RESPONSABILITÀ
PENALE D'IMPRESA E REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI
Il ruolo della Persona Responsabile del Rispetto della Normativa
e l'integrazione del Modello 231
Pubblicazione
del 29.08.2026
Destinatari del documento: Persone Responsabili del Rispetto della
Normativa, fabbricanti di dispositivi medici, Responsabili del regolatorio,
Responsabili qualità, consulenti.
Obiettivo pratico: fornire un quadro generale che aiuti a comprendere l’importanza dell’integrazione tra il sistema di conformità al Regolamento Dispositivi Medici (MDR 2017/745) e la disciplina del D.Lgs. 231/2001 e l’importanza della sinergia tra le funzioni di controllo interno e le figure chiave della compliance regolatoria.
Redazione: Testo redatto secondo i criteri di Plain Language (UNI ISO 24495-1).
Nota metodologica:
1-Le conclusioni espresse non costituiscono un'opinione o un giudizio
di merito sulla normativa, ma rappresentano esclusivamente il risultato
dell'analisi oggettiva dei testi normativi. Si tratta di una interpretazione
coerente con i testi, e con la struttura delle normative, ma non di una
motivazione esplicitata dal legislatore.
2-Per la revisione e la migliore formulazione di alcuni contenuti è
stato utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale.
1.Premessa
Il Regolamento Europeo
sui dispositivi medici (MDR 2017/745), insieme al decreto nazionale attuativo,
rappresenta il riferimento normativo per la realizzazione di dispositivi
conformi alla legge. L’immissione sul mercato, più o meno inconsapevole, di
dispositivi non conformi può, come si è dimostrato nel tempo, portare a
conseguenze drammatiche per i pazienti e per gli utilizzatori.
In alcuni casi si
tratta di violazioni amministrative ma non infrequentemente anche di violazioni
che rappresentano un reato e che quindi comportano una responsabilità penale.
Nel 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. In altre parole, la condotta non
conforme al MDR costituisce, oppure contribuisce a realizzare, uno dei reati
espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001. Il ruolo della Persona Responsabile
del Rispetto
della Normativa (PRRC) diventa fondamentale per impedire che eventuali non
conformità si traducano in reati-presupposto secondo la legge 231.
2.Legge 231
Lo scopo della legge
è quello di porre a carico direttamente dell’azienda la responsabilità di
eventuali reati commessi da un dipendente o un dirigente a favore o
nell'interesse dell'azienda, a meno che, naturalmente questa, dimostri di aver
fatto tutto il possibile per prevenirlo.
In altre parole, lo
scopo della norma è quello di:
-Incentivare la cultura dell'integrità ovvero spingere le
società a darsi regole interne rigide (il Modello 231) e a vigilare sul loro
rispetto, premiando le realtà organizzate in modo etico.
-Evitare il "vantaggio ingiusto" ovvero impedire alle
aziende di arricchirsi o risparmiare sui costi (ad esempio sulla sicurezza sul
lavoro o sulla tutela ambientale) con scorciatoie illegali.
-Separare le responsabilità ovvero distinguere la colpa del singolo
individuo (che risponde penalmente) dalla colpa dell'organizzazione (che viene
punita per non aver controllato).
3.Collegamenti
con il regolamento dispositivi medici
Le prescrizioni del
MDR costituiscono, per le attività del fabbricante, un sistema di obblighi e
cautele la cui violazione può concorrere alla realizzazione di determinate
fattispecie di reato-presupposto previste dal D.Lgs. 231/2001. Per questo tra
il D.Lgs. 231/2001 e il Regolamento MDR 2017/745 (e il relativo decreto
nazionale di adeguamento 137/2022) c’è un comprensibile stretto collegamento e
questo collegamento può essere molto importante nella costruzione o
nell'aggiornamento di un Modello 231 di un fabbricante di dispositivi medici.
3.1.Un esempio concreto
Immaginiamo un
comportamento di questo tipo:
Il fabbricante è
consapevole che un proprio dispositivo ha oggettivamente un problema di
sicurezza; ciò nonostante, non lo rende conforme e lo immette sul mercato
oppure, accortosi di questo fatto, continua a commercializzarlo. Dal punto di
vista dell’MDR possono rilevarsi numerose violazioni che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere relative a obblighi di
sorveglianza post-commercializzazione (PMS), obblighi di vigilanza, gestione
del rischio e del risk management, obblighi relativi alla sicurezza e alle
prestazioni del dispositivo, attivazione di eventuali azioni correttive di
sicurezza sul mercato (FSCA), obblighi di segnalazione alle autorità competenti,
documentazione tecnica incompleta o non aggiornata.
Il D.Lgs. 137/2022 prevede specifiche sanzioni amministrative per determinate violazioni regolatorie. Ma se da quella condotta deriva, per esempio, la lesione o la morte di una persona, la situazione cambia radicalmente. Potremmo trovarci, a seconda delle circostanze concrete, nell'ambito di una condotta aziendale che, violando l’MDR, provoca un evento lesivo, configurando un reato-presupposto e attivando la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.
O ancora:
ipotizziamo che un
fabbricante sappia che il dispositivo fabbricato non rispetta determinati
requisiti, non corrisponde alla documentazione tecnica e magari presenta
caratteristiche diverse da quelle che ha dichiarato, e che comunque lo
commercializzi marcato CE con la relativa documentazione e informazioni che lo
presentano come conforme. A questo punto il problema non è più la sola non
conformità in sé del dispositivo, perché essa integra anche una fattispecie
penale-presupposto: può infatti venire in considerazione la frode
nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), se ne ricorrono tutti i
presupposti.
Un esempio, sempre in
via ipotetica e a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrebbe essere
quello per cui un'azienda, conosca un rischio del dispositivo, lo sottovaluti intenzionalmente
(o non lo valuti per grave carenza organizzativa), non aggiorni il risk
management, non effettui adeguatamente le attività di PMS, non intervenga dopo
eventuali segnalazioni dal mercato da parte degli utilizzatori professionali o
profani, continui la commercializzazione del prodotto e che, a seguito di una o
di tutte queste mancanze, un paziente subisca una lesione o muoia. È evidente
che l’MDR assume un'importanza enorme nella ricostruzione della condotta
organizzativa colposa dell'impresa.
4.Reato
nell’interesse dell’azienda
Il D.Lgs. 231/2001
richiede che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e da
soggetti qualificati, cioè soggetti in posizione apicale oppure sottoposti alla
direzione e/o vigilanza degli apicali. Questo significa che deve essere
dimostrato il collegamento tra il comportamento della persona fisica,
l’interesse ovvero il vantaggio dell'impresa e il reato-presupposto.
Se il fabbricante
adottasse comportamenti orientati al profitto o al risparmio di costi, come ad
esempio:
-Non fermiamo la
produzione perché abbiamo il magazzino vuoto e troppi ordini da evadere;
-Non fermiamo la
produzione altrimenti perdiamo il contratto;
-Non facciamo il
recall perché costa troppo e arreca un danno d’immagine;
-Non aggiorniamo
la documentazione: se aspettiamo i tempi dell’Organismo Notificato ritardiamo
eccessivamente la commercializzazione;
-Aggiungiamo
questo prodotto senza sottoporlo alla valutazione dell’Organismo Notificato,
altrimenti potrebbe
negarlo o impiegare troppo tempo a certificarlo;
-Non segnaliamo
l'incidente perché rischiamo di perdere il cliente e di subire un danno
d'immagine;
queste decisioni risulterebbero estremamente rilevanti in ottica 231, poiché
costituiscono la motivazione e la condotta deliberata che sfocia in un
reato-presupposto commesso a vantaggio o nell'interesse dell'ente.
5.Modello organizzativo e Risk assessment
231
5.1.Il
modello
La legge 231 prevede l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo (MOG 231). È quel documento strategico ed operativo che definisce
l'insieme delle regole, delle procedure, dei protocolli e dei controlli interni
che un'azienda deve implementare per prevenire la commissione dei reati
previsti dal D.Lgs. 231/2001.
In sintesi, si
compone di alcuni elementi essenziali quali:
-La mappatura dei rischi e le procedure: stabiliscono le regole di condotta per
ciascun processo aziendale a rischio (es. gestione dei pagamenti, sicurezza sui
luoghi di lavoro, rapporti con la Pubblica Amministrazione, conformità di
prodotto, ecc.).
-Il Codice Etico: definisce i principi morali e i valori fondamentali a cui tutti i
dipendenti e collaboratori devono attenersi nello svolgimento delle proprie
mansioni.
-L’Organismo di Vigilanza (OdV): assegna a un organo autonomo e
indipendente il compito di controllare costantemente l'efficacia, l'adeguatezza
e il rispetto del Modello organizzativo.
-Il sistema sanzionatorio: prevede sanzioni disciplinari interne
per chi viola le procedure stabilite, garantendo l'effettività del Modello.
Lo scopo fondamentale
del MOG 231 è far sì che l'azienda, quando dimostri di aver adottato ed
efficacemente attuato un modello idoneo prima che un eventuale reato venga
commesso, ottenga l'esimente penale, venendo quindi sollevata dalle sanzioni
amministrative, pecuniarie ed interdittive previste dalla legge.
6.Risk assessment
Il Risk Assessment 231 è l'analisi preliminare che serve all’azienda per
individuare e mappare tutti i rischi di commissione, al proprio interno, dei
reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
In sintesi, si tratta di un'attività e di un documento di sintesi che
analizza:
-Dove si rischia? Individuazione delle aree, dei settori
e dei processi aziendali potenzialmente a rischio (es. acquisti, controllo
qualità, gestione sicurezza sul lavoro, rapporti con la Pubblica
Amministrazione, gestione ambientale, attività regolatorie)
-Quali reati si possono verificare? Incrocio delle attività dell'azienda
con l'elenco dei reati-presupposto previsti dalla legge (es. corruzione, truffa
ai danni dello Stato, reati ambientali, omicidio o lesioni colpose per
violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, frodi commerciali).
-Quali controlli esistono già? Valutazione dell'adeguatezza delle
procedure aziendali esistenti per prevenire tali reati e identificazione di
eventuali lacune o aree di miglioramento da colmare.
Il Risk Assessment costituisce il
presupposto fondamentale e la base indispensabile per poter poi progettare,
adottare o aggiornare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG
231) che sia realmente efficace e su misura.
6.1. L’MDR nel risk assessment
Alla luce del forte
collegamento tra le due normative, all’interno del risk assessment complessivo
dell'azienda è opportuno inserire anche un “MDR Compliance Risk Assessment 231”
specifico semplificando l'approccio logico.
Es. Di fronte a una
non conformità MDR rilevata, si esegue un'analisi della condotta organizzativa
e si valuta se si tratta di una mera gestione di tipo tecnico-regolatorio o se
la condotta possa integrare una fattispecie penale. Se sì, si verifica se tale
reato rientra tra quelli-presupposto del D.Lgs. 231/2001 e se è stato commesso
nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In caso affermativo, il rischio
regolatorio si traduce in un diretto rischio di responsabilità 231 per la
società.
Il Modello 231 può
quindi diventare uno strumento di presidio sussidiario della compliance MDR,
estendendo la sua efficacia oltre le tradizionali aree di rischio. La
valutazione si deve concentrare sul comportamento umano e organizzativo: non è
infatti la non conformità tecnica all'MDR ad essere in sé necessariamente
rilevante per la 231, quanto la decisione o la negligenza organizzativa che
l'ha determinata.
Esempio di non conformità esclusivamente regolatoria:
Il dispositivo
evidenzia una non conformità formale perché un operatore commette
accidentalmente un errore materiale di compilazione. Si tratta di una
violazione MDR con possibile sanzione amministrativa ex D.Lgs. 137/2022, ma non
vi è alcun automatismo con la 231 in quanto manca l'elemento del dolo o della
colpa organizzativa finalizzati a procurare un interesse o vantaggio all'ente.
Esempio di rischio 231 elevato:
Il responsabile
qualità, o la Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRC), scopre
che un lotto di prodotti è gravemente non conforme. Una volta comunicato il
problema alla Direzione aziendale, questa ordina deliberatamente di alterare i
documenti di collaudo e di commercializzare comunque i dispositivi, al fine di
evitare una perdita economica di 2 milioni di euro legata al ritiro o al blocco
della produzione. In questa ipotesi, la violazione dell'MDR è sorretta da un
comportamento intenzionale finalizzato a un vantaggio patrimoniale immediato
per la società, configurando un rischio 231 estremamente elevato per reati
quali la frode in commercio o, in caso di danni alla salute, lesioni o omicidio
colposo.
Un altro scenario
ricorrente riguarda la modifica non autorizzata dei processi o dei materiali:
Il dispositivo "X" è stato validato e certificato utilizzando un
materiale "A" e un determinato processo produttivo. Il reparto
acquisti decide di sostituire il materiale "A" con un materiale
"B" surrogato che costa il 30% in meno. Il dipartimento
Quality/Regulatory rileva la variazione non autorizzata e informa la Direzione,
la quale decide comunque di proseguire la produzione e la vendita senza
effettuare la necessaria e obbligatoria rivalutazione clinica e la notifica
all'Organismo Notificato. Questo comportamento genera un'evidente frode
nell'esercizio del commercio (commercializzazione di un prodotto con
caratteristiche diverse da quelle dichiarate) e un potenziale rischio per la
sicurezza, commesso per ottenere un risparmio economico diretto (vantaggio
dell'ente).
Analoghe
considerazioni si applicano alle omissioni dolose o colpose nell'ambito della
sorveglianza post-market (PMS), della gestione tempestiva dei reclami, della
mancata o ritardata segnalazione di incidenti gravi (vigilanza) o del blocco
dei recall/FSCA. Nel condurre il Risk Assessment, è pertanto di fondamentale
importanza mappare queste specifiche aree regolatorie e coinvolgere attivamente
il personale regolatorio e la PRRC nella definizione dei presidi.
7.
L’Organismo di Vigilanza (OdV)
Vediamo cos’è l’Organismo
di Vigilanza. È l'organo che, nell'ambito del sistema previsto dal D.Lgs.
231/2001, ha il compito di verificare costantemente che il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo sia applicato in modo effettivo e funzioni
adeguatamente come strumento di prevenzione dei reati. L'art. 6 richiede che
tale organo sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
I compiti essenziali
dell'OdV prevedono:
-Vigilare sul
funzionamento del Modello: controllare che le procedure, le istruzioni e i protocolli previsti dal MOG
siano effettivamente applicati nei processi quotidiani e verificare la tenuta
dei relativi controlli.
-Vigilare sull'osservanza del Modello: verificare che amministratori,
dirigenti, dipendenti e collaboratori esterni rispettino le regole di condotta
stabilite, provvedendo a rilevare anomalie o violazioni.
-Promuovere
l'aggiornamento del Modello: segnalare tempestivamente all'organo dirigente la necessità di adeguare o
modificare il Modello in relazione a mutamenti normativi, riorganizzazioni
aziendali o all'emergere di nuovi rischi.
-Effettuare
verifiche e controlli ispettivi: accedere liberamente alle informazioni e alla documentazione aziendale
sensibile, condurre audit interni periodici e richiedere chiarimenti scritti o
verbali alle funzioni operative.
-Riferire
periodicamente ai vertici aziendali: comunicare formalmente le criticità e le carenze riscontrate al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale, segnalando immediatamente le
violazioni di rilevanza penale.
7.1.
Componenti l’OdV
Le Linee Guida di
riferimento sottolineano l'importanza dei requisiti di autonomia, indipendenza,
professionalità e continuità d'azione dell'OdV. Per questo motivo, soprattutto
nelle realtà aziendali di medie e grandi dimensioni, è prassi consolidata
costituire un organo collegiale composto prevalentemente da professionisti
esterni qualificati, affiancati da figure interne con funzioni di supporto
operativo. Tuttavia, la legge consente anche la nomina di un OdV monocratico o
l'attribuzione delle funzioni a soggetti interni all'ente, purché sia garantita
la totale assenza di condizionamenti e la piena autonomia decisionale.
8. Ruolo e responsabilità della Persona Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRC)
Veniamo quindi alla Persona Responsabile del Rispetto
della Normativa (PRRC). Istituita dall'articolo 15 del Regolamento (UE)
2017/745 (MDR), rappresenta una figura di importanza centrale per garantire che
l'organizzazione del fabbricante operi in totale conformità con i severi
requisiti di sicurezza e qualità imposti a livello europeo. La PRRC agisce come
un vero e proprio custode della conformità regolatoria, e la sua operatività
deve essere strettamente integrata con il Modello 231 dell'impresa.
Ai sensi del Regolamento MDR, la PRRC è specificamente
incaricata di vigilare e garantire che:
1. La conformità dei dispositivi medici sia adeguatamente controllata, in
conformità al sistema di gestione della qualità dell'azienda, prima che un
lotto di prodotti venga immesso sul mercato o rilasciato;
2. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE siano
costantemente redatte, aggiornate e conservate a disposizione delle autorità;
3. Siano soddisfatti tutti gli obblighi relativi alla
sorveglianza post-commercializzazione (PMS), raccogliendo e analizzando
attivamente i dati sull'esperienza d'uso;
4. Siano rispettati gli obblighi di segnalazione
nell'ambito della vigilanza (incidenti gravi, reclami e azioni correttive di
sicurezza come le FSCA).
In ottica D.Lgs. 231/2001, il ruolo della PRRC assume una
valenza preventiva fondamentale. Poiché le violazioni delle attività poste
sotto la sua diretta responsabilità (es. commercializzazione cosciente di lotti
non conformi, omissione o ritardo di segnalazioni di incidenti, alterazione
della documentazione tecnica) possono integrare reati-presupposto gravissimi
come la frode in commercio o l'omicidio colposo e le lesioni colpose, la PRRC
deve essere inserita all'interno dei protocolli di controllo del MOG. In
particolare, devono essere previsti flussi informativi strutturati e periodici
tra la PRRC e l'Organismo di Vigilanza (OdV), atti a segnalare eventuali
rilievi critici degli Organismi Notificati, andamenti (trend) anomali di
reclami o incidenti, ed eventuali conflitti irrisolti con la Direzione in
merito al rilascio di lotti di prodotto dubbi.
9. Il Whistleblowing (Segnalazione di illeciti)
Il Whistleblowing
rappresenta l'istituto finalizzato a consentire ai dipendenti, ai collaboratori
e a soggetti terzi di segnalare in modo sicuro, riservato ed eventualmente
anonimo, violazioni di leggi o regolamenti nazionali ed europei, nonché
violazioni del Modello 231 o del Codice Etico dell'azienda, riscontrate
nell'ambito del contesto lavorativo all’Organismo di Vigilanza.
L'introduzione delle
normative europee e nazionali di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937,
obbliga le aziende che adottano un Modello 231 a implementare canali di
segnalazione interni. Questi canali devono garantire la massima tutela della
riservatezza e dell'identità del segnalante, delle persone che sono coinvolte e
del contenuto della segnalazione, vietando assolutamente, inoltre, qualsiasi
forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, sia diretta sia
indiretta, nei confronti di colui che segnala.
Il whistleblowing
costituisce uno strumento operativo particolarmente efficace per intercettare
violazioni gravi dell'MDR prima che queste possano tradursi in illeciti penali.
Quando la catena gerarchica, e le pressioni commerciali, spingono affinché si
evadano immediatamente degli ordini a scapito dei controlli di sicurezza (ad
esempio ordinando di immettere sul mercato un lotto non conforme o di
modificare la documentazione di controllo e/o rilascio del lotto), un canale di
segnalazione protetto e indipendente, gestito dall'Organismo di Vigilanza,
permette alla produzione o a chi si occupa di qualità e/o regolatorio, di
segnalare l'abuso in totale sicurezza. La tempestiva ricezione della
segnalazione consente all'OdV e di attivare così verifiche urgenti per indurre
i vertici aziendali a rimediare alla non conformità (bloccando le spedizioni o
avviando un'azione correttiva). Questo salvaguarda sia la salute dei pazienti sia
l'esimente di responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.
10. Tabella di
consultazione rapida
La tabella
sottostante fornisce una panoramica sinottica delle principali aree operative
disciplinate dal Regolamento MDR 2017/745, associando a ciascun adempimento le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 137/2022, la
corrispondente condotta organizzativa a rischio, e l'esatta fattispecie di
reato-presupposto del catalogo 231 che può configurarsi, con indicazione del
livello di rischio associato per la responsabilità amministrativa dell'ente.
|
PROCESSO / AREA |
MDR 2017/745 |
D.LGS. 137/2022 |
CONDOTTA A RISCHIO |
POSSIBILE REATO-PRESUPPOSTO D.LGS. 231/2001 |
RISCHIO |
|
Immissione sul mercato |
Art. 5 |
Art. 27 |
Immettere sul mercato dispositivo non
conforme |
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515
c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
Marcatura CE |
Art. 20 |
Art. 27 |
Apporre/utilizzare indebitamente la
marcatura CE |
Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci (Art. 517 c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
Valutazione conformità |
Art. 52 |
Art. 27 |
Commercializzare senza procedura di
valutazione prevista |
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515
c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
Dispositivo falsificato |
Artt. 10 e 27 |
Art. 27 |
Fabbricare/commercializzare dispositivo falsificato |
Fabbricazione e commercio di beni usurpando
titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) o Ricettazione (Art. 648
c.p.) [Art. 25-bis.1 / Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001] |
Molto alto |
|
Documentazione tecnica |
Art. 10(4), All. II |
Art. 27 |
Alterare o costruire documentazione non
corrispondente al dispositivo |
Falsità materiale o ideologica o Truffa ai
danni dello Stato (se presentata a enti pubblici) [Art. 24 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
Dichiarazione UE di conformità |
Art. 19 |
Art. 27 |
Dichiarare conformità non realmente
verificata |
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515
c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
GSPR |
Allegato I |
Art. 27 |
Dichiarare conformità a requisiti non
rispettati |
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515
c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
Produzione |
Art. 10(9) |
Art. 27 |
Produrre dispositivi diversi da quelli
sottoposti a valutazione |
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515
c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001] |
Molto alto |
|
Modifica del prodotto |
Art. 10(9) |
Art. 27 |
Modificare materiali/processi senza
rivalutazione |
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515
c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
QMS |
Art. 10(9) |
Sanzioni collegate agli obblighi MDR |
QMS formalmente esistente ma non
effettivamente applicato |
Frode in commercio (Art. 515 c.p.) o
Omicidio/Lesioni colpose per violazione norme sicurezza sul lavoro (Art.
25-septies, qualora impatti lavoratori interni o utilizzatori equiparati) |
Alto |
|
PMS |
Artt. 83-86 |
Art. 27 |
Non effettuare o falsificare attività PMS |
Omicidio colposo o lesioni colpose
gravi/gravissime (Art. 25-septies, se l'omissione espone a rischio i
lavoratori) o Frode in commercio per dolosa omissione di rischi noti |
Alto |
|
Vigilanza |
Artt. 87-92 |
Art. 10 + Art. 27 |
Omessa/ritardata segnalazione di incidente |
Omicidio colposo o lesioni colpose (Art.
25-septies, ove riferibile a lavoratori/operatori) o Delitti contro la salute
pubblica o Truffa |
Molto alto |
|
Incidenti |
Art. 87 |
Art. 10 |
Mancata gestione/segnalazione dell'incidente |
Omicidio colposo o lesioni colpose
gravi/gravissime (Art. 25-septies, se coinvolti operatori) o Frode in
commercio (Art. 515 c.p.) |
Molto alto |
|
FSCA / recall |
Art. 89 |
Art. 10 e sistema
sanzionatorio |
Non adottare azioni correttive necessarie |
Omicidio colposo o lesioni colpose (Art.
25-septies) o Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) per
deliberata omissione di richiamo |
Molto alto |
|
Reclami |
Art. 83 |
Art. 10 |
Occultare sistematicamente reclami rilevanti |
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515
c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
UDI |
Art. 27 |
Disposizioni
nazionali |
Alterare dati di
identificazione/tracciabilità |
Ricettazione (Art. 648 c.p.) o
Contraffazione di marchi (Art. 473 c.p.) [Art. 25-octies /
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001] |
Medio/alto |
|
Tracciabilità |
Artt. 25-27 |
D.Lgs. 137/2022 |
Impedire intenzionalmente la tracciabilità |
Delitti contro l'industria e il commercio
[Art. 25-bis.1] o Ricettazione [Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001] |
Medio/alto |
|
Etichettatura |
Allegato I §23 |
Art. 27 |
Informazioni false sul dispositivo |
Frode in commercio (Art. 515 c.p.) e Vendita
di prodotti con segni mendaci (Art. 517 c.p.) [Art. 25-bis.1
D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
IFU |
Allegato I §23 |
Art. 27 |
Istruzioni false/incomplete con rilevanza
sulla sicurezza |
Frode in commercio (Art. 515 c.p.) o
Omicidio/Lesioni colpose (Art. 25-septies, se coinvolge operatori
sanitari/utilizzatori interni) |
Alto |
|
Claims / marketing |
Art. 7 |
Art. 27 |
Attribuire prestazioni non possedute |
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515
c.p.) [Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
Clinical evaluation |
Art. 61 |
Disposizioni
sanzionatorie MDR |
Alterare/occultare dati clinici |
Frode in commercio (Art. 515 c.p.) o Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p. se
finalizzata a rimborsi SSN) [Art. 24 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
Indagini cliniche |
Artt. 62 ss. |
Art. 27 |
Effettuere indagini in violazione delle
prescrizioni |
Lesioni personali colpose (Art. 25-septies,
se su sperimentatori/operatori) o Falsità ideologica |
Alto |
|
Rapporti con ON |
Artt. 52 ss. |
Art. 27 |
Occultare modifiche/non conformità all'ON |
Frode in commercio (Art. 515 c.p.) o Truffa
(Art. 640 c.p. se l'ON agisce con funzioni pubblicistiche) [Art. 24 / Art.
25-bis.1 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
Rapporti con Ministero |
Art. 10(14) |
Art. 10 |
Fornire informazioni false/incomplete |
Truffa ai danni dello Stato (Art. 640, comma
2 c.p.) o Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483
c.p.) [Art. 24 D.Lgs. 231/2001] |
Alto |
|
Fornitura alla Pubblica Aministrazione |
MDR + contratto |
— |
Consegnare dispositivo diverso da quello
previsto |
Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356
c.p.) [Art. 24 D.Lgs. 231/2001] |
Molto alto |
|
Gare pubbliche |
MDR + gara |
— |
Utilizzare documentazione/certificazioni non
veritiere |
Truffa ai danni dello Stato (Art. 640, comma
2 c.p.) o Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.) [Art. 24
D.Lgs. 231/2001] |
Molto alto |
|
Rapporti con funzionari pubblici |
Obblighi MDR |
— |
Corrompere per ottenere/evitare controlli |
Corruzione per l'esercizio della funzione o
per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 318-319 c.p.) [Art. 25
D.Lgs. 231/2001] |
Molto alto |
11.
Conclusioni
L'analisi svolta
evidenzia come il reale successo del modello integrato di conformità non si
limiti a un mero accostamento di adempimenti tecnici e protocolli legali. Il
vero perno di questa convergenza risiede infatti nella figura della Persona
Responsabile del Rispetto della Normativa.
La PRRC non è più
unicamente un organo di controllo tecnico-regolatorio ma assume anche la veste
di attore primario della prevenzione dei reati societari ex D.Lgs. 231/2001.
L'efficace integrazione operativa della PRRC nei meccanismi del Modello
Organizzativo determina l'esimente dell'azienda e protegge il fabbricante dalle
gravissime conseguenze penali ed economiche derivanti dalle non conformità di
prodotto.
Non dimentichiamo che
l’impianto regolatorio dei dispositivi medici è molto ampio e molto complesso.
Chi non ha le conoscenze e le competenze di una persona esperta di regolatorio
difficilmente riesce a individuare le conseguenze che potrebbero derivare da un
prodotto non conforme o difettoso.
Per garantire
l'efficacia di questa sinergia, l'azienda deve quindi strutturare il proprio
Modello 231 attorno ad alcuni pilastri operativi che vedono la PRRC
protagonista:
-Flussi informativi
bidirezionali e costanti tra PRRC e OdV: l'Organismo di Vigilanza non possiede le
competenze tecniche per valutare la gravità di una non conformità clinica o di
una deviazione produttiva. Spetta alla PRRC tradurre queste criticità
regolatorie in segnali d'allarme comprensibili per l'OdV, notificando
immediatamente qualsiasi situazione di stallo decisionale o di conflitto con il
vertice aziendale.
-Indipendenza e
tutela della figura della PRRC: per svolgere appieno il ruolo di guardiano,
la PRRC deve essere protetta da pressioni commerciali o gerarchiche mirate ad
accelerare l’immissione sul mercato a discapito della sicurezza. Il Modello
231, integrato con robusti canali di Whistleblowing, deve fungere da
"scudo legale" per la PRRC, assicurandole l'autonomia necessaria per
sospendere il rilascio di un lotto dubbio senza temere ritorsioni.
-MDR Compliance Risk
Assessment 231 dinamico: la mappatura dei rischi 231 non può essere un
documento statico. Essa deve essere aggiornata costantemente sotto la guida
tecnica della PRRC, che monitora l'evoluzione dei processi aziendali (come la
validazione dei fornitori, la vigilanza post-market e le modifiche ai
materiali) intercettando sul nascere i comportamenti volti al risparmio
illecito di costi o al profitto speculativo.
In
ultima analisi, la PRRC rappresenta la chiave di volta per trasformare la
conformità regolatoria da obbligo burocratico ad asset strategico di governance
aziendale. Investire nel ruolo, nella formazione e nella tutela organizzativa
di questa figura non significa solo rispettare l'Articolo 15 del Regolamento
MDR, ma dotare la società del più potente presidio per mitigare la responsabilità
penale d'impresa, salvaguardando la salute pubblica, la sicurezza dei pazienti
e la continuità del business aziendale."
12. Bibliografia
1-DECRETO
LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300;
2-LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 - Ratifica ed esecuzione degli Atti internazionali in materia di lotta alla corruzione e tutela degli interessi finanziari dell'UE. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica;
3-Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici (MDR);
4-DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 137 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745;
5-REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale;
6-Confindustria Dispositivi Medici - Linee guida per l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico comportamentale;
7-Johnson & Johnson Medical S.p.A. -
Modello di organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. 231/01 (aggiornato a
febbraio 2025);
8-Making Pharma Industry - "Il ruolo della PRRC (Person Responsible for Regulatory Compliance)" - Deloitte Legal (Paola Gribaldo, Marianna Regillo);
9-Enovis - LimaCorporate S.p.A. - Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (aggiornato a gennaio 2025);
10-Roche Diabetes Care Italy S.p.A. - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001;
11-Amplifon S.p.A. - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (estratto parte generale, approvato a ottobre 2022).
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