IL DOVERE DI DILIGENZA DEL DISTRIBUTORE DI DISPOSITIVI MEDICI
IL DOVERE DI DILIGENZA DEL DISTRIBUTORE DI DISPOSITIVI MEDICI
Oltre
il controllo formale dell’articolo 14 MDR:
verifica
di coerenza e valutazione della funzionalit脿 oggettiva
Pubblicazione del 26.09.2027
Destinatari del documento: Distributori di dispositivi medici, Fabbricanti
di dispositivi medici, Persone Responsabili del Rispetto della Normativa,
Responsabili del regolatorio, Responsabili qualit脿, Consulenti.
Obiettivo pratico: fornire un quadro generale che aiuti i distributori ad assolvere compiutamente alle prescrizioni dell’Art. 14 dell’MDR 2017/745.
Nota metodologica:
1-Le conclusioni espresse non
costituiscono un'opinione o un giudizio di merito sulla normativa, ma
rappresentano esclusivamente il risultato dell'analisi oggettiva dei testi
normativi e delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Si
tratta di una interpretazione coerente con i testi e con la struttura delle
normative.
2-Per la revisione e la migliore
formulazione di alcuni contenuti 猫 stato utilizzato il supporto
dell'intelligenza artificiale.
1. Premessa
Il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)
attribuisce al distributore un ruolo che non pu貌 essere ridotto a quello di un
semplice soggetto commerciale che verifica la presenza di alcuni documenti.
L'articolo 14 “Obblighi generali dei distributori” dell’MDR stabilisce infatti:
1.
Quando mettono un dispositivo a disposizione sul mercato i distributori, nel
contesto delle loro attivit脿, agiscono tenendo nel dovuto conto le prescrizioni
applicabili.
2.
Prima di mettere un dispositivo a disposizione sul mercato, i distributori
verificano che siano rispettate tutte le seguenti prescrizioni:
a) 猫
stata apposta la marcatura CE al dispositivo ed 猫 stata redatta la
dichiarazione di conformit脿 UE di quest'ultimo;
b) il
dispositivo 猫 corredato delle informazioni che devono essere fornite dal
fabbricante a norma dell'articolo 10, paragrafo 11;
c) per
i dispositivi importati, l'importatore ha ottemperato alle prescrizioni di cui
all'articolo 13, paragrafo 3;
d) il
fabbricante, se del caso, ha attribuito un UDI al dispositivo. Il distributore,
allo scopo di ottemperare alle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e d) del
primo comma, pu貌 applicare un metodo di campionamento che sia rappresentativo
dei dispositivi forniti da tale distributore.
Il
distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un dispositivo non sia
conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non mette il dispositivo a
disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme e informa il
fabbricante e, se del caso, il suo mandatario e l'importatore. Il distributore,
se ritiene o ha motivo di credere che il dispositivo presenti un rischio grave
o che sia un dispositivo falsificato, ne informa altres矛 l'autorit脿 competente
dello Stato membro in cui 猫 stabilito.
Questi controlli costituiscono il livello minimo espressamente individuato dal legislatore, non esauriscono necessariamente il comportamento diligente richiesto al distributore dal legislatore.
La questione 猫 stata chiarita in modo particolarmente
significativo dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2026.
2. L'articolo 14 non impone soltanto
un controllo documentale
Il distributore non deve certamente sostituirsi al
fabbricante, ma non pu貌 neppure limitarsi a verificare meccanicamente la
presenza dei documenti che il fabbricante deve fornire insieme al dispositivo.
La Corte di giustizia, nella sentenza D眉rr Dental, C-10/24,
del 4 giugno 2026, ha stabilito che il dovere di diligenza previsto
dall'articolo 14, paragrafo 1, MDR comporta, gi脿 prima della messa a
disposizione del prodotto sul mercato, una verifica di coerenza, effettuata
sulla base degli elementi di cui il distributore dispone o ai quali pu貌
ragionevolmente accedere.
Al contempo la Corte ha precisato il
limite di tale obbligo, ovvero che il distributore non deve sistematicamente
ripetere la valutazione di conformit脿 del fabbricante n茅 verificare
autonomamente la corretta classificazione del dispositivo.
Schematizzando quanto appena indicato possiamo sostenere quanto segue.
|
Attivit脿 |
Distributore |
|
Verificare
che la documentazione richiesta esista |
S矛 |
|
Verificare
la presenza della marcatura CE |
S矛 |
|
Verificare
la presenza della dichiarazione UE di conformit脿 |
S矛 |
|
Verificare
le informazioni che devono accompagnare il dispositivo |
S矛 |
|
Verificare
la coerenza tra prodotto e documentazione disponibile |
S矛 |
|
Ignorare
un'evidente contraddizione tra prodotto, documenti e destinazione d'uso |
No |
|
Rifare
sistematicamente la classificazione MDR |
No |
|
Ripetere
la valutazione di conformit脿 del fabbricante |
No |
|
Effettuare,
in presenza di dubbi, uno screening della qualificazione del prodotto come
dispositivo medico |
S矛, quale
espressione della diligenza proporzionata al caso |
|
Sostituirsi
al fabbricante nella qualificazione e nella valutazione di conformit脿 |
No |
3. La “verifica di coerenza” indicata dalla CGUE
La sentenza D眉rr Dental rappresenta a
oggi il riferimento principale per delimitare il comportamento del
distributore.
La Corte ha affermato che il distributore deve verificare,
sulla base degli elementi di cui dispone, se la marcatura CE e la dichiarazione
UE di conformit脿 si riferiscano manifestamente a un dispositivo rientrante
nell'ambito del MDR.
Non ha trasformato il distributore in un organismo notificato
o in un secondo fabbricante, ha per貌 escluso anche l'idea opposta, secondo cui
il distributore potrebbe limitarsi a fare una mera constatazione, come dire, “Il
fabbricante ha dichiarato che 猫 conforme, quindi io non devo verificare altro”.
Questo comportamento potrebbe risultare incompatibile con il
dovere di diligenza quando gli elementi disponibili al fabbricante (competenza
regolatoria, documentazione del fabbricante o documentazione facilmente reperibile) evidenziano una
manifesta incoerenza.
4. La documentazione deve essere letta in relazione al
prodotto
La verifica di coerenza non consiste quindi
nel controllare solamente che la documentazione sia presente, occorre
verificare, nei limiti del ragionevolmente possibile, che i documenti
disponibili si riferiscano effettivamente al prodotto commercializzato e siano
coerenti con esso.
Tra gli elementi rilevanti possono rientrare, a seconda del
caso:
-etichettatura;
-marcatura CE;
-dichiarazione UE di conformit脿;
-istruzioni per l'uso;
-destinazione d'uso dichiarata;
-materiale promozionale;
-cataloghi;
-sito web del fabbricante;
-schede tecniche;
-informazioni del fabbricante;
-documentazione dell'importatore;
-informazioni rese disponibili dalle autorit脿 competenti;
-informazioni tecniche accessibili al distributore;
-caratteristiche fisiche e funzionali immediatamente
rilevabili del prodotto.
La stessa CGUE ha indicato espressamente la dichiarazione UE
di conformit脿, la marcatura CE e le istruzioni per l'uso come documenti che
possono consentire al distributore di effettuare le verifiche necessarie.
Aggiungerei anche la verifica della presenza del codice UDI.
5. Prodotti forniti come “NON dispositivi medici”
La questione diventa particolarmente
importante quando il fabbricante immette sul mercato un prodotto dichiarandolo non
dispositivo medico che per貌 viene utilizzato in un contesto sanitario o sul
paziente.
In questo caso non 猫 sufficiente formulare il ragionamento
per cui siccome il fabbricante ha dichiarato che non 猫 un dispositivo medico
come distributore non devo preoccuparmi dell’aspetto regolatorio dei
dispositivi medici. In quanto distributore di dispositivi medici, e quindi
consapevole dei rischi e delle regole, devo in ogni caso preoccuparmi di fare
una verifica.
Un approccio semplicistico rischia
infatti di confondere due piani diversi:
1-la responsabilit脿 del fabbricante
di qualificare il proprio prodotto;
2-il dovere del distributore di
comportarsi diligentemente sulla base delle informazioni disponibili.
Certamente il distributore non deve
effettuare una completa qualificazione regolatoria del prodotto, tuttavia, deve
essere in grado di riconoscere una situazione nella quale esiste una incoerenza
manifesta tra il prodotto, le sue caratteristiche, la sua funzionalit脿, la
sua destinazione d'uso, la sua documentazione, le dichiarazioni del
fabbricante, il regime regolatorio applicato ovvero il prodotto e le sue
caratteristiche.
6. La funzionalit脿 oggettiva
Un elemento decisivo 猫 stato
introdotto dalla sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 2026, C-427/24,
Diagramm Halbach.
La Corte ha
precisato che, per qualificare un prodotto come dispositivo medico ai sensi
dell'articolo 2, punto 1, MDR, occorre considerare non soltanto le informazioni
fornite dal fabbricante, ma anche se il prodotto, oggettivamente, svolga le
funzioni indicate nell'articolo 2, punto 1, MDR.
La Corte ha inoltre chiarito che la
destinazione d'uso deve essere ricavata dalle informazioni fornite dal
fabbricante. Tali informazioni non possono per貌 essere considerate
automaticamente determinanti in ogni circostanza ma devono essere interpretate
anche dal punto di vista del destinatario e devono riguardare effettivamente
l'uso del prodotto.
Questo 猫 un principio estremamente
importante per il distributore.
7. Destinazione d'uso e funzionalit脿 oggettiva
Destinazione d'uso e funzionalit脿
oggettiva non sono la stessa cosa.
L'articolo 2, punto 12, MDR definisce
la “destinazione d'uso” facendo riferimento all'utilizzo al quale il
dispositivo 猫 destinato secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, tra
l'altro, sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso e nel materiale o nelle
dichiarazioni di promozione o vendita.
La qualificazione di un prodotto come dispositivo medico tuttavia
non pu貌 essere costruita esclusivamente sulla base di una dichiarazione
nominale.
La sentenza Diagramm Halbach afferma infatti che devono
essere considerate anche le funzioni che il prodotto 猫 oggettivamente in grado
di svolgere rispetto alle funzioni mediche elencate dall'articolo 2, punto 1,
MDR.
Ne deriva un principio di tipo
operativo importante:
la dichiarazione del fabbricante
costituisce un elemento fondamentale dell'analisi, ma da sola non rende
irrilevanti le caratteristiche oggettive del prodotto.
8. Il distributore dovrebbe quindi “valutare se 猫 un dispositivo medico”?
La risposta 猫 articolata ma semplice:
NO, se con ci貌 si intende:
-rifare sistematicamente la qualificazione regolatoria;
-rifare la classificazione;
-effettuare una nuova valutazione di conformit脿;
-ricostruire il fascicolo tecnico;
-svolgere una valutazione clinica;
-sostituirsi al fabbricante;
-assumere il ruolo di organismo notificato.
La CGUE ha escluso espressamente che l'articolo 14 imponga al
distributore di verificare sistematicamente la classificazione del dispositivo
e di ripetere la valutazione di conformit脿 del fabbricante.
S脤, se con ci貌 si intende:
effettuare, quando la situazione lo
richiede, una valutazione preliminare e proporzionata di coerenza, finalizzata
a verificare se gli elementi disponibili siano compatibili con lo status
regolatorio dichiarato dal fabbricante.
In particolare, quando il prodotto 猫 presentato come non
dispositivo medico, il distributore dovrebbe chiedersi se le caratteristiche
e le funzioni oggettivamente rilevabili del prodotto siano compatibili con la
dichiarazione secondo cui il prodotto non rientra nella definizione di
dispositivo medico.
Si noti che questa non 猫 una nuova
valutazione di conformit脿 ma 猫 una verifica di coerenza regolatoria.
9. Verifica di funzionalit脿 oggettiva
La verifica di funzionalit脿 oggettiva
deve essere intesa in senso proporzionato. Non si richiede infatti al
distributore di effettuare prove di laboratorio o analisi tecniche
specialistiche, o altro, ogni volta che acquista un prodotto.
Il distributore deve semplicemente
chiedersi che funziona ha, cosa fa realmente il prodotto ricevuto e quindi se
la funzione che oggettivamente svolge 猫 compatibile con lo status
regolatorio dichiarato.
Ad esempio:
-quale funzione svolge;
-su chi o su cosa viene utilizzato;
-se viene utilizzato direttamente sul paziente;
-se interviene direttamente o indirettamente in un processo
diagnostico o terapeutico;
-se 猫 destinato a prevenzione, diagnosi, monitoraggio,
previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di una malattia;
-se 猫 destinato a compensare una lesione o disabilit脿;
-se 猫 destinato allo studio, sostituzione o modifica di un
processo anatomico o fisiologico;
-se 猫 destinato al controllo del concepimento;
-quale sia la sua relazione funzionale con un altro
dispositivo medico;
-quale sia il suo ruolo nell'applicazione clinica concreta.
L'analisi deve essere rapportata alle
specifiche funzioni elencate nell'articolo 2, punto 1, MDR.
10. Il caso pi霉 delicato: prodotto “non medical device” ma destinato all'impiego sul paziente
Questo 猫 il caso in cui la verifica di coerenza assume
maggiore rilevanza.
Prendiamo ad esempio un prodotto che 猫:
-commercializzato come componente tecnico;
-privo di marcatura CE MDR;
-dichiarato dal fabbricante come “non dispositivo medico”;
MA che, secondo le informazioni accessibili al distributore:
-viene utilizzato specificamente nell'ambito di una procedura
clinica;
-猫 destinato a essere applicato sul paziente;
-svolge una funzione direttamente collegata alla procedura;
-viene descritto dal fabbricante come elemento necessario per
realizzare una determinata funzione clinica;
-viene presentato nel materiale commerciale con finalit脿
chiaramente sanitarie.
In una situazione di questo tipo, il distributore non
dovrebbe limitarsi a registrare che il fabbricante lo dichiara non dispositivo
medico ma dovrebbe documentare una verifica di coerenza.
11. Metodologia prudenziale per il distributore
Sarebbe opportuno che il distributore
adottasse una procedura interna articolata su tre livelli che a titolo
esemplificativo ma non esaustivo potrebbe essere.
-1° LIVELLO - VERIFICA FORMALE
Verificare:
-presenza della marcatura CE, quando
richiesta;
-dichiarazione UE di conformit脿;
-informazioni previste dall'articolo
10, paragrafo 11;
-informazioni relative
all'importatore;
-UDI;
-identificazione del fabbricante;
-corrispondenza tra prodotto e
documentazione.
Questo costituisce il nucleo espresso
dell'articolo 14, paragrafo 2.
-2° LIVELLO — VERIFICA DI COERENZA
Confrontare il prodotto con:
-documentazione
-etichettatura
-IFU
-destinazione d'uso
-informazioni pubbliche accessibili.
Si tratta quindi NON di verificare, ad
esempio, se la classificazione fatta dal fabbricante 猫 sicuramente giusta ma se
gli elementi che si hanno disposizione sono coerenti tra loro oppure
evidenziano una non conformit脿 manifesta.
Questo 猫 il nucleo della “verifica di
coerenza” introdotta dalla CGUE in D眉rr Dental.
-3° LIVELLO — SCREENING DELLA FUNZIONALIT脌 OGGETTIVA
Quando sorge un ragionevole dubbio il
distributore dovrebbe effettuare una verifica proporzionata della funzione
oggettiva del prodotto.
Verificare cio猫 se ci貌 che il prodotto 猫
oggettivamente destinato e capace di fare 猫 compatibile con lo status
regolatorio dichiarato.
Questa verifica trova un importante fondamento interpretativo
nella sentenza Diagramm Halbach, secondo la quale la qualificazione come
dispositivo medico richiede di considerare anche le funzioni oggettivamente
svolte dal prodotto.
12. Una matrice pratica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo)
|
Elemento |
Domanda
del distributore |
|
Identit脿 |
Il
prodotto ricevuto corrisponde a quello documentato? |
|
Fabbricante |
Il
soggetto indicato 猫 identificabile? |
|
Status |
Il
prodotto 猫 dichiarato dispositivo medico o non dispositivo? |
|
Marcatura |
Se
dispositivo medico, la marcatura CE 猫 presente? |
|
DoC |
Esiste la
dichiarazione UE di conformit脿? |
|
IFU |
Le
istruzioni sono coerenti con il prodotto? |
|
Destinazione
d'uso |
Quale
utilizzo dichiara il fabbricante? |
|
Materiale
commerciale |
Il
prodotto viene descritto con ulteriori destinazioni d'uso? |
|
Funzione |
Che cosa
fa oggettivamente il prodotto? |
|
Contesto |
In quale
procedura viene utilizzato? |
|
Paziente |
Il
prodotto 猫 destinato a essere utilizzato sul paziente o in relazione ad esso? |
|
Coerenza |
Tutti gli
elementi sono compatibili tra loro? |
|
Anomalia |
Esiste una
contraddizione evidente? |
|
Azione |
Occorre
chiedere chiarimenti al fabbricante prima della commercializzazione? |
13. Cosa deve fare il distributore quando rileva una possibile incoerenza
Se la verifica effettuata in
accettazione evidenzia una non conformit脿, o possibile non conformit脿, il
distributore non deve necessariamente arrivare autonomamente alla conclusione
definitiva sulla qualificazione del prodotto.
Prudentemente, quando sussistano
ragioni per ritenere che il prodotto non sia conforme, deve sospendere la messa
a disposizione.
Al contempo deve:
1-documentare l'incoerenza rilevata;
2-chiedere chiarimenti al fabbricante;
3-richiedere la documentazione regolatoria pertinente;
4-valutare la risposta ricevuta;
5-conservare evidenza della verifica effettuata;
6-ove necessario, coinvolgere il proprio responsabile
regulatory/quality;
7-nei casi previsti dall'articolo 14, informare gli altri operatori economici e/o l'autorit脿 competente.
Il paragrafo 2 dell’art. 14 dell’MDR,
stabilisce infatti che, quando il distributore ritiene o ha motivo di credere
che un dispositivo non sia conforme al MDR, non deve metterlo a disposizione
sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.
La CGUE ha inoltre chiarito, in D眉rr Dental, che una
contestazione proveniente da un concorrente pu貌 costituire un elemento idoneo a
generare dubbi; se il fabbricante viene interpellato e fornisce una
spiegazione, il distributore pu貌 tenerne conto, salvo che tale spiegazione
appaia manifestamente infondata.
14. Il distributore NON diventa il fabbricante
La verifica di coerenza non deve ovviamente
trasformarsi in una duplicazione delle responsabilit脿 regolatorie.
Il fabbricante resta comunque il soggetto primo responsabile
della qualificazione, della classificazione, della valutazione della
conformit脿, della documentazione tecnica e degli altri obblighi che l’MDR prescrive
per i fabbricanti.
Vero che l'articolo 16 MDR prevede specifiche situazioni
nelle quali un distributore pu貌 assumere gli obblighi del fabbricante, ad
esempio quando commercializza un dispositivo con il proprio nome o modifica la
destinazione d'uso o il dispositivo in modo tale da poter incidere sulla
conformit脿 ma questa particolarit脿 non 猫 oggetto della nostra trattazione
In conclusione, verificare non significa assumere il ruolo
del fabbricante, la verifica di coerenza serve proprio a consentire al
distributore di esercitare correttamente il proprio ruolo nella catena di
approvvigionamento.
15. Il principio della diligenza proporzionata
La diligenza del distributore non significa
un obbligo indistinto di svolgere una indagine regolatoria completa su ogni
prodotto ricevuto, questa deve essere proporzionata al rischio e agli elementi
disponibili.
Potremmo distinguere tre situazioni:
1- Nessuna anomalia apparente
Il prodotto, la documentazione, la destinazione d'uso e la
marcatura sono coerenti.
Si procede ordinariamente.
2-Incoerenza non manifesta ma meritevole di chiarimento
Emergono elementi che non consentono una conclusione
immediata.
Si chiede quindi chiarimenti ed eventuale documentazione
al fabbricante.
3- Incoerenza manifesta
Il prodotto, ovvero la sua funzione,
le informazioni accessibili e lo status regolatorio dichiarato risultano
chiaramente incompatibili.
In questo caso non 猫 sufficiente fare
affidamento passivo sulla dichiarazione del fabbricante. 脠 necessario applicare
il meccanismo dell'articolo 14 relativo ai prodotti che il distributore ritiene
o ha motivo di ritenere non conformi. La CGUE ha individuato proprio nella
manifesta incoerenza il limite oltre il quale il distributore NON pu貌
considerarsi semplicemente estraneo alla questione regolatoria.
16. Posizione giuridica
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale oggi
disponibile, si pu貌 ipotizzare la formulazione del seguente principio:
Il distributore di dispositivi medici non 猫 tenuto a ripetere
sistematicamente la valutazione della conformit脿, la classificazione o l'intera
qualificazione regolatoria effettuata dal fabbricante. 脠 tuttavia tenuto ad
agire con la dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, MDR e,
prima della messa a disposizione sul mercato, deve effettuare una verifica di
coerenza sulla base degli elementi di cui dispone o ai quali pu貌
ragionevolmente accedere. Tale verifica non si esaurisce nella mera constatazione
dell'esistenza materiale dei documenti, ma deve consentire di rilevare
eventuali incoerenze manifeste tra il prodotto, la sua documentazione, la
destinazione d'uso, le informazioni rese dal fabbricante e il regime
regolatorio applicato. Quando tali elementi pongano in dubbio lo status del
prodotto, in particolare quando un prodotto dichiarato “non dispositivo medico”
presenti caratteristiche e funzionalit脿 oggettivamente riconducibili alle
finalit脿 mediche di cui all'articolo 2, punto 1, MDR, il distributore diligente
dovrebbe effettuare uno screening proporzionato della funzionalit脿 oggettiva e
acquisire dal fabbricante i necessari chiarimenti e documenti, senza per questo
sostituirsi al fabbricante nella valutazione completa di conformit脿.
Potremmo cos矛 sintetizzare questa “regola”:
Il distributore non deve verificare
tutto ci貌 che il fabbricante ha gi脿 verificato; deve per貌 verificare che ci貌
che il fabbricante dichiara sia coerente con ci貌 che il distributore pu貌
concretamente vedere, conoscere e ragionevolmente comprendere del prodotto.
Inoltre quando il prodotto viene
dichiarato non dispositivo medico, la domanda preliminare diventa:
“Le caratteristiche e le funzionalit脿
oggettive del prodotto sono realmente compatibili con tale qualificazione?”
Non si tratta quindi di trasformare
il distributore in un fabbricante ma semplicemente di impedire che il dovere di
diligenza previsto dall'articolo 14 MDR venga ridotto a un semplice controllo
burocratico della presenza di documenti.
17. Conclusioni
La lettura dell'attuale quadro
normativo e giurisprudenziale indica che il distributore, al ricevimento dei
dispositivi che intende distribuire sul mercato, deve esercitare una diligenza
attiva e proporzionata che comprendente almeno:
-Controllo formale
-Verifica di coerenza
-Screening della funzionalit脿
oggettiva quando necessario
-Gestione documentata del dubbio.
Questa impostazione assume particolare rilievo per i prodotti
commercializzati come “non dispositivi medici” ma che nella pratica sono destinati
ad essere impiegati nel contesto di una procedura sul paziente. In questi casi
la verifica non dovrebbe fermarsi all'etichetta regolatoria attribuita
unilateralmente dal fabbricante.
Ultima nota di rilevo: stabilire se le verifiche svolte da un distributore siano
state sufficienti in concreto rimane una valutazione che il giudice nazionale
deve compiere caso per caso, alla luce di tutte le circostanze specifiche e
della complessit脿 tecnica del dispositivo.
18. Bibliografia
1-REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE del Consiglio;
2-DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022 , n. 137. Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017,
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonch茅 per l’adeguamento alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo
ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune
delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n.
53;
3-Corte di Giustizia dell’Unione Europea - SENTENZA DEL 4. 6.
2026 – CAUSA C-10/24 D脺RR DENTAL - ECLI:EU:C:2026:443;
4-Corte di Giustizia dell’Unione Europea - SENTENZA DEL 2. 7.
2026 – CAUSA C-427/24 DIAGRAMM HALBACH - ECLI:EU:C:2026:535;
5-Silvia Stefanelli - La verifica "di coerenza" che l’articolo 14 MDR
impone al distributore di dispositivi medici – AboutPharma - 7 settembre 2026;
6-Silvia Stefanelli - Qualificazione di dispositivo medico:
conta la funzionalit脿 oggettiva, non la pubblicit脿 - AboutPharma – 31 agosto
2026.