paziente.

5.2.Dispositivi fabbricati all’interno dell’Istituzione Sanitaria (Studio odontoiatrico)

L’Istituzione Sanitaria può fabbricare, in conformità alle prescrizioni del regolamento, i dispositivi previsti dall’Art. 5 (5) del regolamento dispositivi medici.

L’Istituzione Sanitaria NON può fabbricare dispositivi su misura.

In proposito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si veda: MDGC 2023-1 punto 3.1.1 (nota che pone i dispositivi su misura fuori dallo scopo di applicazione dell’Art.5); MDGC 2023-1 paragrafi 1, 2, 3.3, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 e 3.7 (Indicazioni circa la fabbricazione in alternativa ma solo per i dispositivi già marcati CE presenti sul mercato); MDR 2017/745 considerando 30 e articolo 5 c) e MDGC 2023-1 1, 3.5.1. 3.6, 3.6.1, 3.6.3, 3.7, 3.9 e 3.11 (Limitazione a Gruppi di pazienti e non per singolo paziente).

6.CONCLUSIONI

-L’ASO è un operatore di interesse sanitario che ottiene la qualifica mediante corso specifico;

-Il corso di qualifica ASO non prevede una qualifica né una abilitazione di stato per avere titolo a fabbricare dispositivi su misura;

-L’ASO non ha titolo per fabbricare o modificare dispositivi su misura.

7.BIBLIOGRAFIA

1-CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO – Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra governo, le Regioni e le Provincie di Trento e di Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art.1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione – Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017; 

2-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2018 Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico. (18A02409) (GU Serie Generale n.80 del 06-04-2018);

3-CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - Approvazione del report e del verbale della seduta del 22 settembre 2021 - Verbale n. 20/2021 - Seduta del 7 Ottobre 2021; 

4-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2022 Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario. (22A02657) (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2022);

5-IMDRF/PMD WG/N49 FINAL:2018; Definitions for Personalized Medical Devices - IMDRF Personalized Medical Devices - 18 October 2018;

6-IMDRF/PMD WG/N58 FINAL:2020; Personalized Medical Devices – Regulatory Pathways – IMDRF Personalized Medicl Devices – 18 March 2020;

7- Medical Device Coordination Group Document; MDCG 2021-3 - Questions and Answers on Custom-Made Devices & considerations on Adaptable medical devices and Patient-matched medical devices - March 2021;

8-Abouth Pharma Online – Legal & Regulatory – Dispostivi su misura, adattabili, patient-matched: chiarimenti dal Mdcg – Silvia Stefanelli – 29.03.2021 (Visionato il 29.03.2021 dall’URL https://www.aboutpharma.com/blog/2021/03/29/dispostivi-su-misura-adattabili-patient-matched-chiarimenti-dal-mdcg/?comingfrom=aboutpharma - Archiviato il 14.04.2021);

9-BSI (British Standard Institute) Judith Prevoo, Tim Marriott - Personalised Medical Devices – What You Need To Know An overview of the MDR requirements and practical consideration – 04 november 2021 (BSI Publication);

10-Ministero della Salute -Notizie dispositivi medici - Dispositivi medici su misura, chiarimenti dal Medical Device Coordination Group (MDCG) – 06.04.2021 (Visionato il 06.04.202 dall’URL originale https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5412 – Archiviato il 26.01.2022);

11-Odontoiatria33 - Regolamento dispositivi medici: alcuni approfondimenti - Video intervista all’avvocato Stefanelli sulle implicazioni odontoiatriche per i dispositivi medici su misura, adattabili e personalizzabili: chi può fare cosa e quali le documentazioni necessarie (Visionato il 06.04.2022 dall’URL originale http://www.odontoiatria33.it/interviste/20893/regolamento-dispositivi-medici-alcuni approfondimenti.html – Archiviato il 26.01.2022);

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13-LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) (GU n.25 del 31-1-2018);

14-Ministero della Salute - Banca dati dei fabbricanti dispositivi medici su misura – Elenco dei fabbricanti e dei mandatari di dispositivi medici su misura con sede in Italia - Data ultimo aggiornamento: 24/01/2022 – (Visionato il 24.01.2021 dall’URL originale https://www.salute.gov.it/FabbricantiDMSM/ricerca https://www.salute.gov.it/FabbricantiDMSM/risultati – chiave di ricerca “Studio dentistico” - Archiviato il 26.01.2022);

15-Abouth Pharma Online – Legal & Regulatory – Come realizzare medical device all’interno di un’istituzione sanitaria - Silvia Stefanelli – (Visionato il 01.04.2019 dall’URL https://www.aboutpharma.com/blog/2019/04/01/come-realizzare-medical-device-allinterno-di-unistituzione-sanitaria/?comingfrom=aboutpharma - Archiviato il 29.01.2022);

16-Ministero della Salute - I dispositivi su misura e il regolamento (UE) 2017/745 – Cosa sono i dispositivi medici su misura - Data ultimo aggiornamento: 07/06/2022 –(Visionato il 07.06.2022 dall’URL originale:  https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4&area=dispositivi-medici&menu=cosasono#:~:text=Un%20dispositivo%20su%20misura%20%C3%A8,di%20progettazione%2C%20e%20che%20%C3%A8 - Archiviato il 15.07.2022);

17-Medical Device Coordination Group Document; MDGC 2023-1 Guidance on the health institution exemption under Article 5(5) of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 - January 2023;

18-Ministero della salute - Dispositivi medici “in house”, le indicazioni dell'UE riguardo le condizioni che le istituzioni sanitarie devono rispettare - (Visionato il 22.01.2023 dall'url originale: https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6133 - Archiviato il 22.02.2023);

19-Abouth Pharma Online - Silvia Stefanelli - Noemi Conditi - Le nuove regole europee per i dispositivi prodotti in-house Visionato l'8.02.32023 dall'URL https://www.aboutpharma.com/legal-regulatory/le-nuove-regole-europee-per-i-dispositivi-prodotti-in-house/ - Archiviato il 14.02.2023);

20-ANTLO Online – Le news dal mondo odontotecnico - I dispositivi medici su misura e il documento del gruppo di coordinamento dei dispositivi medici MDGC 2023-1 – Avv. Gianfranco Manzo – N.1 2023 (Visionato il 15.06.2023 dall’URL originale https://www.antlo.it/contenuti/riviste/12/01_ANTLO_online_MARZO_2023.pdf - Archiviato il 27.06.2023);


21- Dlgs. 5 agosto 2022, n. 137. (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.);
 

22-Ministero della Salute – Dispositivi Medici - Usi in casi eccezionali per singoli pazienti - Data di ultimo aggiornamento 13 gennaio 2023 – Visionato il 21.07.2023 dall’URL originale https://www.salute.gov.it/portale/dispositiviMedici/dettaglioContenutiDispositiviMedici.jsp?lingua=italiano&id=4290&area=dispositivi-medici&menu=sperimentazione#:~:text=In%20casi%20eccezionali%20di%20necessit%C3%A0,siano%20state%20espletate%20o%20completata. – Archiviato il 23.07.2023);


23-Medical Device Coordination Group Document; MDGC 2020-5 Clinical Evaluation – Equivalence A guide for manufacturers and notified bodies - April 2020;


24-Medical Device Coordination Group Document; MDGC 2021-3 Questions and Answers on Custom-Made Devices & considerations on Adaptable medical devices and Patient-matched medical devices - March 2021.

giovedì 23 marzo 2023

DISPOSITIVI MEDICI RICONDIZIONATI E CONTROLLI AUTORITA'

DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO RICONDIZIONATI E CONTROLLI DELL’AUTORITA’: COME DARE EVIDENZA CHE NON VENGONO UTILIZZATI DISPOSITIVI RICONDIZIONATI

 Luca Martinelli

Pubblicazione del 23.03.2023